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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-35/21

Judgment of the General Court (Third Chamber) of 30 March 2022. — SFD S.A. v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for EU figurative mark ALLNUTRITION DESIGNED FOR MOTIVATION – Earlier EU word marks ALLMAX NUTRITION – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EC) No 207/2009 (now Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-35/21

Giurisprudenza europea62021TJ0035

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di SFD S.A. contro la decisione della Commissione di ricorso dell'EUIPO che aveva confermato l'opposizione di Allmax Nutrition Inc. alla registrazione del segno ALLNUTRITION DESIGNED FOR MOTIVATION. Ha ritenuto corretta la valutazione di un rischio di confusione per il pubblico anglofono, nonostante la distintività solo debole dei marchi anteriori ALLMAX NUTRITION. La decisione si fonda sulla somiglianza media dei segni sul piano visivo e fonetico, sulla forte somiglianza concettuale e sulla somiglianza, in parte identità, dei prodotti e servizi.

marchio UE ALLNUTRITION DESIGNED FOR MOTIVATION contro ALLMAX NUTRITION: conferma del rischio di confusione nell'opposizione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento marchio UE

La questione giuridica

Se il segno figurativo ALLNUTRITION DESIGNED FOR MOTIVATION potesse essere registrato come marchio UE nonostante l'opposizione fondata sui marchi anteriori denominativi ALLMAX NUTRITION, in particolare se sussistesse un rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, alla luce della somiglianza dei segni, della somiglianza dei prodotti e servizi e del grado di distintività dei marchi anteriori.

Principio di diritto

In sede di opposizione alla registrazione di un marchio UE, il rischio di confusione deve essere valutato globalmente tenendo conto della somiglianza dei segni, della somiglianza dei prodotti o servizi e del grado di attenzione del pubblico rilevante. Anche se i marchi anteriori hanno distintività debole, la domanda deve essere respinta quando i segni condividono elementi comuni debolmente distintivi ma non trascurabili, i prodotti e servizi sono in parte identici o simili e l'impressione complessiva consente al pubblico pertinente di ritenere che il segno richiesto sia una variante o un sub-brand del marchio anteriore.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 207/2009
  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 46 regolamento (UE) 2017/1001
  • Articoli 66-71 regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 3, regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, regolamento di procedura del Tribunale

Marchio UE ALLNUTRITION DESIGNED FOR MOTIVATION contro ALLMAX NUTRITION: rischio di confusione

La pronuncia riguarda un ricorso avverso una decisione della Seconda commissione di ricorso dell'EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell'Unione europea. Il Tribunale ha esaminato se il segno figurativo richiesto da SFD S.A. potesse essere registrato alla luce dei marchi anteriori denominativi ALLMAX NUTRITION di Allmax Nutrition Inc.

Fatti e procedimento amministrativo

Il 27 ottobre 2016 SFD S.A. ha depositato una domanda di marchio UE per un segno figurativo contenente gli elementi verbali "allnutrition" e "designed for motivation". La domanda copriva prodotti e servizi in classi 5, 30, 32 e 35, relativi in particolare a integratori, alimenti e bevande nutrizionali e servizi di vendita al dettaglio e all'ingrosso collegati.

Allmax Nutrition Inc. ha proposto opposizione il 14 febbraio 2017 sulla base di due marchi UE anteriori denominativi ALLMAX NUTRITION. Il primo copriva servizi di vendita al dettaglio e servizi informativi/advisory in classe 35 e 44; il secondo copriva prodotti alimentari e miscele proteiche in classi 29, 30 e 32. L'opposizione era fondata, tra l'altro, sull'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

La divisione di opposizione ha accolto l'opposizione in parte, ritenendo sussistente il rischio di confusione per tutti i prodotti e servizi contestati. La commissione di ricorso ha confermato tale esito con decisione del 28 ottobre 2020.

Quadro normativo applicabile

Poiché la domanda era stata depositata il 27 ottobre 2016, il Tribunale ha precisato che il diritto sostanziale applicabile era quello del regolamento n. 207/2009, le cui disposizioni corrispondenti sono oggi contenute nel regolamento 2017/1001. In particolare, il giudizio si è concentrato sull'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), che vieta la registrazione in presenza di rischio di confusione con un marchio anteriore.

Questioni esaminate

Il Tribunale ha verificato:

  • il pubblico di riferimento e il suo livello di attenzione;
  • la somiglianza tra i prodotti e i servizi in questione;
  • la somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei segni;
  • l'incidenza della debole distintività dei marchi anteriori;
  • la possibilità che il marchio richiesto fosse percepito come una variante o un sub-brand del marchio anteriore.

Pubblico di riferimento e livello di attenzione

La commissione di ricorso aveva individuato nel pubblico anglofono dell'Unione il segmento rilevante del pubblico. Il Tribunale ha confermato che il grado di attenzione variava da medio a superiore alla media, ma ha riconosciuto un livello superiore alla media anche per alcuni servizi di vendita al dettaglio relativi a preparazioni dietetiche e integratori, trattandosi di beni e servizi nel settore della salute.

Il Tribunale ha sottolineato che un livello di attenzione elevato non esclude di per sé il rischio di confusione quando le somiglianze tra i segni e tra i prodotti/servizi sono significative.

Somiglianza dei prodotti e dei servizi

Le valutazioni della commissione di ricorso non sono state contestate dalle parti e il Tribunale le ha mantenute ferme:

  • i prodotti della classe 5 della domanda erano simili, in media, ai servizi di vendita al dettaglio della classe 35 coperti dal primo marchio anteriore;
  • i prodotti della classe 30 erano simili, in misura variabile, ai prodotti delle classi 29 e 30 coperti dal secondo marchio anteriore;
  • i prodotti della classe 32 erano almeno mediamente simili ai prodotti della classe 32 coperti dal secondo marchio anteriore e ai servizi di vendita al dettaglio della classe 35 coperti dal primo marchio anteriore;
  • i servizi della classe 35 della domanda erano identici o simili ai servizi della medesima classe coperti dal primo marchio anteriore.

Elementi distintivi e dominanti dei segni

Per i marchi anteriori, il Tribunale ha condiviso solo in parte la valutazione della commissione di ricorso. Ha ritenuto che:

  • "all" e "max" sono termini inglesi di base e hanno connotazione laudatoria;
  • "nutrition" indica il settore o la finalità dei prodotti e servizi ed è quindi debolmente distintivo;
  • nessuno degli elementi del segno anteriore domina da solo l'impressione complessiva, anche se il pubblico tende a prestare attenzione alla parte iniziale del segno.

Per il marchio richiesto, il Tribunale ha ritenuto corretta la lettura per cui il pubblico anglofono scompone "allnutrition" in "all" e "nutrition". Il figurativo iniziale, percepibile come acronimo "an", e lo slogan "designed for motivation" avevano un ruolo secondario o poco incisivo. Il Tribunale ha quindi confermato che l'elemento verbalmente più rilevante del segno richiesto era "allnutrition".

Somiglianza visiva

Secondo il Tribunale, i segni coincidevano negli elementi "all" e "nutrition"; differivano invece per la presenza di "max" nel marchio anteriore e per l'elemento figurativo e lo slogan nel segno richiesto. Tali differenze non erano però sufficienti a compensare le concordanze, sicché è stata confermata una somiglianza visiva media.

Somiglianza fonetica

Sul piano fonetico il Tribunale ha ritenuto che il pubblico anglofono avrebbe pronunciato gli elementi comuni "all" e "nutrition", mentre lo slogan e il figurativo difficilmente sarebbero stati verbalizzati. Anche qui, la presenza di "max" nel marchio anteriore non eliminava la somiglianza fonetica media.

Somiglianza concettuale

Il Tribunale ha confermato la valutazione di una somiglianza concettuale molto elevata. Entrambi i segni richiamano il concetto di nutrizione come campo di attività o finalità dei prodotti e servizi, mentre "all" e "max" veicolano un'allusione laudatoria alla completezza o alla massima intensità. Lo slogan non introduceva un contenuto concettuale idoneo a differenziare i segni.

Valutazione globale del rischio di confusione

Il Tribunale ha ribadito che il rischio di confusione va valutato globalmente e che sussiste una interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti/servizi. Ha poi osservato che, nel caso concreto:

  • i marchi anteriori avevano distintività inferiore alla media, ma non nulla;
  • i prodotti e servizi erano in parte identici e in parte simili;
  • i segni presentavano somiglianza visiva e fonetica media e somiglianza concettuale elevata;
  • il pubblico, anche se più attento della media in alcuni segmenti, poteva ritenere che il segno richiesto fosse una variante o un sub-brand dei marchi anteriori.

Di conseguenza, il Tribunale ha confermato che esisteva un rischio di confusione per il pubblico anglofono dell'Unione, sufficiente a sostenere l'opposizione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Dispositivo e spese

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso di SFD S.A. e l'ha condannata alle spese, conformemente alla richiesta dell'EUIPO.

Indicazioni operative

Per i professionisti, la decisione conferma che:

  • elementi descrittivi o laudatori possono comunque contribuire alla somiglianza complessiva se non sono trascurabili;
  • la debole distintività del marchio anteriore riduce, ma non esclude, il rischio di confusione;
  • la presenza di un elemento figurativo o di uno slogan non è sufficiente, di per sé, a neutralizzare l'effetto di elementi verbali comuni e significativi;
  • nei settori salute/nutrizione la valutazione del pubblico può essere più rigorosa, ma il livello di attenzione elevato non è decisivo se il quadro complessivo induce l'associazione economica tra i segni.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell'unione europeaopposizione alla registrazionerischio di confusionesomiglianza dei segnisomiglianza di prodotti e servizi

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