Sentenza del 03/11/2022 n. 4841 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Registro - Conferimento in fondi immobiliari - Atti non soggetti a obbligo di registrazione - Facoltà di registrazione - Imposta - Misura fissa - Natura di agevolazione - Conseguenze - Abrogazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Questione relativa alla qualificazione giuridica dell'atto di conferimento di un immobile in un fondo immobiliare e alla conseguente disciplina dell'imposta di registro: in particolare se l'art. 7 del d.P.R. n. 131/1986, che esclude l'obbligo di registrazione e prevede l'applicazione dell'imposta in misura fissa in caso di registrazione facoltativa, impedisca l'applicazione del regime ordinario proporzionale quando il conferimento è effettuato.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il conferimento di immobile in un fondo immobiliare debba considerarsi un trasferimento a titolo oneroso di beni immobili. Ha inoltre ritenuto che la norma di cui all'art. 7, d.P.R. n. 131/1986 costituisca un'agevolazione (poiché escludeva l'obbligo di registrazione e prevedeva imposta in misura fissa in caso di registrazione facoltativa) e che tale agevolazione sia stata abrogata dall'art. 10, co. 4, del d.lgs. n. 23/2011. Ne consegue l'applicazione del regime ordinario di imposizione proporzionale sull'atto di conferimento. Riferimento giurisprudenziale: Comm. trib. reg. Lazio n. 2143/2021.
Norme richiamate
d.P.R. n. 131/1986, art. 7
esclude l'obbligo della registrazione e l'applicazione dell'imposta in misura fissa nell'eventualità di registrazione facoltativa
La norma è stata qualificata come agevolazione tributaria (favor fiscale) che prevedeva trattamento favorevole in caso di registrazione facoltativa; tale natura agevolativa è stata ritenuta suscettibile di abrogazione da disposizioni successive.
d.lgs. n. 23/2011, art. 10, co. 4
articolo richiamato nella sentenza per l'abrogazione di agevolazioni
La disposizione è stata interpretata come abrogativa delle norme che configurano agevolazioni (come l'art. 7 del d.P.R. 131/86), con la conseguenza che dal suo effetto deriva l'applicazione del regime ordinario di imposizione proporzionale.
Massime di principio
- Il conferimento di un immobile in un fondo immobiliare va di regola qualificato come trasferimento a titolo oneroso se al conferente è riconosciuta una contropartita (es. quote del fondo); in tal caso si applica il regime impositivo ordinario.
- Le disposizioni che prevedono esenzione dall'obbligo di registrazione o imposta in misura fissa per atti registrabili facoltativamente possono essere considerate agevolazioni: occorre verificare se successive norme (es. d.lgs. 23/2011) le abbiano abrogate.
- In presenza di registrazione facoltativa non si deve automaticamente presumere applicabile la misura fissa: è necessario accertare la vigenza della norma agevolativa e l'assenza di abrogazioni o sopravvenute modifiche legislative.
- Verificare sempre la data dell'operazione rispetto all'entrata in vigore di norme abrogative o modificative: abrogazioni operate da disposizioni successive non si applicano retroattivamente salvo diverso dettaglio normativo o transitorio.
- In casi simili è opportuno esaminare anche eventuali norme speciali riferite ai fondi immobiliari o disposizioni fiscali specifiche che potrebbero derogare al regime ordinario; in assenza di tali norme prevale l'imposizione proporzionale.
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