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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14306/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che l'inammissibilità sia stata determinata senza colpa del ricorrente, richiamando il principio affermato dalla Corte costituzionale n. 186 del 2000.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Roma che ha negato la sostituzione della pena detentiva con una sanzione sostitutiva. Dal testo emerge che il giudizio di merito ha fondato il diniego su un prognosi negativa, desunta dalle modalità della condotta e dalla negativa personalità dell'imputato, ritenuto pregiudicato e privo di fonti lecite di reddito, con valutazione sfavorevole circa la funzione rieducativa della pena e circa la capacità del soggetto di adempiere al pagamento della pena pecuniaria o di rispettare le prescrizioni connesse al lavoro di pubblica utilità. La Corte di cassazione rileva che il ricorso è aspecifico e manifestamente infondato perché non confronta efficacemente tale motivazione.

Norme richiamate

  • art. 186 Corte cost.

    Corte cost. n. 186 del 2000

    viene richiamato per affermare che la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che l'inammissibilità del ricorso non sia ascrivibile a colpa del ricorrente; nel caso di specie tale esclusione non è ravvisata.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a censurare in modo generico il diniego di una pena sostitutiva senza confrontarsi con la specifica motivazione del giudice di merito.
  • Il diniego di sostituzione della pena detentiva è legittimo quando sia sorretto da una prognosi negativa fondata su elementi concreti, quali le modalità della condotta e la personalità del condannato, non manifestamente illogica.
  • Ai fini della scelta di una pena sostitutiva, il giudice può valorizzare la capacità del condannato di adempiere agli obblighi economici o alle prescrizioni del lavoro di pubblica utilità, in relazione alla finalità rieducativa della pena.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che l'inammissibilità sia derivata senza colpa del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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