Corte di giustizia, Sentenza C-132/20
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 29 marzo 2022. — BN e a. contro Getin Noble Bank S.A. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy. — Rinvio pregiudiziale – Ricevibilità – Articolo 267 TFUE – Nozione di “giurisdizione” – Articolo 19, paragrafo 1, TUE – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Stato di diritto – Tutela giurisdizionale effettiva – Principio dell’indipendenza dei giudici – Giudice precostituito per legge – Organo giurisdizionale un cui membro è stato nominato per la prima volta ad un posto di giudice da un organo politico del potere esecutivo di un regime non democratico – Modalità di funzionamento della Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura, Polonia) – Incostituzionalità della legge in base alla quale tale Consiglio è stato composto – Possibilità di qualificare tale organo come organo giurisdizionale imparziale e indipendente ai sensi del diritto dell’Unione. — Causa C-132/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in Grande Sezione, ha ritenuto ricevibile il rinvio del Sąd Najwyższy e ha chiarito che la sua competenza non è esclusa dalle contestazioni sulla concreta composizione del giudice del rinvio. Nel merito, ha escluso che le modalità storiche di nomina di un giudice in epoca comunista o alcune irregolarità della procedura di selezione dinanzi alla KRS bastino, da sole, a privare un collegio della qualifica di organo indipendente e imparziale. Ha quindi dato una lettura restrittiva delle conseguenze che vizi storici o procedurali possono avere sul requisito del tribunale "costituito per legge".
Rinvio pregiudiziale sull’indipendenza e imparzialità di un collegio giudicante polacco quando vi siede un giudice nominato in epoca comunista o selezionato tramite procedure di nomina viziate; ricevibilità della domanda e portata dell’articolo 19 TUE, dell’articolo 47 della Carta e della direttiva 93/13.
La questione giuridica
Se, ai fini dell’articolo 19, paragrafo 1, TUE, dell’articolo 47 della Carta e dell’articolo 7 della direttiva 93/13, un collegio possa essere considerato indipendente, imparziale e precostituito per legge quando vi sieda: (i) un giudice nominato per la prima volta da un organo del regime comunista prima dell’adesione della Polonia all’Unione; (ii) un giudice la cui nomina successiva sia dipesa da quel precedente status o anzianità; (iii) un giudice selezionato da una KRS composta sulla base di norme poi dichiarate incostituzionali; (iv) un giudice selezionato mediante una procedura non trasparente, non pubblica e non impugnabile. Inoltre, se il giudice di ultima istanza debba verificare d’ufficio in ogni fase tali aspetti e se le norme costituzionali nazionali che impediscono di rimettere in discussione la nomina ostino a tale verifica.
Principio di diritto
La Corte afferma che né la circostanza che un giudice sia stato inizialmente nominato da un organo di un regime non democratico preesistente all’adesione, né il fatto che egli sia stato successivamente promosso sulla base dell’anzianità o di una precedente nomina del medesimo regime, né la sola irregolarità della composizione della KRS o la mancanza di trasparenza e impugnabilità della procedura di selezione, sono di per sé sufficienti a far sorgere dubbi seri e legittimi, agli occhi dei consociati, sull’indipendenza e imparzialità del giudice o del collegio. Solo irregolarità di natura e gravità tali da creare un rischio reale di indebita influenza di altri poteri sulla nomina potrebbero integrare una violazione del requisito del tribunale indipendente, imparziale e precostituito per legge; nel caso concreto, tale soglia non è raggiunta.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 19, paragrafo 1, TUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 7, paragrafi 1 e 2, direttiva 93/13/CEE
Indipendenza e imparzialità del collegio giudicante in presenza di nomine risalenti al regime comunista e di irregolarità della KRS
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) in una controversia tra consumatori e banca relativa al carattere abusivo di clausole di un contratto di mutuo indicizzato in CHF. Il giudice del rinvio dubita dell’indipendenza del collegio della Corte d’appello di Wrocław che ha deciso in appello, perché uno dei giudici era stato inizialmente nominato sotto il regime della Repubblica popolare di Polonia e altri erano stati nominati in procedure collegate alla KRS.
Fatti e procedimento principale
BN, DM ed EN hanno agito contro Getin Noble Bank S.A. per ottenere il risarcimento/recupero di somme fondate sull’asserito carattere abusivo di clausole di indicizzazione e di garanzia relative a un mutuo ipotecario. Il tribunale di primo grado e poi la Corte d’appello hanno accolto solo in parte le domande, riconoscendo abusive alcune clausole di cambio ma senza travolgere l’intero meccanismo di indicizzazione. In cassazione, i ricorrenti hanno sostenuto che l’abusività di una clausola di indicizzazione rendeva inapplicabile l’intero meccanismo contrattuale.
Questioni pregiudiziali
Il Sąd Najwyższy ha sottoposto sette questioni, concentrate su tre profili principali:
- la qualità di organo giurisdizionale indipendente e imparziale del collegio in cui sieda un giudice nominato per la prima volta o successivamente da organi del regime comunista;
- l’incidenza della successiva nomina di quel giudice in organi superiori, della sua anzianità e del giuramento prestato nel periodo comunista;
- l’effetto, sulla validità della composizione del collegio, di nomine effettuate sulla base di delibere della KRS o di procedure non trasparenti/non impugnabili;
- l’eventuale obbligo del giudice di ultima istanza di verificare d’ufficio, in ogni fase, l’indipendenza del collegio e la validità del procedimento dinanzi ad esso.
Normativa rilevante richiamata
La Corte richiama, in particolare, l’articolo 267 TFUE, l’articolo 19, paragrafo 1, TUE, l’articolo 47 della Carta e l’articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 93/13. Quest’ultima impone agli Stati membri di predisporre mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive e legittima l’accesso a organi giudiziari o amministrativi competenti per accertarne il carattere abusivo.
Ricevibilità del rinvio
La Corte respinge le obiezioni di irricevibilità sollevate dal Mediatore polacco. Ribadisce che, ai fini dell’articolo 267 TFUE, la nozione di "giurisdizione" si valuta secondo criteri autonomi di diritto dell’Unione e che, quando il rinvio proviene da un organo giurisdizionale nazionale, opera una presunzione di ricevibilità. La Corte non verifica, in linea di principio, se la decisione di rinvio sia stata adottata in conformità al diritto nazionale, salvo il caso di una decisione giurisdizionale definitiva che accerti il difetto dei requisiti richiesti. Nel caso di specie, tale evenienza non ricorreva, sicché il rinvio è stato dichiarato ricevibile.
Ragionamento della Corte: delimitazione del controllo
La Corte precisa che le questioni, pur formulate anche con riferimento ad altre disposizioni dei Trattati e della Carta, devono essere esaminate sostanzialmente alla luce dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, dell’articolo 47 della Carta e dell’articolo 7 della direttiva 93/13. Rileva inoltre che l’indipendenza e l’imparzialità del giudice assumono un’importanza capitale nel contesto della tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, compresa la disciplina delle clausole abusive nei contratti con i consumatori.
Prima, seconda e terza questione: nomina iniziale sotto il regime comunista
Con riguardo al giudice nominato per la prima volta sotto il regime della RPP, la Corte osserva che i fatti richiamati dal giudice del rinvio sono tutti anteriori al 1° maggio 2004, data dell’adesione della Polonia all’Unione, ma la controversia attuale riguarda l’esercizio presente della funzione giudiziaria. La Corte richiama i propri principi su indipendenza e imparzialità: occorrono regole che escludano dubbi legittimi sulla neutralità del giudice e che lo preservino da pressioni esterne.
La Corte afferma però che le circostanze storiche addotte non sono, di per sé, idonee a far sorgere dubbi seri e legittimi sull’indipendenza del giudice in attività oggi, né a rimettere in discussione la qualifica di organo giurisdizionale indipendente e imparziale del collegio. In particolare:
- la nomina iniziale da parte di organi del regime non democratico, da sola, non basta;
- la successiva promozione fondata sull’anzianità maturata nel periodo comunista non basta;
- il giuramento prestato solo all’atto della prima nomina, con formule riferite al sistema politico dell’epoca, non basta.
Il punto decisivo è che non viene dimostrato alcun nesso concreto tra quelle modalità storiche e un rischio attuale di indebita influenza o di mancanza di imparzialità nel procedimento in corso.
Quarta e quinta questione: KRS, incostituzionalità e procedure di selezione
La Corte affronta poi il tema delle nomine di altri due giudici della Corte d’appello di Wrocław, avvenute tramite la KRS. Esclude che la sola circostanza che la composizione della KRS sia stata colpita da una dichiarazione di incostituzionalità di alcune norme legislative, o che la procedura di selezione fosse all’epoca non trasparente, non pubblica o non impugnabile, basti a compromettere automaticamente l’indipendenza dei giudici nominati.
La Corte distingue il caso in esame da quelli già decisi in cui la riforma legislativa aveva rafforzato in modo decisivo l’influenza del potere politico sulla KRS. Qui, invece, il giudice del rinvio non ha fornito elementi concreti che dimostrino un rischio reale di ingerenza del potere esecutivo o legislativo tale da alterare l’integrità del processo di nomina. Di conseguenza, le irregolarità indicate non raggiungono il livello di gravità richiesto per concludere che il collegio non sia "costituito per legge" o non sia indipendente e imparziale.
Effetti sulle questioni sesta e settima
Poiché le risposte alle prime cinque questioni sono state ritenute sufficienti a definire la controversia pregiudiziale, la Corte non risponde alle questioni sesta e settima, che vertevano sull’obbligo di controllo d’ufficio da parte del giudice di ultima istanza e sull’eventuale prevalenza del diritto dell’Unione su norme costituzionali nazionali ostative a tale controllo.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- le circostanze storiche relative alla prima nomina di un giudice da parte di un organo di un regime non democratico, o alla sua successiva nomina in un organo giurisdizionale superiore, non sono di per sé sufficienti per escludere l’indipendenza e imparzialità del giudice o del collegio;
- analogamente, le irregolarità relative alla composizione della KRS o alla trasparenza/impugnabilità della procedura di selezione non sono, da sole, sufficienti per negare la qualità di organo giurisdizionale indipendente, imparziale e precostituito per legge.
Rilievo pratico
La sentenza è rilevante per i professionisti perché conferma che, in materia di tutela dei consumatori e clausole abusive, il controllo sull’indipendenza del giudice resta ancorato a criteri concreti e attuali: non ogni anomalia storica o procedurale di nomina determina automaticamente la caducazione della legittimazione del collegio. Per ottenere un esito diverso occorre dimostrare irregolarità di natura e gravità tali da far emergere un rischio reale di indebita influenza degli altri poteri dello Stato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 30 mar 2022Tribunale, Sentenza T-445/21
- Sentenza · 30 mar 2022Tribunale, Sentenza T-35/21
- Sentenza · 30 mar 2022Tribunale, Sentenza T-30/21
- Sentenza · 30 mar 2022Tribunale, Sentenza T-720/20
- Sentenza · 30 mar 2022Tribunale, Sentenza T-299/20
- Sentenza · 30 mar 2022Tribunale, Sentenza T-292/20
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →