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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-182/24

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 dicembre 2025. — RB e a. contro Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) e a. — Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Articoli da 2 a 4 e 8 – Direttiva 2004/48/CE – Articoli da 1 a 3 – Direttiva 2006/115/CE – Direttiva 2006/116/CE – Articoli 1, 2 e 9 – Articoli 17 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Mezzi di ricorso – Diritto a un ricorso effettivo – Normativa nazionale che subordina la ricevibilità di un’azione per violazione del diritto d’autore proposta da uno dei contitolari del diritto d’autore su un’opera cinematografica alla chiamata in causa di tutti i contitolari di tale diritto. — Causa C-182/24

Giurisprudenza europea62024CJ0182

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte affronta una questione di procedura civile francese in materia di contitolarità del diritto d’autore su film. Pur riconoscendo che il diritto dell’Unione lascia agli Stati membri ampia autonomia nella disciplina dei rimedi, la Corte precisa che i requisiti processuali non possono neutralizzare in concreto l’esercizio dell’azione. La regola nazionale è quindi compatibile solo se non rende eccessivamente difficile o impossibile agire in giudizio e se il giudice assicura comunque l’effettività della tutela.

Normativa nazionale che subordina l’ammissibilità dell’azione per violazione del diritto d’autore di un’opera cinematografica alla chiamata in causa di tutti i contitolari del diritto: compatibilità con il diritto UE e con la Carta.

La questione giuridica

Se gli articoli 8 della direttiva 2001/29/CE, 3 della direttiva 2004/48/CE e 1 della direttiva 2006/116/CE, letti alla luce degli articoli 17 e 47 della Carta, ostino a una norma nazionale che rende irricevibile l’azione per contraffazione proposta da uno solo dei contitolari di un diritto d’autore su un’opera collettiva se non sono chiamati in causa tutti gli altri contitolari; e, in via preliminare, se la direttiva 2006/115/CE sia rilevante.

Principio di diritto

L’articolo 8 della direttiva 2001/29/CE, l’articolo 3 della direttiva 2004/48/CE e l’articolo 1 della direttiva 2006/116/CE, in combinato disposto con gli articoli 17 e 47 della Carta, non ostano a una normativa nazionale che subordina la ricevibilità dell’azione per violazione del diritto d’autore su un’opera collettiva alla chiamata in causa di tutti i contitolari del diritto, purché tale requisito, per come interpretato e applicato, non renda la procedura inutilmente complessa o costosa né impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dell’azione da parte di uno o più coautori; in ogni caso, il giudice nazionale deve garantire la tutela giurisdizionale effettiva e, se necessario, disapplicare la norma interna incompatibile.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2001/29/CE
  • Direttiva 2004/48/CE
  • Direttiva 2006/115/CE
  • Direttiva 2006/116/CE
  • Articoli 17 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo L. 113-3 del code de la propriété intellectuelle

Normativa nazionale sulla chiamata in causa di tutti i contitolari del diritto d’autore

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del tribunal judiciaire de Paris in una controversia relativa allo sfruttamento di quattordici film di Claude Chabrol e ai diritti d’autore spettanti anche al coautore Paul Gégauff. Il nodo centrale è la compatibilità con il diritto dell’Unione di una regola processuale francese che, secondo la giurisprudenza nazionale, rende irricevibile l’azione di uno solo dei contitolari se non vengono chiamati in causa tutti gli altri coautori o i loro aventi causa.

Fatti e procedimento principale

I ricorrenti nel procedimento principale sono eredi di Claude Chabrol e di Paul Gégauff. Essi hanno agito contro SACD, Radio Days SARL, Brinter Company Ltd, BS, MW, Artedis SA e Panoceanic Films SA, lamentando violazioni contrattuali e del diritto d’autore relative allo sfruttamento dei film. I resistenti hanno eccepito l’irricevibilità dell’azione per mancata chiamata in causa di tutti i coautori dei film. I ricorrenti hanno successivamente tentato di regolarizzare il contraddittorio, ma il giudice del rinvio ha rilevato che l’identificazione e la localizzazione di tutti gli aventi causa dei coautori era di fatto estremamente difficile, se non impossibile.

Questioni pregiudiziali

Il giudice nazionale ha chiesto, in sostanza:

  • se il diritto dell’Unione consenta di subordinare la ricevibilità dell’azione per violazione del diritto d’autore su un’opera collettiva alla chiamata in causa di tutti i coautori;
  • se tale condizione sia compatibile con il diritto a un ricorso effettivo e con l’accesso a un giudice;
  • in via preliminare, se sia rilevante anche la direttiva 2006/115/CE.

Ricevibilità del rinvio quanto alla direttiva 2006/115/CE

La Corte dichiara irricevibile la parte del rinvio riferita alla direttiva 2006/115/CE, perché la decisione di rinvio non spiega in alcun modo la rilevanza di tale direttiva per la controversia principale né indica quali disposizioni dovrebbero essere interpretate. Manca quindi il collegamento necessario tra la norma UE invocata e il caso concreto, come richiesto dall’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura della Corte.

Quadro normativo UE rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva 2001/29/CE, soprattutto gli articoli 2, 3, 4 e 8, relativi ai diritti esclusivi degli autori e ai mezzi di ricorso contro le violazioni;
  • la direttiva 2004/48/CE, in particolare gli articoli 1, 2, 3 e 4, che impongono rimedi effettivi, proporzionati e non eccessivamente complessi o costosi;
  • la direttiva 2006/116/CE, soprattutto gli articoli 1, 2 e 9, sulla durata della protezione, compreso il regime delle opere cinematografiche;
  • gli articoli 17 e 47 della Carta, relativi rispettivamente al diritto di proprietà e al diritto a un ricorso effettivo.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva che le disposizioni dell’articolo 8 della direttiva 2001/29 e dell’articolo 3 della direttiva 2004/48 impongono agli Stati membri di predisporre rimedi adeguati, effettivi, proporzionati e dissuasivi, ma non disciplinano le modalità procedurali specifiche delle azioni in caso di contitolarità del diritto d’autore. Analogamente, l’articolo 1 della direttiva 2006/116, nel regolare la durata della protezione, non contiene norme sulle modalità di esercizio dell’azione giudiziaria da parte dei coautori.

La Corte ricorda quindi che, in assenza di armonizzazione completa, spetta agli Stati membri definire le regole processuali in virtù dell’autonomia procedurale, a condizione che siano rispettati i principi di equivalenza ed effettività e che le modalità non contrastino con la Carta. In questo contesto, un obbligo di chiamare in causa tutti i contitolari può essere legittimo in astratto, poiché tutela anche i diritti dei contitolari assenti; tuttavia, se nella pratica l’identificazione o la localizzazione di tali soggetti è gravemente difficile o impossibile, tale requisito può rendere l’azione eccessivamente difficile o addirittura impossibile.

La Corte sottolinea inoltre che il diritto di proprietà intellettuale rientra nella protezione dell’articolo 17 della Carta e che l’articolo 47 garantisce il diritto a un ricorso effettivo, comprensivo della possibilità concreta di adire un giudice competente affinché esamini le questioni di fatto e di diritto rilevanti. Un formalismo procedurale che neutralizzi di fatto la tutela del diritto d’autore non è compatibile con tali garanzie.

Decisione

La Corte risponde che l’articolo 8 della direttiva 2001/29, l’articolo 3 della direttiva 2004/48 e l’articolo 1 della direttiva 2006/116, letti alla luce degli articoli 17 e 47 della Carta, non ostano a una normativa nazionale che subordina la ricevibilità dell’azione per violazione del diritto d’autore su un’opera collettiva alla chiamata in causa di tutti i contitolari. Tuttavia, ciò vale solo se l’interpretazione e l’applicazione di tale normativa non rendano la procedura inutilmente complessa o costosa e non impediscano né rendano eccessivamente difficile l’esercizio dell’azione da parte di uno o più coautori.

Principio affermato

Il giudice nazionale deve garantire in ogni caso il rispetto del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sancito dall’articolo 47 della Carta e, se non è possibile un’interpretazione conforme del diritto interno, deve disapplicare la disposizione nazionale incompatibile entro i limiti delle proprie competenze.

Come è indicizzato

Materiediritto d'autoreproprietà intellettualetutela giurisdizionale effettivaopere cinematografichediritto processuale civile

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