Sentenza del 09/11/2015 n. 22801 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Equitalia ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che aveva annullato l'iscrizione ipotecaria. Ha contestato, in particolare, che gli adempimenti previsti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 gravassero sull'agente della riscossione, la rilevanza della mancata indicazione del responsabile del procedimento nelle cartelle relative a ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008 e l'applicazione dell'art. 24 Cost. in relazione alla conoscenza dell'iscrizione ipotecaria da parte del contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Equitalia. La sentenza regionale era fondata su due autonome ragioni: da un lato, l'omessa indicazione nell'atto dei termini e dell'organo competente per l'impugnazione; dall'altro, la mancata prova della notifica della cartella di pagamento, presupposto necessario dell'iscrizione ipotecaria. Equitalia ha censurato soltanto la prima ragione e non ha contestato la seconda. Poiché ciascuna ratio decidendi era autonomamente sufficiente a sostenere l'annullamento dell'iscrizione, l'omessa impugnazione di una di esse ha reso il ricorso inammissibile. Non vi è stata pronuncia sulle spese, poiché gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Norme richiamate
Art. 24 della Costituzione
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
La Commissione regionale aveva ritenuto che l'omessa indicazione dei termini e dell'organo competente per l'impugnazione potesse incidere sul diritto di difesa del contribuente. La Cassazione non ha deciso nel merito di tale questione, poiché il ricorso era comunque inammissibile.
Art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973
Equitalia sosteneva che gli adempimenti previsti da tale disposizione spettassero all'ente impositore e non all'agente della riscossione. La Corte non ha esaminato la fondatezza della censura.
Artt. 19, 20, 21 e 22 del D.Lgs. n. 546/1992
Sono stati richiamati da Equitalia in relazione alla validità degli atti della riscossione e alle modalità e ai termini del processo tributario. Anche tali questioni non sono state esaminate nel merito.
Art. 7 della legge n. 212/2000
Equitalia lo ha invocato per sostenere l'irrilevanza della mancata indicazione del responsabile del procedimento nelle cartelle relative a ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008. La Corte non ha deciso su questo punto.
Art. 360 del codice di procedura civile
Il ricorso per cassazione è un mezzo a critica vincolata: la Corte esamina soltanto i vizi specificamente dedotti e non può riesaminare genericamente l'ingiustizia della decisione.
Massime di principio
- Quando una sentenza si fonda su più ragioni autonome, ciascuna sufficiente a giustificare il risultato, il ricorrente deve contestarle tutte in modo specifico.
- La mancata impugnazione anche di una sola ratio decidendi autonoma rende normalmente inammissibili le censure rivolte alle altre, perché l'eventuale accoglimento non potrebbe comunque modificare la decisione.
- Nel giudizio di cassazione non è sufficiente sostenere che la sentenza sia ingiusta: occorre indicare specifici errori di diritto o vizi processuali e collegarli puntualmente alla motivazione impugnata.
- In materia di iscrizione ipotecaria, la prova della notifica della cartella di pagamento, quale atto presupposto, può costituire una ragione autonoma per contestare la validità dell'iscrizione; tale ragione deve essere specificamente affrontata nell'impugnazione.
- Prima di proporre ricorso è necessario individuare tutte le rationes decidendi della sentenza e formulare motivi distinti contro ciascuna, altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile senza esame delle questioni di merito.
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