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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-633/23

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 18 dicembre 2025. — Electrabel SA e a. contro Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz (CREG). — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles. — Rinvio pregiudiziale – Mercato interno dell’energia elettrica – Regolamento (UE) 2022/1854 – Intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia – Articolo 2, punti 5 e 9 – Articoli da 6 a 8 – Tetto sui ricavi di mercato ottenuti dai produttori di energia elettrica che utilizzano determinate fonti di energia – Determinazione dei “ricavi di mercato” – Normativa nazionale che prevede il ricorso a presunzioni o inconfutabili o confutabili mediante altre presunzioni – Principio di proporzionalità – Articolo 22, paragrafo 2, lettera c) – Periodo di applicazione degli articoli da 6 a 8 di tale regolamento – Applicazione di un tetto sui ricavi per un periodo anteriore a quello previsto da tale regolamento, in forza di una normativa nazionale adottata posteriormente all’entrata in vigore di detto regolamento – Principi del primato e dell’effettività del diritto dell’Unione – Principio di leale cooperazione. — Causa C-633/23

Giurisprudenza europea62023CJ0633

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha chiarito che, nel quadro del regolamento 2022/1854, gli Stati membri possono usare presunzioni per quantificare i ricavi di mercato soggetti al tetto, purché le stime siano ragionevoli e aderenti alla realtà economica. Ha inoltre affermato che il regolamento non impedisce l’adozione di una misura nazionale di contenimento dei ricavi per un periodo antecedente al 1° dicembre 2022, anche se la normativa nazionale è posteriore all’entrata in vigore del regolamento. La decisione valorizza la discrezionalità statale nell’attuazione di misure emergenziali, entro i limiti di proporzionalità ed effettività del diritto UE.

Regolamento (UE) 2022/1854: compatibilità con il diritto UE di un sistema nazionale che determina i ricavi soggetti al tetto tramite presunzioni e di un prelievo applicato a un periodo anteriore a quello di applicazione del regolamento

La questione giuridica

Se il regolamento (UE) 2022/1854 osti a una normativa nazionale che, ai fini di un tetto sui ricavi di mercato introdotto in attuazione dell’articolo 8, determina i ricavi mediante presunzioni assolute o relative che non consentono ai debitori di dichiarare i ricavi effettivi; e se osti a una normativa nazionale adottata dopo l’entrata in vigore del regolamento ma applicata a un periodo anteriore al 1° dicembre 2022.

Principio di diritto

Il regolamento (UE) 2022/1854 non osta a che uno Stato membro, nell’attuare un tetto nazionale ai ricavi di mercato ammesso dall’articolo 8, determini i ricavi soggetti al prelievo mediante presunzioni assolute o relative, anche in catena, purché tali presunzioni conducano a stime ragionevoli e rappresentative della realtà del mercato nel periodo considerato; inoltre, il regolamento non impedisce a uno Stato membro di adottare dopo la sua entrata in vigore una misura nazionale simile applicata a un periodo anteriore a quello di applicazione del regolamento, poiché quest’ultimo non ha inteso disciplinare né precludere l’esercizio di tale competenza per il passato.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 288 TFUE
  • Articolo 4, paragrafo 3, TUE
  • Articolo 6 TUE
  • Regolamento (UE) 2022/1854
  • Articolo 1 del regolamento (UE) 2022/1854
  • Articolo 2, punti 5 e 9, del regolamento (UE) 2022/1854
  • Articolo 6 del regolamento (UE) 2022/1854
  • Articolo 7 del regolamento (UE) 2022/1854
  • Articolo 8 del regolamento (UE) 2022/1854
  • Articolo 22, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2022/1854

Regolamento (UE) 2022/1854 e tetto sui ricavi di mercato: uso di presunzioni e applicazione temporale nazionale

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale della cour d’appel de Bruxelles in una controversia sulla legittimità di una decisione della CREG relativa al modello di dichiarazione per il prelievo belga sui ricavi eccedenti dei produttori di energia elettrica. La Corte interpreta il regolamento (UE) 2022/1854, adottato come intervento di emergenza contro i prezzi elevati dell’energia, in relazione a un sistema nazionale fondato su presunzioni e a un’applicazione del prelievo a un periodo anteriore a quello previsto dal regolamento.

Contesto fattuale e procedimento principale

Le ricorrenti nel procedimento principale sono produttori, fornitori e associazioni del settore elettrico che contestano la decisione del 28 febbraio 2023 della CREG, adottata in applicazione dell’articolo 22 ter della legge belga sull’energia elettrica. Tale decisione stabilisce il modello della dichiarazione che i debitori del prelievo devono presentare per il calcolo dei ricavi eccedenti soggetti al tetto nazionale.

Il giudice del rinvio evidenzia due profili di criticità:

  • da un lato, il sistema belga di determinazione dei ricavi di mercato si basa su presunzioni assolute o relative, talvolta confutabili solo tramite ulteriori presunzioni o mediante prova dei ricavi complessivi dell’operatore;
  • dall’altro, il prelievo nazionale si applica anche al periodo 1° agosto 2022 - 30 novembre 2022, mentre il regolamento 2022/1854 prevede che gli articoli 6, 7 e 8 si applichino dal 1° dicembre 2022.

Normativa dell’Unione rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, sul principio di leale cooperazione;
  • l’articolo 288 TFUE, sulla natura vincolante e direttamente applicabile dei regolamenti;
  • il regolamento (UE) 2022/1854, in particolare:
    • articolo 1, sull’oggetto e sull’ambito di applicazione;
    • articolo 2, punti 5 e 9, sulle nozioni di “ricavi di mercato” e “ricavi eccedenti”;
    • articoli 6 e 7, sul tetto obbligatorio e sulle fonti di energia interessate;
    • articolo 8, sulle misure nazionali di crisi;
    • articolo 22, paragrafo 2, lettera c), sul periodo di applicazione degli articoli 6, 7 e 8.

La Corte valorizza anche i considerando 30 e 37 del regolamento, che chiariscono, rispettivamente, che il tetto deve riguardare i ricavi di mercato effettivamente realizzati e che le autorità nazionali possono usare “stime ragionevoli” per il calcolo.

Prima e seconda questione: ricavi di mercato e presunzioni

La Corte osserva preliminarmente che il tetto nazionale belga non è quello di 180 euro/MWh fissato dall’articolo 6 del regolamento, ma un tetto più severo di 130 euro/MWh introdotto in applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento stesso. Ne deriva che la questione riguarda la conformità del metodo nazionale di calcolo alle condizioni poste dal diritto UE per le misure nazionali più restrittive.

Secondo la Corte, il regolamento 2022/1854 non disciplina in dettaglio la metodologia per determinare i ricavi di mercato. Tuttavia, dalla lettera degli articoli 2, 6 e 7 e dal considerando 30 emerge che il tetto si applica ai ricavi effettivamente realizzati, non a redditi meramente teorici.

Al tempo stesso, il considerando 37 autorizza l’uso di “stime ragionevoli”. Per la Corte, ciò consente agli Stati membri di ricorrere a presunzioni, anche:

  • presunzioni variabili a seconda degli operatori, degli impianti o della tecnologia;
  • catene di presunzioni;
  • presunzioni assolute, in casi particolari, ad esempio quando i ricavi sono già stati fissati con le autorità pubbliche o sono rigidamente disciplinati dal diritto nazionale.

La condizione decisiva è che tali presunzioni conducano a una stima ragionevole e rappresentativa della realtà del mercato nel periodo considerato. In tal caso, il ricorso alle presunzioni non viola neppure il principio di proporzionalità, poiché si tratta di un meccanismo idoneo e non eccedente rispetto all’obiettivo di attuare rapidamente una misura emergenziale e di proteggere i clienti finali.

La Corte sottolinea inoltre che la verifica concreta dell’adeguatezza di ciascuna presunzione spetta al giudice nazionale, tenendo conto:

  • delle difficoltà tecniche di raccolta e controllo dei dati;
  • della precisione delle presunzioni;
  • del rischio di sovrastima o sottostima significativa;
  • dell’eventuale presenza di meccanismi correttivi che consentano di utilizzare i ricavi reali per rettificare il risultato delle stime.

Terza questione: applicazione nazionale anticipata rispetto al periodo del regolamento

Quanto al periodo temporale, la Corte rileva che il regolamento 2022/1854 è entrato in vigore l’8 ottobre 2022, ma gli articoli 6, 7 e 8 si applicano solo dal 1° dicembre 2022 al 30 giugno 2023. Nessuna disposizione del regolamento indica che esso si applichi anche a misure nazionali anteriori o che gli Stati membri siano privati della facoltà di adottare un regime nazionale simile per un periodo precedente.

Al contrario, l’articolo 8, paragrafo 1, consente agli Stati membri di mantenere o introdurre misure ancora più restrittive. La Corte considera quindi che il legislatore dell’Unione non ha inteso armonizzare il passato né sottrarre agli Stati membri la competenza di intervenire prima del 1° dicembre 2022.

Neppure il primato, l’effettività o la leale cooperazione impediscono tale soluzione, perché:

  • l’articolo 288 TFUE non altera il periodo di applicazione fissato dal regolamento;
  • il principio di leale cooperazione non è violato da una misura nazionale che persegue obiettivi coerenti con quelli del regolamento;
  • non risulta che la normativa nazionale sia stata contestata sotto altri profili di compatibilità con il diritto UE ratione temporis applicabile.

Dispositivo e principio affermato

La Corte risponde che il regolamento 2022/1854 non osta:

  • a una normativa nazionale che determina l’importo dei ricavi soggetti al tetto mediante presunzioni assolute o relative, purché le stime siano ragionevoli e rappresentative del mercato;
  • a una normativa nazionale adottata dopo l’entrata in vigore del regolamento che applichi una misura simile a un periodo anteriore a quello fissato dal regolamento.

La pronuncia è rilevante per gli operatori del settore energetico perché conferma un ampio margine per gli Stati membri nell’attuazione delle misure di emergenza sui ricavi, ma impone che i meccanismi presuntivi restino ancorati a stime realistiche e non arbitrarie.

Come è indicizzato

Materiemercato interno dell’energia elettricaprezzo dell’energia e misure di emergenzadiritto dell’unione e primatoproporzionalitàattività regolatoria nazionale nel settore energetico

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