Corte di giustizia, Sentenza C-679/23
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 dicembre 2025. — WS e a. contro Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. — Impugnazione – Politica comune in materia di asilo e di immigrazione – Regolamento (UE) 2016/1624 – Gestione europea integrata delle frontiere esterne dell’Unione europea – Guardia di frontiera e costiera europea – Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) – Obblighi di Frontex in materia di protezione dei diritti fondamentali – Operazione congiunta di rimpatrio coordinata da Frontex – Responsabilità extracontrattuale di Frontex – Nesso di causalità tra la violazione di simili obblighi e il danno subito. — Causa C-679/23 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, riunita in Grande Sezione, ha accolto in parte l’impugnazione di una famiglia siriana contro Frontex per il rigetto della loro domanda risarcitoria. Ha chiarito che l’Agenzia, nel coordinare rimpatri congiunti, deve verificare l’esistenza di decisioni di rimpatrio scritte per le persone coinvolte e che la responsabilità dello Stato membro ospitante non esclude di per sé quella di Frontex. Ha inoltre censurato il ragionamento del Tribunale sul nesso causale, specie per non aver valutato la vulnerabilità dei ricorrenti e per aver escluso in astratto il rimborso delle spese legali precontenziose. La causa è stata rinviata al Tribunale per un nuovo esame.
Responsabilità extracontrattuale di Frontex per presunte violazioni dei diritti fondamentali in un’operazione congiunta di rimpatrio e criteri di nesso causale tra condotta dell’Agenzia e danni lamentati.
La questione giuridica
Se, nell’ambito di un’operazione congiunta di rimpatrio coordinata da Frontex, l’Agenzia fosse tenuta a verificare l’esistenza di decisioni di rimpatrio scritte ed esecutive per le persone incluse nell’operazione; se eventuali violazioni dei diritti fondamentali nel volo di rimpatrio potessero essere imputate anche a Frontex nonostante la responsabilità dello Stato membro ospitante; se il nesso causale tra la condotta dell’Agenzia e taluni danni fosse interrotto dalle scelte personali dei ricorrenti; e se il Tribunale avesse correttamente escluso alcuni documenti tardivamente prodotti.
Principio di diritto
La Corte ha affermato che Frontex, quando coordina un’operazione congiunta di rimpatrio ai sensi del regolamento 2016/1624, è tenuta a verificare che tutte le persone incluse nell’operazione siano effettivamente destinatarie di una decisione di rimpatrio scritta ed esecutiva, senza che ciò comporti una valutazione del merito della decisione, riservata agli Stati membri. Inoltre, la responsabilità dello Stato membro ospitante per i danni causati durante il volo di rimpatrio non esclude, in linea di principio, una responsabilità concorrente di Frontex ex articolo 60, paragrafo 3, del regolamento 2016/1624. Quanto al nesso causale, il Tribunale ha errato nel non valutare in concreto la ragionevolezza delle scelte dei ricorrenti, considerati la loro vulnerabilità e il rischio di non respingimento; ha inoltre errato nel ritenere, in via di principio, che le spese di assistenza legale in una procedura di denuncia non potessero essere causalmente collegate alla condotta dell’Agenzia. La sentenza è stata quindi annullata in parte e la causa rinviata al Tribunale.
Norme richiamate
- Articolo 56 Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 61 Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 340, secondo comma, TFUE
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
- Articolo 5, paragrafi 1 e 2, TUE
- Regolamento (UE) 2016/1624
- Direttiva 2008/115/CE
- Direttiva 2013/32/UE
- Articolo 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 51 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 85 regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 76, lettera f), regolamento di procedura del Tribunale
Responsabilità extracontrattuale di Frontex e nesso causale in un’operazione congiunta di rimpatrio
La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale che aveva respinto una domanda di risarcimento danni nei confronti di Frontex. La controversia nasce da un’operazione congiunta di rimpatrio in cui una famiglia siriana era stata trasferita dalla Grecia in Turchia e lamentava violazioni dei diritti fondamentali e danni materiali e morali.
Fatti e procedimento principale
I ricorrenti, cittadini siriani, erano giunti a Milos nel 2016 e avevano dichiarato di voler presentare domanda di protezione internazionale. Pochi giorni dopo furono trasferiti in Turchia nell’ambito di un’operazione congiunta di rimpatrio coordinata da Frontex. Successivamente presentarono due denunce al responsabile dei diritti fondamentali di Frontex, lamentando di essere stati respinti in Turchia e contestando anche la gestione delle denunce stesse.
Nel 2021 adirono il Tribunale chiedendo il risarcimento di danni materiali e morali. Il Tribunale respinse integralmente il ricorso, ritenendo non dimostrato un nesso di causalità sufficientemente diretto tra il comportamento contestato a Frontex e i danni allegati. In particolare, il Tribunale attribuì rilievo decisivo al fatto che Frontex non avrebbe dovuto entrare nel merito delle decisioni di rimpatrio e che alcune voci di danno derivavano da scelte personali dei ricorrenti.
Normativa rilevante
La Corte ha esaminato principalmente il regolamento (UE) 2016/1624, applicabile ratione temporis, e la direttiva 2008/115/CE. Tra le disposizioni centrali figurano:
- l’articolo 27 del regolamento 2016/1624, sui compiti di Frontex in materia di rimpatrio;
- l’articolo 28, sulle operazioni di rimpatrio;
- l’articolo 34, sulla protezione dei diritti fondamentali e il principio di non respingimento;
- l’articolo 35, sui codici di condotta;
- l’articolo 60, paragrafo 3, sulla responsabilità extracontrattuale di Frontex;
- l’articolo 72, sul meccanismo di denuncia.
Sono inoltre richiamati l’articolo 340, secondo comma, TFUE, l’articolo 5 TUE, l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, la Carta dei diritti fondamentali e la direttiva 2013/32/UE.
Questioni esaminate dalla Corte
La Corte ha affrontato, in sostanza, quattro profili principali:
- se il Tribunale avesse errato nel non esaminare anzitutto i motivi relativi all’illegittimità del comportamento di Frontex;
- se Frontex fosse tenuta a verificare l’esistenza di decisioni di rimpatrio scritte ed esecutive per le persone incluse nell’operazione;
- se la responsabilità dello Stato membro ospitante escludesse quella di Frontex per eventuali violazioni dei diritti fondamentali nel corso del volo di rimpatrio;
- se il Tribunale avesse correttamente escluso il nesso causale rispetto ai danni derivanti dalle scelte dei ricorrenti e alle spese di assistenza legale precontenziosa, oltre a valutare la ricevibilità di alcuni documenti tardivi.
Ragionamento della Corte sul nesso causale e sugli obblighi di Frontex
La Corte ricorda innanzitutto che la responsabilità extracontrattuale dell’Unione, e quindi di Frontex per effetto dell’articolo 60, paragrafo 3, del regolamento 2016/1624, presuppone tre condizioni cumulative: violazione sufficientemente qualificata, danno e nesso di causalità diretto. Il giudice dell’Unione può respingere il ricorso anche se una sola di tali condizioni manca.
Tuttavia, la Corte afferma che il Tribunale ha erroneamente escluso che Frontex avesse un obbligo di verifica circa l’esistenza di decisioni di rimpatrio per tutte le persone inserite in un’operazione congiunta di rimpatrio. Dall’insieme delle disposizioni del regolamento 2016/1624 emerge infatti che:
- le operazioni di rimpatrio riguardano persone già soggette a decisioni di rimpatrio;
- tali decisioni devono rispettare la direttiva 2008/115/CE e, dunque, essere scritte;
- Frontex deve assicurare che le operazioni coordinate rispettino i diritti fondamentali, incluso il principio di non respingimento.
La Corte precisa che questo obbligo di verifica non equivale a riesaminare il merito della decisione di rimpatrio, competenza che resta agli Stati membri. Neppure il principio di leale cooperazione può essere invocato per neutralizzare gli obblighi specifici imposti a Frontex dal regolamento.
Responsabilità concorrente di Frontex e Stato membro ospitante
La Corte censura anche la conclusione del Tribunale secondo cui eventuali violazioni commesse durante il volo di rimpatrio sarebbero imputabili esclusivamente alla Repubblica ellenica in quanto Stato membro ospitante. L’articolo 42 del regolamento 2016/1624 regola la responsabilità dello Stato membro ospitante per gli atti dei membri delle squadre, ma non esclude in modo assoluto una responsabilità di Frontex.
Poiché l’Agenzia è soggetta a obblighi propri di monitoraggio e di garanzia del rispetto dei diritti fondamentali, non può essere escluso a priori che una violazione di tali obblighi abbia concorso ai danni lamentati. In altri termini, la responsabilità di Frontex può concorrere con quella dello Stato membro ospitante.
Scelte personali dei ricorrenti e vulnerabilità dei richiedenti asilo
Sul punto delle scelte successive all’allontanamento in Turchia, la Corte ritiene che il Tribunale abbia applicato in modo troppo astratto il criterio del nesso causale. Non basta affermare che i danni derivino da scelte personali dei ricorrenti: occorre valutare in concreto se tali scelte, alla luce di tutte le circostanze, fossero ragionevoli.
La Corte sottolinea che i richiedenti asilo possono trovarsi in una situazione di particolare vulnerabilità, che incide sul loro giudizio. Nel caso concreto, il Tribunale non ha esaminato in modo adeguato il contesto familiare e di vulnerabilità, né l’asserito rischio di respingimento verso la Siria, per verificare se il trasferimento a Erbil fosse una reazione ragionevole o una scelta tale da interrompere il nesso causale.
Spese di assistenza legale nella procedura di denuncia
La Corte annulla anche il ragionamento del Tribunale relativo alle spese per l’assistenza legale nelle denunce presentate al responsabile dei diritti fondamentali. Il Tribunale aveva affermato, in termini generali, che quando la rappresentanza legale non è obbligatoria in un procedimento precontenzioso non esiste nesso causale tra tali spese e il comportamento dell’istituzione.
La Corte respinge questa impostazione: il meccanismo di denuncia di Frontex non è un mero reclamo nell’interesse generale, ma uno strumento accessibile solo alle persone direttamente lese dalle azioni del personale dell’Agenzia. Inoltre, non garantisce di per sé le tutele del diritto a un ricorso effettivo ex articolo 47 della Carta. Perciò, la necessità concreta di assistenza legale va valutata caso per caso; non può essere esclusa in astratto la causalità tra tale spesa e la condotta dell’Agenzia.
Ricevibilità dei documenti prodotti tardivamente
La Corte conferma invece la decisione del Tribunale di dichiarare irricevibili gli allegati C.1 e da C.3 a C.6 della replica nonché il documento E.1. Ricorda che l’articolo 85 del regolamento di procedura del Tribunale impone, in linea di principio, la produzione delle prove nella prima fase scritta, consentendo deroghe solo se il ritardo è giustificato. Nel caso concreto, la giustificazione addotta non era sufficiente.
Dispositivo
La sentenza del Tribunale è stata annullata nei punti relativi al rigetto della domanda risarcitoria per difetto di nesso causale, salvo la parte concernente l’irricevibilità di alcuni documenti e la parte in cui era stata esclusa la causalità per le spese di viaggio in Grecia. La causa è stata rinviata al Tribunale, che dovrà riesaminare il merito alla luce dei principi enunciati dalla Corte.
Principi affermati
La pronuncia chiarisce che:
- Frontex deve verificare l’esistenza di decisioni di rimpatrio valide per le persone incluse in operazioni congiunte da essa coordinate;
- tale verifica non invade la competenza degli Stati membri sul merito delle decisioni di rimpatrio;
- la responsabilità dello Stato membro ospitante non esclude automaticamente quella di Frontex;
- il nesso causale va valutato in concreto, tenendo conto della vulnerabilità dei richiedenti asilo e della ragionevolezza delle loro reazioni;
- le spese di assistenza legale in un meccanismo di denuncia interno possono, in concreto, essere causalmente collegate alla condotta dell’Agenzia.
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