Sentenza n. 316/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento -OMISSIS- di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo n. I14360379 notificato in data 14 maggio 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, aveva riportato una condanna a un anno di reclusione, con sospensione condizionale della pena, per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi. La Questura ha avviato il procedimento e, dopo aver ricevuto una memoria difensiva, ha revocato il titolo di soggiorno motivando esclusivamente mediante il richiamo alla condanna penale. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 9 d.lgs. n. 286/1998, sostenendo che l'Amministrazione avesse applicato un automatismo fondato sulla sola condanna, senza formulare una valutazione concreta della pericolosità sociale e senza considerare la durata del soggiorno in Italia, l'inserimento sociale, familiare e lavorativo e l'assenza di ulteriori precedenti penali. È stato inoltre dedotto il difetto di motivazione del provvedimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di revoca, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di riesercitare il potere. Il giudice ha rilevato che l'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998 impone, anche in presenza di condanne penali, una valutazione concreta della pericolosità dello straniero e richiede che siano considerati la durata del soggiorno e l'inserimento sociale, familiare e lavorativo. La Questura, fondando la revoca esclusivamente sulla condanna per maltrattamenti, non ha valutato né la concreta gravità del reato, comprese le modalità della condotta e l'entità della pena, né il complessivo grado di inserimento sociale del ricorrente. È stato quindi riconosciuto il difetto di motivazione, con annullamento dell'atto e salvezza del riesercizio del potere. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.
La norma esclude un automatismo fondato sulla sola condanna penale e impone una valutazione concreta della pericolosità sociale, considerando anche la durata del soggiorno e l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.
art. 9, comma 7, d.lgs. n. 286/1998
Il permesso sia revocato quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio.
La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo presuppone l'accertamento della sopravvenuta mancanza delle condizioni per il rilascio, non essendo sufficiente il mero richiamo a una condanna penale.
Massime di principio
- La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere disposta automaticamente per la sola esistenza di una condanna penale, ma richiede un giudizio concreto e attuale di pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
- Nel motivare il diniego o la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, l'Amministrazione deve valutare, oltre alla condanna, la concreta gravità del reato, le modalità della condotta, l'entità della pena e gli ulteriori elementi rilevanti del caso concreto.
- La valutazione della pericolosità deve considerare anche la durata del soggiorno in Italia e il grado di inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero; l'omessa ponderazione di tali elementi determina il difetto di motivazione del provvedimento.
- L'annullamento della revoca per carenza di motivazione non comporta il definitivo mantenimento del titolo, ma lascia salva la possibilità per l'Amministrazione di riesercitare il potere mediante una nuova valutazione conforme ai criteri normativi.
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