Cassazione Penale, Ordinanza n. 04297/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo generico e non idoneo a scalfire la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna, deducendo un unico motivo: ha lamentato che la motivazione della sentenza sarebbe stata predisposta in data anteriore alla discussione e alla pronuncia del dispositivo. La Corte di cassazione rileva però che la censura era generica e sostanzialmente riproduttiva di una doglianza già esaminata e disattesa dal giudice di merito con argomenti giuridici ritenuti corretti, richiamando la motivazione di primo/appello sul punto.
Massime di principio
- È inammissibile per genericità il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre una censura già esaminata e disattesa dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione circa la pretesa antergazione della motivazione rispetto alla discussione e alla deliberazione non è sufficiente, da sola, a fondare l'annullamento se la doglianza è già stata valutata e respinta con argomentazioni giuridiche ritenute corrette.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti indicati dal provvedimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 31 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04138/2025 del 31/01/2025
- ordinanza_penale · 31 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04140/2025 del 31/01/2025
- ordinanza_penale · 31 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04198/2025 del 31/01/2025
- ordinanza_penale · 31 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04203/2025 del 31/01/2025
- ordinanza_penale · 31 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04204/2025 del 31/01/2025
- ordinanza_penale · 31 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04205/2025 del 31/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →