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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-560/23

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 dicembre 2025. — H (ved DRC Dansk Flygtningehjælp) contro Udlændingestyrelsen. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Flygtningenævnet København. — Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Articolo 29, paragrafo 1 – Termine di trasferimento – Determinazione del dies a quo del termine di sei mesi – Presentazione di un ricorso giurisdizionale avente effetto sospensivo – Nuova circostanza portata a conoscenza dell’autorità giurisdizionale investita di tale ricorso – Annullamento della decisione iniziale di trasferimento e rinvio del procedimento all’autorità amministrativa competente – Adozione di una seconda decisione di trasferimento, anch’essa oggetto di un ricorso di annullamento – Incidenza sul computo del termine di trasferimento. — Causa C-560/23

Giurisprudenza europea62023CJ0560

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce il dies a quo del termine di trasferimento di sei mesi nel sistema Dublino III quando una prima decisione di trasferimento venga annullata per circostanze sopravvenute e segua una seconda decisione sul medesimo trasferimento. In tale ipotesi, il termine non riparte dall’annullamento della prima decisione, ma dalla definitività della decisione che definisce il ricorso contro la seconda decisione. Restano però necessari celerità del riesame amministrativo e della decisione giurisdizionale finale.

Termine di trasferimento Dublino III: quando, dopo l’annullamento della prima decisione e il riesame con nuova decisione di trasferimento, decorre il termine di sei mesi ex articolo 29, paragrafo 1.

La questione giuridica

Se l’articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento Dublino III debba essere interpretato nel senso che, in presenza di una prima decisione di trasferimento annullata dal giudice nazionale per sopravvenute circostanze rilevanti e di una seconda decisione di trasferimento adottata dopo il riesame amministrativo, il termine di sei mesi per eseguire il trasferimento decorra dalla data della decisione definitiva sul ricorso contro la seconda decisione oppure dalla data di annullamento della prima decisione.

Principio di diritto

Quando una prima decisione di trasferimento è stata annullata solo per la sopravvenienza di circostanze decisive per la corretta applicazione del regolamento Dublino III e, a seguito di rinvio al riesame, è stata adottata una seconda decisione di trasferimento impugnata con ricorso avente effetto sospensivo, il termine di sei mesi ex articolo 29, paragrafo 1, decorre dalla data in cui la decisione sul ricorso contro la seconda decisione diventa definitiva, e non dalla data di annullamento della prima decisione. Tuttavia, la seconda decisione e la decisione definitiva sul relativo ricorso devono intervenire senza indebito ritardo, per non compromettere l’effettività della tutela giurisdizionale e l’obiettivo di rapidità del sistema Dublino.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 604/2013 (regolamento Dublino III)
  • Articolo 18, paragrafo 1, lettera c), regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 27, paragrafi 1, 3 e 4, regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 29, paragrafi 1 e 2, regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca

Termine di trasferimento Dublino III dopo annullamento della prima decisione e adozione di una seconda decisione

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Flygtningenævnet (commissione per i rifugiati, Danimarca) sull’interpretazione dell’articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 604/2013, in un contesto di trasferimento di un richiedente asilo dalla Danimarca alla Romania. La questione nasce perché la prima decisione di trasferimento è stata annullata per l’emersione di nuove circostanze e, dopo il riesame amministrativo, è stata adottata una seconda decisione di trasferimento, anch’essa impugnata con effetto sospensivo.

Fatti e procedimento principale

H, cittadino afghano, aveva presentato domanda di protezione internazionale in Danimarca il 25 aprile 2021, risultando tuttavia già registrato in Romania. La Danimarca aveva quindi chiesto alla Romania la ripresa in carico, accettata il 7 luglio 2021. Il 19 luglio 2021 era stata adottata una prima decisione di trasferimento; il relativo ricorso aveva effetto sospensivo ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, lettera a), del regolamento Dublino III.

Successivamente, la Romania aveva comunicato una sospensione generale dei trasferimenti in entrata a causa del conflitto in Ucraina. Alla luce di tale circostanza, il giudice del rinvio aveva annullato la prima decisione e rinviato il procedimento all’Ufficio per gli stranieri per un riesame. L’8 aprile 2022 l’autorità amministrativa aveva adottato una seconda decisione di trasferimento, impugnata di nuovo con effetto sospensivo. Dopo la revoca della sospensione generale da parte della Romania, il giudice nazionale si è chiesto se il termine di sei mesi fosse già decorso o dovesse computarsi dalla decisione definitiva sul ricorso relativo alla seconda decisione.

Normativa rilevante

La Corte richiama, in particolare:

  • l’articolo 27 del regolamento Dublino III, che garantisce un ricorso effettivo avverso la decisione di trasferimento e disciplina l’effetto sospensivo;
  • l’articolo 29, paragrafo 1, che fissa il termine di sei mesi per il trasferimento e prevede due dies a quo alternativi: l’accettazione della presa o ripresa in carico oppure la decisione definitiva sul ricorso in caso di effetto sospensivo;
  • l’articolo 29, paragrafo 2, che collega alla scadenza del termine la liberazione dello Stato membro competente;
  • l’articolo 47 della Carta, richiamato dal considerando 19 del regolamento, quale parametro della tutela giurisdizionale effettiva.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva innanzitutto che i due momenti indicati dall’articolo 29, paragrafo 1, primo comma, sono alternativi ed esclusivi: il termine di sei mesi decorre o dall’accettazione della richiesta di presa/ripresa in carico oppure, se è stato proposto un ricorso con effetto sospensivo, dalla decisione definitiva su quel ricorso.

La disposizione, tuttavia, non disciplina espressamente l’ipotesi in cui una prima decisione di trasferimento venga annullata per sopravvenute circostanze rilevanti e, dopo un rinvio al riesame, venga adottata una seconda decisione di trasferimento. Secondo la Corte, in una simile procedura unica, l’annullamento della prima decisione con rinvio al riesame costituisce una decisione intermedia, non una decisione definitiva che chiude il procedimento di trasferimento.

La Corte collega tale soluzione alla finalità dell’articolo 27 e del considerando 19, cioè assicurare un ricorso effettivo, e al criterio di rapidità del sistema Dublino. Se si facesse decorrere nuovamente il termine dalla data dell’accettazione originaria, il termine potrebbe scadere mentre il trasferimento è ancora impedito dal ricorso sospensivo, alterando l’equilibrio tra effettività del ricorso e celerità della procedura.

La Corte richiama anche la propria giurisprudenza su circostanze sopravvenute rilevanti ai fini della corretta applicazione del regolamento, precisando che gli Stati membri devono predisporre rimedi idonei a consentirne la considerazione senza compromettere né l’effettività del ricorso né il rapido espletamento della domanda. In questo contesto, è essenziale che il riesame amministrativo e la successiva decisione giudiziaria intervengano senza indebito ritardo e che l’intera procedura non si protragga oltre il necessario.

Decisione e dispositivo

La Corte afferma che, quando un giudice nazionale, investito di un ricorso di annullamento con effetto sospensivo, statuisce definitivamente sulla legittimità nel merito di una seconda decisione di trasferimento adottata dopo l’annullamento della prima per sopravvenuto mutamento di circostanze rilevanti, il termine di trasferimento di sei mesi inizia a decorrere dalla data in cui viene resa definitiva la decisione sul merito del ricorso contro la seconda decisione.

La Corte aggiunge però un monito: sia la seconda decisione di trasferimento sia la decisione definitiva sul ricorso avverso di essa devono essere adottate in tempi brevi, così da evitare che la durata complessiva del procedimento superi quanto necessario rispetto alle sue finalità.

Principi pratici per il professionista

La pronuncia è rilevante per la gestione dei termini Dublino in caso di contenzioso con effetto sospensivo e di annullamento con rinvio per riesame. In tali ipotesi, la ripartenza del termine di sei mesi non avviene automaticamente dall’annullamento della prima decisione, ma dalla definitività della decisione sul ricorso relativo alla seconda decisione di trasferimento. Resta comunque necessario verificare che l’iter amministrativo e giurisdizionale non sia dilatorio, poiché un ritardo ingiustificato può far venir meno l’esecuzione del trasferimento e spostare la competenza allo Stato membro richiedente.

Come è indicizzato

Materieasilo e protezione internazionaleregolamento dublino iiiricorsi giurisdizionalieffetto sospensivotermini procedurali e trasferimento tra stati membri

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