Sentenza del 26/02/2018 n. 94 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
TIA1- TIA2 - natura della tariffa e non di tributo - giurisdizione Presidente RIVELLO Pierpaolo, Relatore GRECO Sergio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la qualificazione giuridica della tariffa di igiene ambientale, distinguendo tra TIA1 e TIA2, e la conseguente individuazione della giurisdizione competente. La TIA2, applicabile dal 2010, è stata qualificata come corrispettivo non tributario per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti giacenti su strade e aree pubbliche o ad uso pubblico. In quanto corrispettivo di una prestazione di servizi, essa è assoggettata a IVA al 10% e le relative controversie spettano al Giudice Ordinario. La TIA1, invece, aveva natura tributaria perché non presupponeva un rapporto sinallagmatico tra prestazione del servizio e pagamento della tariffa.
La decisione
La sentenza distingue la TIA2 dalla precedente TIA1: la TIA2 è considerata una tariffa non tributaria, con applicazione dell'IVA al 10% e devoluzione delle controversie alla giurisdizione del Giudice Ordinario; la TIA1 è invece qualificata come tributo. Non essendo riportati il testo integrale, le parti processuali e il dispositivo, non è possibile indicare l'esito concreto del ricorso, come ad esempio accoglimento, rigetto o dichiarazione di inammissibilità.
Norme richiamate
DL 78/2010
La TIA1 è stata sostituita dalla TIA2 ai sensi del DL 78/2010.
La normativa è richiamata per individuare il passaggio dalla TIA1 alla TIA2 e per distinguere il regime tributario della prima dalla natura corrispettiva e non tributaria della seconda.
Disciplina IVA dei servizi di gestione dei rifiuti
La TIA2 è assoggettata ad IVA al 10%.
L'applicazione dell'IVA conferma la qualificazione della TIA2 come corrispettivo per una prestazione di servizi e non come tributo.
Massime di principio
- Per stabilire se una tariffa abbia natura tributaria o corrispettiva occorre verificare se esista un rapporto sinallagmatico, cioè uno scambio tra pagamento e specifica prestazione di servizio.
- La TIA2, in quanto corrispettivo per il servizio di gestione dei rifiuti, deve essere normalmente contestata davanti al Giudice Ordinario e non davanti al Giudice Tributario.
- La TIA1 e la TIA2 non sono automaticamente assimilabili: la qualificazione giuridica dipende dal periodo di applicazione e dalla disciplina vigente.
- L'assoggettamento a IVA costituisce un indice significativo della natura non tributaria della tariffa, anche se occorre sempre verificare la normativa applicabile al caso concreto.
- Prima di proporre un ricorso è essenziale identificare il tipo di tariffa, l'anno di riferimento e la corretta giurisdizione, poiché un errore sul giudice competente può compromettere la tutela.
Testo integrale
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