Corte di giustizia, Sentenza C-448/23
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 dicembre 2025. — Commissione europea contro Repubblica di Polonia. — Inadempimento di uno Stato – Articolo 2 TUE – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Stato di diritto – Tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione – Principi dell’autonomia, del primato, di effettività e di applicazione uniforme del diritto dell’Unione – Principio dell’effetto vincolante della giurisprudenza della Corte – Sentenze del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale, Polonia) – Sentenze della Corte e provvedimenti provvisori ai sensi dell’articolo 279 TFUE relativi all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Rigetto da parte del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) di tali sentenze e di tali provvedimenti provvisori in quanto ultra vires – Identità costituzionale nazionale – Divieto imposto dal Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) a tutti gli organi dei poteri pubblici di applicare l’articolo 2 e l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Requisito di un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge – Composizione irregolare del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale). — Causa C-448/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in Grande Sezione, ha accolto integralmente il ricorso per inadempimento della Commissione contro la Polonia. Ha ritenuto che le sentenze del Trybunał Konstytucyjny del 14 luglio e del 7 ottobre 2021 violassero l’articolo 19 TUE, i principi di primato, autonomia, effettività e applicazione uniforme del diritto UE, nonché l’effetto vincolante della giurisprudenza della Corte. Ha inoltre constatato che il Trybunał Konstytucyjny non offriva le garanzie di un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, a causa delle irregolarità nelle nomine di tre giudici nel 2015 e della presidente nel 2016.
Inadempimento della Polonia per le sentenze del Trybunał Konstytucyjny che negano l’efficacia del diritto UE, dei provvedimenti provvisori della Corte e la legittimità del controllo giurisdizionale sulla nomina dei giudici costituzionali.
La questione giuridica
Se, alla luce delle sentenze del Trybunał Konstytucyjny del 14 luglio 2021 e del 7 ottobre 2021, la Polonia abbia violato: 1) l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, impedendo la tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione; 2) i principi di autonomia, primato, effettività e applicazione uniforme del diritto dell’Unione, nonché l’effetto vincolante delle sentenze della Corte, negando la prevalenza e l’efficacia delle decisioni della Corte e dei provvedimenti provvisori ex articolo 279 TFUE; 3) l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, poiché il Trybunał Konstytucyjny non sarebbe un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, in ragione di irregolarità nelle nomine di tre giudici nel 2015 e della presidente nel 2016.
Principio di diritto
La Corte afferma che uno Stato membro non può, neppure invocando la propria Costituzione o la propria identità costituzionale, sottrarre all’effetto utile del diritto dell’Unione l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, i provvedimenti provvisori adottati dalla Corte ex articolo 279 TFUE o la giurisprudenza della Corte sulla verifica della regolarità della nomina dei giudici; inoltre, quando la procedura di nomina di membri di un giudice costituzionale è stata viziata da irregolarità gravi tali da creare un rischio concreto di indebite ingerenze dei poteri politico-legislativi, tale organo non soddisfa il requisito di giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta.
Norme richiamate
- Articolo 2 TUE
- Articolo 4, paragrafi 2 e 3, TUE
- Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE
- Articolo 49 TUE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 279 TFUE
- Articolo 258 TFUE
- Articolo 344 TFUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Atto di adesione della Repubblica di Polonia del 2003, articoli 2 e 10
- Dichiarazione n. 17 relativa al primato
Inadempimento della Polonia per le sentenze del Trybunał Konstytucyjny e per la composizione irregolare del giudice costituzionale
La causa riguarda un ricorso per inadempimento ex articolo 258 TFUE proposto dalla Commissione europea contro la Repubblica di Polonia. La controversia ruota attorno a due sentenze del Trybunał Konstytucyjny polacco, del 14 luglio 2021 e del 7 ottobre 2021, nonché alla legittimità della composizione di tale organo costituzionale.
Fatti e procedimento
La Commissione ha contestato alla Polonia tre profili di violazione: l’incompatibilità delle sentenze controverse con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE; la violazione dei principi di autonomia, primato, effettività e applicazione uniforme del diritto dell’Unione, oltre che dell’effetto vincolante della giurisprudenza della Corte; e l’assenza, nel Trybunał Konstytucyjny, delle garanzie proprie di un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge.
Nel procedimento precontenzioso, la Commissione aveva già contestato le stesse criticità con lettera di diffida e parere motivato. In giudizio, la Polonia ha infine riconosciuto la fondatezza delle censure.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 2 TUE, sui valori dell’Unione;
- l’articolo 4, paragrafi 2 e 3, TUE, su identità nazionale e leale cooperazione;
- l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, sulla tutela giurisdizionale effettiva;
- l’articolo 49 TUE, sull’adesione all’Unione;
- gli articoli 267 e 279 TFUE;
- l’articolo 344 TFUE;
- l’articolo 47 della Carta;
- gli articoli 2 e 10 dell’atto di adesione della Polonia;
- la dichiarazione n. 17 relativa al primato.
La prima censura: negazione dell’articolo 19 TUE e dei provvedimenti provvisori della Corte
La Corte osserva che gli Stati membri devono garantire che le norme nazionali sull’organizzazione della giustizia, incluse quelle sulla nomina dei giudici, non compromettano i requisiti derivanti dagli articoli 2 e 19 TUE. Ricorda inoltre che il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva comprende il diritto a un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge, e che la Corte ha competenza esclusiva a definire in via definitiva e vincolante la portata di tali requisiti.
Con riferimento alla sentenza del 7 ottobre 2021, la Corte rileva che il Trybunał Konstytucyjny ha escluso in via generale la possibilità per i giudici nazionali di controllare la legittimità delle delibere della KRS e delle procedure di nomina dei giudici, arrivando a negare la possibilità di applicare le indicazioni della giurisprudenza della Corte in materia di indipendenza giudiziaria. Tale impostazione è stata ritenuta manifestamente incompatibile con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.
Quanto alla sentenza del 14 luglio 2021, la Corte sottolinea che i provvedimenti provvisori adottati ai sensi dell’articolo 279 TFUE servono a garantire l’effettività della futura decisione di merito e la piena tutela giurisdizionale. Il rifiuto del Trybunał Konstytucyjny di riconoscerne l’effetto vincolante, qualificandoli come ultra vires e incompatibili con la Costituzione polacca, è stato considerato una violazione dell’articolo 19 TUE.
La seconda censura: violazione di autonomia, primato, effettività, applicazione uniforme ed effetto vincolante della giurisprudenza della Corte
La Corte ribadisce che il diritto dell’Unione costituisce un ordinamento giuridico autonomo, dotato di primato e di applicazione uniforme. Le norme costituzionali nazionali non possono essere invocate per sottrarsi a tali caratteristiche fondamentali.
Nel caso di specie, il Trybunał Konstytucyjny ha affermato che l’articolo 2 TUE, l’articolo 19 TUE, l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e l’articolo 279 TFUE, come interpretati dalla Corte, sarebbero contrari alla Costituzione polacca e privi di effetti in Polonia. Per la Corte di giustizia, ciò costituisce una negazione unilaterale del primato e dell’efficacia del diritto UE, oltre che dell’effetto vincolante della propria giurisprudenza.
La Corte respinge anche l’argomento dell’identità costituzionale nazionale: l’articolo 4, paragrafo 2, TUE non consente a uno Stato membro di derogare unilateralmente al diritto dell’Unione. Se un giudice nazionale ritiene che una norma UE o la sua interpretazione incida sull’identità nazionale, deve avvalersi del rinvio pregiudiziale ex articolo 267 TFUE, non disapplicare da solo il diritto dell’Unione.
La terza censura: composizione irregolare del Trybunał Konstytucyjny
La Corte esamina separatamente la nomina di tre giudici nel dicembre 2015 e quella della presidente nel dicembre 2016.
Per i tre giudici, ritiene decisiva la violazione manifesta delle norme fondamentali sulla nomina, poiché il Sejm dell’ottava legislatura aveva eletto persone per posti già legittimamente assegnati nella legislatura precedente. Tale situazione, aggravata dal rifiuto del Presidente della Repubblica di ricevere il giuramento dei giudici regolarmente eletti l’8 ottobre 2015, ha compromesso l’integrità della procedura e creato dubbi legittimi sull’indipendenza e imparzialità del Tribunale.
Quanto alla presidente J.P., la Corte rileva che la procedura di selezione dei candidati è stata alterata da una legge transitoria adottata in prossimità della scadenza del mandato del presidente uscente, in un contesto in cui la nuova figura del giudice facente funzione di presidente non era prevista dalla Costituzione. La partecipazione ai voti di giudici eletti in violazione delle regole fondamentali ha reso irregolare la selezione dei candidati, con conseguente violazione del requisito di giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge.
Decisione e dispositivo
La Corte accoglie integralmente il ricorso della Commissione e dichiara che la Repubblica di Polonia:
- è venuta meno agli obblighi derivanti dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE;
- è venuta meno agli obblighi derivanti dai principi di autonomia, primato, effettività e applicazione uniforme del diritto dell’Unione, nonché dall’effetto vincolante delle sentenze della Corte;
- è venuta meno all’obbligo di assicurare un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge, poiché il Trybunał Konstytucyjny è composto in modo irregolare.
La Polonia è condannata alle spese, mentre le spese di Belgio e Paesi Bassi restano a loro carico.
Principi affermati
La pronuncia conferma in modo netto che:
- il primato del diritto dell’Unione si impone anche rispetto alle norme costituzionali nazionali;
- le corti costituzionali nazionali non possono dichiarare ultra vires, in via definitiva, il diritto dell’Unione o la giurisprudenza della Corte;
- i provvedimenti provvisori della Corte ex articolo 279 TFUE sono vincolanti per gli Stati membri;
- le gravi irregolarità nella nomina dei giudici possono compromettere il requisito del giudice precostituito per legge e quindi la tutela giurisdizionale effettiva.
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