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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9183/2023 del 03/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile la richiesta di permesso premio. Il ricorrente contestava il metodo di computo della quota di pena espiata utile per l'accesso al beneficio in presenza di cumulo materiale di pene per reati ostativi e non ostativi: sostenne che il computo dovesse essere effettuato a partire dall'inizio dell'esecuzione della pena cumulata (per evitare disparità), richiamando il principio della Corte costituzionale (sent. n.361/1994) e denunciando violazioni degli artt. 4-bis e 30-ter Ord. pen. e degli artt. 3 e 27 Cost.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato che, quando il cumulo delle pene è stato sciolto per rimuovere il divieto previsto dall'art. 4-bis Ord. pen., il calcolo del "tetto" minimo di pena espiata per l'accesso ai permessi premio deve tener conto esclusivamente della parte di pena relativa ai reati non ostativi, facendo decorrere il periodo utile dalla conclusione dell'espiazione della pena relativa ai reati ostativi. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata che privilegia lo scorporo della pena ostativa già espia tay e ha ritenuto che tale criterio sia coerente con la ratio della disciplina e non generi ingiustificate disparità. Il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 4-bis, Ord. pen.

    Norma centrale sul divieto di accesso ai benefici per reati ostativi; la Corte ha considerato lo scioglimento del cumulo necessario per valutare l'ammissione ai benefici e ha escluso che la pena ostativa, una volta scorporata perché interamente espia ta, possa essere ricomposta ai fini del calcolo del requisito minimo per i permessi

  • art. 30-ter, lett. b) e c), Ord. pen.

    Norme speciali relative ai benefici penitenziari per condannati per reati ostativi; richiamate come quadro normativo di riferimento per la disciplina dell'accesso ai permessi

  • art. 3 Cost.

    Invocato dal ricorrente per profili di parità e non discriminazione; la Corte ha ritenuto che l'interpretazione seguita non integri una disparità ingiustificata

  • art. 27 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla dignità della persona e alla finalità rieducativa della pena; la Corte ha ritenuto la disciplina applicata compatibile con i principi costituzionali richiamati

  • art. 663 cod. proc. pen.

    Richiamato per l'attribuzione al Pubblico Ministero del potere di determinare la pena da eseguire in caso di più sentenze; la Corte lo utilizza per spiegare la coerenza del trattamento esecutivo indipendentemente dal momento del giudicato

  • art. 80 cod. pen. e art. 76 c.p.

    Richiamati per i principi sul cumulo delle pene e per l'indicazione che le pene concorrenti della stessa specie si considerano una pena unica agli effetti giuridici, giustificando il criterio di calcolo adottato per evitare disparità casuali

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 361/1994

    Citata dal ricorrente a sostegno della tesi di computing dal primo giorno di esecuzione per evitare danni al condannato; la Corte ha riconosciuto l'importanza del principio ma ha confermato la necessità dello scioglimento del cumulo quando la disciplina dei benefici penitenziari lo richiede

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 253/2019

    Richiamata nel testo come riferimento a profili di illegittimità costituzionale collegati all'art. 4-bis; la Corte nel caso concreto ha comunque ritenuto applicabile l'interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità

Massime di principio

  • Quando le pene sono in cumulo e vi sono reati ostativi e non ostativi, per valutare l'accesso a permessi premio o semilibertà si deve prima operare lo scioglimento del cumulo e considerare separatamente la pena relativa ai reati non ostativi.
  • La quota di pena utile per il requisito minimo (es. metà della pena per i permessi) si calcola sulla parte non ostativa una volta che la pena ostativa sia stata integralmente espiata e scorporata; non è corretto ricomporre il cumulo per accrescere il periodo utile.
  • La scelta interpretativa è consolidata nella giurisprudenza di legittimità: evita disparità determinate dalla casualità dell'ordine e del momento di esecuzione delle sentenze e risulta coerente con la ratio delle norme sull'ostatività.
  • In caso di dubbio sul calcolo delle quote di pena, verificare le determinazioni esecutive (art. 663 c.p.p.) e la data di effettivo inizio e fine dell'espiazione delle singole pene, perché rilevano ai fini del computo.
  • Le contestazioni fondate su presunte violazioni costituzionali (disparità, articolo 3 o 27 Cost.) devono confrontarsi con la giurisprudenza consolidata che, salvo interventi della Consulta o modifiche normative, tende a confermare lo scorporo della pena ostativa.
  • Per impugnare un diniego di permesso premio in simili casi, è utile documentare dettagliatamente il calendario di esecuzione delle singole condanne e proporre argomentazioni sia interpretative che costituzionali, ma tenere presente l'orientamento prevalente della Corte di legittimità.

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