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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-731/23

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 18 dicembre 2025. — Nicoventures Trading Ltd e a. contro Commissione europea. — Impugnazione – Sanità pubblica – Prodotti del tabacco riscaldato – Revoca di talune esenzioni – Direttiva delegata (UE) 2022/2100 – Ricorso di annullamento – Legittimazione ad agire – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Condizione secondo cui il ricorrente deve essere individualmente interessato dall’atto impugnato – Cerchia ristretta di operatori economici – Obblighi di dichiarazione e notifica – Autorizzazione alla commercializzazione. — Causa C-731/23 P

Giurisprudenza europea62023CJ0731

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte annulla l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile il ricorso contro la direttiva delegata sui prodotti del tabacco riscaldato. Ritiene che le ricorrenti, operatori del settore identificati o identificabili al momento dell’adozione dell’atto e titolari di posizioni giuridiche specifiche, siano individualmente interessate. La Corte dichiara quindi ricevibile il ricorso di annullamento e rinvia la causa al Tribunale per il merito.

Impugnazione sull’ammissibilità del ricorso di annullamento contro la direttiva delegata (UE) 2022/2100 sui prodotti del tabacco riscaldato: la Corte decide che i fabbricanti/commercianti interessati sono individualmente interessati e quindi legittimati ad agire ex articolo 263, quarto comma, TFUE.

La questione giuridica

Se il Tribunale abbia commesso errori di diritto nel ritenere irricevibile, per difetto di interesse individuale ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, il ricorso di annullamento contro la direttiva delegata (UE) 2022/2100; in particolare: se le ricorrenti facessero parte di una cerchia ristretta di operatori economici identificati o identificabili al momento dell’adozione dell’atto, tenuto conto delle dichiarazioni/notifiche ex direttiva 2014/40 e delle autorizzazioni di commercializzazione, e se la perdita di diritti acquisiti bastasse a individualizzarle.

Principio di diritto

Ai fini dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, un operatore economico è individualmente interessato da un atto di portata generale quando, al momento dell’adozione dell’atto, appartiene a una cerchia ristretta di soggetti identificati o identificabili dall’istituzione autrice e presenta caratteristiche specifiche rispetto agli altri destinatari; ciò accade anche quando l’atto modifica diritti specifici già acquisiti, non occorrendo che tali diritti siano esclusivi. Nel caso dei prodotti del tabacco riscaldato, le ricorrenti, in quanto fabbricanti/importatori che avevano effettuato le notifiche previste dalla direttiva 2014/40 e, per taluni prodotti, disponevano di autorizzazioni di commercializzazione, erano individualmente interessate dalla direttiva delegata (UE) 2022/2100, che ha reso illecita la commercializzazione di prodotti aromatizzati e ha aggravato il regime applicabile; pertanto il ricorso di annullamento è ricevibile.

Norme richiamate

  • Articolo 263, quarto comma, TFUE
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Direttiva 2014/40/UE
  • Direttiva delegata (UE) 2022/2100
  • Articolo 2, punti 18, 25 e 28, della direttiva 2014/40/UE
  • Articolo 5 della direttiva 2014/40/UE
  • Articolo 7 della direttiva 2014/40/UE
  • Articolo 11 della direttiva 2014/40/UE
  • Articolo 19 della direttiva 2014/40/UE
  • Articolo 27 della direttiva 2014/40/UE
  • Articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea

Impugnazione sull’ammissibilità del ricorso contro la direttiva delegata (UE) 2022/2100

La Corte di giustizia, Seconda Sezione, decide su un’impugnazione proposta da varie società del gruppo British American Tobacco contro l’ordinanza del Tribunale che aveva respinto per irricevibilità il loro ricorso di annullamento della direttiva delegata (UE) 2022/2100. La controversia riguarda la revoca di talune esenzioni previste per i prodotti del tabacco riscaldato nell’ambito della direttiva 2014/40/UE.

Fatti e iter processuale

Le ricorrenti producono e commercializzano prodotti del tabacco riscaldato. Nicoventures Trading, costituita nel gruppo BAT per lo sviluppo di prodotti innovativi non combustibili, vende tali prodotti alle altre società ricorrenti, che li distribuiscono in diversi Stati membri. Nel 2022 la Commissione ha adottato una relazione attestante un mutamento sostanziale della situazione per i prodotti del tabacco riscaldato; su tale base ha adottato la direttiva delegata, che ha revocato l’esenzione dagli obblighi relativi agli aromi caratterizzanti e ha esteso ai prodotti del tabacco riscaldato da fumo gli obblighi di etichettatura applicabili ad altri prodotti del tabacco da fumo. Il Tribunale aveva ritenuto che le ricorrenti non fossero individualmente interessate ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE e aveva quindi dichiarato irricevibile il ricorso.

Normativa rilevante

La sentenza richiama in particolare:

  • la direttiva 2014/40/UE, che disciplina la lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;
  • l’articolo 7, paragrafo 12, e l’articolo 11, paragrafo 6, della direttiva 2014/40/UE, che consentono alla Commissione di revocare esenzioni tramite atti delegati in caso di mutamento sostanziale della situazione;
  • gli articoli 5 e 19 della direttiva 2014/40/UE, relativi agli obblighi di notifica e alle informazioni sui prodotti di nuova generazione;
  • l’articolo 263, quarto comma, TFUE, sulla ricevibilità dei ricorsi di annullamento proposti da soggetti diversi dai destinatari dell’atto.

Questioni esaminate dalla Corte

Le ricorrenti sostenevano che il Tribunale avesse commesso errori di diritto nel negare che esse fossero individualmente interessate dall’atto impugnato. In particolare, denunciavano:

  • l’erronea valutazione separata dei diversi elementi di fatto e di diritto da esse dedotti;
  • la mancata considerazione del fatto che esse facevano parte di una cerchia chiusa di operatori identificabili al momento dell’adozione dell’atto;
  • il difetto di rilevanza attribuito alle notifiche effettuate ai sensi degli articoli 5 e 19 della direttiva 2014/40/UE;
  • il mancato adeguato rilievo alle autorizzazioni di commercializzazione già ottenute da alcune ricorrenti.

Ragionamento della Corte sull’interesse individuale

La Corte ricorda la giurisprudenza costante secondo cui un soggetto non destinatario di una decisione può essere individualmente interessato solo se l’atto lo concerne per qualità particolari o per una situazione di fatto che lo distingue da chiunque altro, individualizzandolo in modo analogo a un destinatario. Richiama inoltre la giurisprudenza sulla "cerchia ristretta", secondo cui un atto può individualizzare soggetti identificati o identificabili al momento della sua adozione, soprattutto quando esso incide su diritti acquisiti in precedenza.

Applicando tali principi al caso concreto, la Corte osserva che la direttiva delegata:

  • vieta la commercializzazione dei prodotti del tabacco riscaldato contenenti aromi caratterizzanti;
  • assoggetta i prodotti del tabacco riscaldato da fumo a obblighi di etichettatura analoghi a quelli previsti per altri prodotti del tabacco da fumo.

La Corte rileva che, a partire dal 23 ottobre 2023, la commercializzazione di quei prodotti è divenuta illecita e che le ricorrenti sono state private della possibilità di continuare a commercializzare i prodotti aromatizzati. Sottolinea inoltre che il nuovo regime è conseguenza di un mutamento sostanziale della situazione già constatato dalla Commissione e fondato, tra l’altro, sui dati di vendita trasmessi dai fabbricanti e importatori.

La Corte valorizza poi due elementi decisivi:

  • i prodotti del tabacco riscaldato, in quanto prodotti di nuova generazione, erano stati previamente notificati alle autorità competenti ai sensi degli articoli 5 e 19 della direttiva 2014/40/UE, con informazioni trasmesse anche alla Commissione;
  • la commercializzazione di taluni prodotti era stata subordinata, in alcuni Stati membri, a un’autorizzazione nazionale.

Da ciò conclude che le ricorrenti appartenevano a una cerchia ristretta di operatori economici identificati o identificabili al momento dell’adozione della direttiva delegata e che erano particolarmente incisi dalla modifica del regime giuridico, poiché la direttiva ha fatto venir meno un diritto specifico già acquisito, ossia la possibilità di commercializzare quei prodotti nel quadro normativo precedente.

La Corte precisa inoltre che il carattere non esclusivo delle autorizzazioni non impedisce l’individualizzazione: il criterio rilevante è la modifica di un diritto specifico acquisito, non l’esclusività del titolo autorizzativo.

Decisione e conseguenze

La Corte accoglie la prima parte del motivo unico d’impugnazione, annulla il punto 1 del dispositivo dell’ordinanza del Tribunale e dichiara ricevibile il ricorso di annullamento proposto in primo grado. Poiché non è in grado di decidere nel merito della controversia, rinvia la causa al Tribunale. Le spese sono riservate.

Principi affermati

La pronuncia conferma che, in presenza di una regolazione settoriale che incide su operatori già identificati da obblighi di notifica e da eventuali autorizzazioni, l’atto può individualizzarli ai fini dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Inoltre ribadisce che la lesione di diritti specifici già acquisiti può bastare a fondare l’interesse individuale, anche se il titolo non è esclusivo.

Come è indicizzato

Materiesanità pubblicaprodotti del tabaccolegittimazione ad agirericorso di annullamentodiritto processuale ue

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