Sentenza del 22/03/2023 n. 8226 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
la ricorrente impugnava la sentenza della CTR che aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo perché proposto avverso un provvedimento di autotutela (annullamento parziale) di natura riduttiva rispetto a un avviso di accertamento in rettifica relativo all'ICI 2009; la controversia verteva anche sulla sussistenza dell'esenzione per abitazione principale basata sulla dimora abituale (la contribuente aveva residenza anagrafica diversa fino al 2010). La ricorrente deduceva, tra gli altri profili, omissione di motivazione, estensione del giudicato esterno dell'accertamento relativo al 2008 al 2009, contrasto con precedenti di legittimità e censurava la mancata statuizione sul riconoscimento dell'esenzione riconosciuta in primo grado.
La decisione
la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il provvedimento di autotutela di natura riduttiva non sia autonomamente impugnabile quando l'atto originario è già stato oggetto di impugnazione e il relativo giudizio è ancora pendente; ha altresì affermato che l'elemento della dimora abituale è fatto suscettibile di modifiche nel tempo e non rientra negli elementi 'tendenzialmente permanenti' ai quali si estende l'efficacia del giudicato esterno. I motivi di censura relativi alla motivazione e alla valutazione di merito sono stati ritenuti infondati o inammissibili (vietato riesame del fatto in sede di legittimità). La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione (liquidate in Euro 750,00 per compensi oltre Euro 200,00 per esborsi) e all'ulteriore contributo unificato previsto.
Norme richiamate
art. 112 cod. proc. civ.
richiamato dalla ricorrente per censurare omissione di motivazione; la Corte ritiene che la motivazione sia implicitamente assorbita quando la decisione finale risolve la questione con congrua logica e riferimento alle eccezioni sollevate.
art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4
norma invocata per i motivi di cassazione per violazione di legge e omessa motivazione; la Corte valuta la fondatezza delle censure secondo i limiti del sindacato di legittimità.
art. 342 cod. proc. civ.
richiamato dalla ricorrente in relazione all'inammissibilità dell'appello nell'altro giudizio; la Corte ha ritenuto comunque assorbita la questione nella decisione finale sull'inammissibilità del ricorso principale.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 546, art. 19
norma sul ricorso in materia tributaria che disciplina l'impugnazione degli atti; la Corte interpreta che l'annullamento parziale in autotutela di natura riduttiva non rientra tra gli atti impugnabili ex art. 19 quando non introduce nuova pretesa rispetto al quadro già noto al contribuente.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 546, art. 53
richiamato nel quadro giurisprudenziale relativo all'onere d'impugnazione: se l'amministrazione ripropone in appello le stesse argomentazioni già dedotte, è assolto l'onere di impugnazione specifica previsto dall'art. 53 (giurisprudenza citata).
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 8, comma 2 (ICI/IMU - detrazione per abitazione principale)
"Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente ... e i suoi familiari dimorano abitualmente"
la disposizione collega la detrazione alla residenza anagrafica salvo prova contraria e prevede la nozione di dimora abituale come fatto suscettibile di prova e di mutamento; perciò la dimora abituale non è elemento 'tendenzialmente permanente' ai fini dell'estensione del giudicato esterno.
Cass. n. 7511/2016 (giurisprudenza)
principio richiamato che, in generale, esclude l'autonoma impugnabilità dell'annullamento parziale in autotutela di atti già definitivi se la rettifica è meramente riduttiva; la Corte ritiene tale orientamento prevalente sui precedenti isolati contrari.
Cass. n. 6302/2022 (giurisprudenza)
richiamata per il principio secondo cui, se l'amministrazione ripropone in appello le medesime ragioni già dedotte in primo grado, si considera assolto l'onere di impugnazione specifica previsto dalla normativa di contenzioso tributario.
Massime di principio
- Un provvedimento di autotutela che riduce unilateralmente il quantum di una pretesa tributaria non è di regola autonomamente impugnabile se l'atto originario è già stato impugnato e il relativo giudizio è pendente, perché non introduce una nuova pretesa né muta sostanzialmente il quadro delle ragioni a carico del contribuente.
- Se l'atto di autotutela non si limita a una mera riduzione quantitativa ma introduce nuovi profili impositivi o ricostruzioni diverse (nuova imposizione), allora l'atto è autonomamente impugnabile e il contribuente deve poter esercitare il diritto di difesa.
- L'efficacia del giudicato esterno in materia tributaria si estende solo agli elementi 'tendenzialmente permanenti' (qualificazioni giuridiche, categorie catastali, rendita, agevolazioni pluriennali), non ai fatti variabili nel tempo come la dimora abituale; pertanto non sempre il giudicato relativo a un periodo copre periodi successivi.
- In sede di legittimità non è consentito un riesame libero della prova: le censure che implichino una nuova valutazione probatoria o la ricostruzione dei fatti sono inammissibili salvo vizi di motivazione o di diritto.
- L'assenza di motivazione espressa su un punto può risultare assorbita se la decisione affronta e risolve la questione nel suo complesso in modo logico e coerente; tuttavia le questioni di motivazione possono ancora essere valutate se determinanti per la decisione.
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