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Direttiva 2008/6

Direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008 , che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari

Normativa europea32008L0006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2008/6/CE modifica in modo sostanziale la direttiva 97/67/CE per completare la liberalizzazione del mercato postale europeo e sopprimere il settore riservato come strumento privilegiato di finanziamento del servizio universale. Rafforza al contempo gli obblighi di universalità, trasparenza, accesso non discriminatorio, qualità del servizio e indipendenza delle autorità di regolamentazione. Prevede un termine generale di recepimento al 31 dicembre 2010 e una proroga fino al 31 dicembre 2012 per alcuni Stati membri elencati nell’articolo 3.

Modifica della direttiva 97/67/CE per completare il mercato interno dei servizi postali comunitari, eliminando progressivamente i settori riservati e ridefinendo regole su servizio universale, finanziamento, accesso e regolazione.

Ambito di applicazione

Si applica ai servizi postali nell’Unione europea e, in particolare, alla disciplina del servizio universale, delle autorizzazioni, dell’accesso alla rete postale, delle tariffe, della contabilità separata, dei reclami e delle autorità nazionali di regolamentazione. Incide sia sui fornitori del servizio universale sia sugli altri fornitori di servizi postali, sugli utenti e sulle autorità nazionali competenti; non riguarda i soli servizi di trasporto, che sono esclusi dalla nozione di servizi postali. È prevista una deroga temporanea per alcuni Stati membri che possono rinviare l’attuazione fino al 31 dicembre 2012; la direttiva entra in vigore alla pubblicazione in GUUE.

Direttiva 2008/6/CE - completamento del mercato interno dei servizi postali

La direttiva modifica in modo profondo la direttiva 97/67/CE per portare a compimento la liberalizzazione del mercato postale comunitario. Il legislatore unionale assume come obiettivi centrali l’eliminazione dei settori riservati, la salvaguardia del servizio universale, il rafforzamento della concorrenza e la tutela dell’utenza attraverso regole più uniformi su accesso, tariffe, qualità, contabilità e regolazione indipendente.

Finalità e contesto normativo

La direttiva si inserisce nel percorso di apertura progressiva del mercato postale avviato con la direttiva 97/67/CE. I considerando richiamano la necessità di conciliare concorrenza e servizio universale, la rilevanza dei servizi postali come servizi di interesse economico generale e il ruolo dei servizi postali nella coesione sociale, economica e territoriale. Viene ritenuto possibile completare il mercato interno senza settore riservato, purché siano mantenuti standard qualitativi e meccanismi adeguati di finanziamento e controllo.

Ambito di applicazione e nozioni rilevanti

La modifica riguarda i servizi postali nell’Unione e incide su raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione degli invii postali, sulla rete postale, sulle autorizzazioni e sul servizio universale. Vengono precisate alcune definizioni operative: sono esclusi i meri servizi di trasporto; sono invece ricompresi, tra gli invii postali, anche libri, cataloghi, giornali, periodici e pacchi. La nozione di esigenze essenziali viene ridefinita includendo riservatezza della corrispondenza, sicurezza della rete, condizioni di lavoro e sicurezza sociale, protezione dei dati, tutela dell’ambiente e assetto territoriale.

Servizio universale: contenuto minimo e continuità

Gli Stati membri devono garantire il servizio universale almeno cinque giorni lavorativi a settimana, salvo circostanze o condizioni geografiche eccezionali, assicurando almeno una raccolta e una distribuzione al domicilio di ogni persona fisica o giuridica, oppure in installazioni appropriate con deroga autorizzata. Per i pacchi, le autorità nazionali possono innalzare il limite di copertura fino a 20 kg; resta comunque garantita la distribuzione dei pacchi provenienti da altri Stati membri fino a 20 kg. Le dimensioni minime e massime degli invii sono quelle stabilite dalle disposizioni dell’Unione postale universale.

Garanzia del servizio universale e designazione dei fornitori

Ciascuno Stato membro resta responsabile della garanzia del servizio universale e deve notificare alla Commissione le misure adottate. La direttiva consente flessibilità nella scelta del modello organizzativo: forze di mercato, designazione di una o più imprese per tutto o parte del territorio, o appalto pubblico. Le designazioni devono rispettare trasparenza, non discriminazione e proporzionalità e devono essere riesaminate periodicamente. Lo Stato deve altresì assicurare che la durata della designazione sia sufficiente a rendere redditizi gli investimenti.

Fine dei diritti esclusivi e finanziamento del servizio universale

Il nucleo più rilevante della riforma è il divieto per gli Stati membri di concedere o mantenere diritti esclusivi o speciali per l’instaurazione e la fornitura di servizi postali. Il servizio universale può essere finanziato tramite appalti pubblici, compensazione del costo netto con fondi pubblici, ripartizione del costo netto tra fornitori e/o utenti, oppure altri strumenti compatibili con il trattato. Se si istituisce un fondo di compensazione, devono essere rispettati criteri di trasparenza, non discriminazione, proporzionalità e criteri oggettivi e verificabili.

Autorizzazioni, condizioni di accesso e limiti regolatori

Per i servizi fuori dal servizio universale gli Stati membri possono introdurre autorizzazioni generali nella misura necessaria a tutelare le esigenze essenziali; per i servizi rientranti nel servizio universale possono prevedere autorizzazioni e licenze individuali. Tali autorizzazioni possono imporre obblighi di qualità, disponibilità ed esecuzione, contributi al meccanismo di ripartizione dei costi, contributi ai costi dell’autorità di regolamentazione e obblighi sul rispetto delle condizioni di lavoro. Restano però vietate limitazioni numeriche generalizzate e la sovrapposizione, sugli stessi elementi del servizio universale, di obblighi di servizio universale e contributi al fondo di compensazione.

Tariffe, utenti vulnerabili e trattamento non discriminatorio

Le tariffe del servizio universale devono essere ragionevoli, accessibili, orientate ai costi, trasparenti e non discriminatorie. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre tariffe uniformi, anche transfrontaliere, per i servizi a tariffa unitaria e per altri invii se ciò è giustificato da interessi pubblici, oltre a servizi gratuiti per utenti non vedenti e ipovedenti. Le tariffe speciali per clienti commerciali, grandi utenti e consolidatori devono essere accessibili in condizioni equivalenti e non discriminatorie anche a singoli utenti e piccole e medie imprese, ove comparabili.

Contabilità separata e verifica del costo netto

La direttiva rafforza gli obblighi di trasparenza contabile. I fornitori del servizio universale devono tenere conti separati per distinguere chiaramente i servizi universali da quelli non universali; i costi diretti e comuni devono essere imputati secondo criteri coerenti, oggettivamente giustificabili e, ove possibile, mediante analisi diretta o indiretta dell’origine dei costi. Il costo netto del servizio universale va calcolato come differenza tra la situazione con obblighi di servizio universale e quella senza tali obblighi, tenendo conto anche di vantaggi commerciali e intangibili, profitti ragionevoli ed efficienza. Le autorità nazionali di regolamentazione verificano il calcolo.

Qualità del servizio e controlli indipendenti

Le norme di qualità per i servizi transfrontalieri intracomunitari sono fissate nell’allegato II e possono essere adattate al progresso tecnico o all’evoluzione del mercato. Le autorità nazionali possono introdurre deroghe in caso di specifiche situazioni infrastrutturali e geografiche, con immediata notifica alla Commissione. Il controllo delle prestazioni deve essere effettuato almeno una volta l’anno da organismi esterni indipendenti e i risultati devono essere pubblicati annualmente.

Accesso alla rete e interoperabilità

La direttiva introduce una disciplina esplicita sull’accesso alla rete postale e su alcuni elementi infrastrutturali essenziali. Ove necessario per tutelare gli interessi degli utenti o promuovere una concorrenza efficace, gli Stati membri devono garantire condizioni di accesso trasparenti e non discriminatorie a strumenti quali sistema di codice di avviamento postale, banche dati di indirizzi, caselle postali, cassette di recapito, informazioni sui cambi di indirizzo e servizi di instradamento e rinvio della posta.

Reclami, compensazioni e tutela dell’utenza

Tutti i fornitori di servizi postali devono predisporre procedure di reclamo semplici, trasparenti e poco onerose, in particolare per smarrimento, furto, danneggiamento o mancato rispetto degli standard di qualità. Gli Stati membri devono garantire soluzioni eque e rapide, prevedere nei casi giustificati rimborsi o compensazioni e favorire sistemi extragiudiziali di risoluzione delle controversie. Gli utenti possono rivolgersi all’autorità nazionale competente se il reclamo all’impresa non produce esito soddisfacente.

Autorità nazionali di regolamentazione e meccanismi di ricorso

Ogni Stato membro deve designare una o più autorità nazionali di regolamentazione, giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti dagli operatori postali. Gli Stati membri che mantengono la proprietà o il controllo di operatori postali devono assicurare una separazione strutturale piena ed effettiva tra funzioni regolatorie e funzioni proprietarie o di controllo. Le autorità devono poter monitorare gli obblighi, cooperare tra loro e con altre autorità nazionali, e gli Stati membri devono garantire un ricorso indipendente contro le loro decisioni; fino all’esito del ricorso la decisione resta di regola efficace.

Obblighi informativi e cooperazione con la Commissione

I fornitori di servizi postali devono trasmettere alle autorità nazionali tutte le informazioni necessarie, anche finanziarie, per l’applicazione della direttiva e per finalità statistiche, in modo proporzionato e, se necessario, riservato. Le autorità nazionali devono a loro volta fornire alla Commissione le informazioni richieste. La Commissione è tenuta a presentare una relazione sull’applicazione della direttiva ogni quattro anni, a partire dal 31 dicembre 2013, e ad assistere gli Stati membri anche nel calcolo del costo netto del servizio universale.

Termini di recepimento e deroghe temporanee

Il termine generale di recepimento è fissato al 31 dicembre 2010. Undici Stati membri - Cipro, Grecia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia e Ungheria - possono rinviare l’attuazione fino al 31 dicembre 2012, purché notifichino alla Commissione entro il 27 agosto 2008 la volontà di avvalersene. Durante il periodo 1 gennaio 2011-31 dicembre 2012, tali Stati possono anche rifiutare l’autorizzazione per alcuni operatori che beneficiano di un settore riservato in un altro Stato membro, con riferimento ai servizi del settore riservato ormai abolito.

Rapporti con altri atti e principi generali

La direttiva prevale, in caso di conflitto, su altri strumenti dell’Unione applicabili ai servizi, in particolare sulla direttiva 2006/123/CE, per quanto riguarda il settore postale. Restano impregiudicate le norme del trattato in materia di concorrenza, libera prestazione dei servizi e aiuti di Stato. La disciplina non incide altresì sulla legislazione del lavoro e sulla sicurezza sociale degli Stati membri, né sulle disposizioni nazionali in materia di espropriazione necessarie per il servizio universale.

Disposizioni principali

Obiettivo e contenuto della modifica

L’articolo 1 riscrive l’articolo 1 della direttiva 97/67/CE, precisando che le regole comuni riguardano: condizioni di fornitura dei servizi postali, servizio universale, finanziamento del servizio universale, principi tariffari e trasparenza contabile, standard di qualità, norme tecniche e autorità nazionali di regolamentazione indipendenti.

Definizioni chiave

L’articolo 2 aggiorna le definizioni di servizi postali, fornitore di servizi postali, punti di accesso, raccolta, invio postale, fornitore del servizio universale, autorizzazioni, utente, esigenze essenziali e servizi forniti a tariffa unitaria; sopprime alcune definizioni precedenti e chiarisce che i servizi di solo trasporto non sono servizi postali.

Servizio universale: contenuto minimo e copertura territoriale

L’articolo 3 impone agli Stati membri di garantire il servizio universale per almeno cinque giorni lavorativi a settimana, salvo circostanze o condizioni geografiche eccezionali, con almeno raccolta e distribuzione al domicilio di ogni persona fisica o giuridica, o in installazioni appropriate in deroga. Le autorità nazionali possono elevare il limite di peso dei pacchi fino a 20 kg; resta garantita la distribuzione dei pacchi provenienti da altri Stati membri fino a 20 kg. Le dimensioni minime e massime degli invii restano quelle dell’Unione postale universale.

Garanzia del servizio universale e designazione dei fornitori

L’articolo 4 stabilisce che ciascuno Stato membro deve garantire la fornitura del servizio universale e notificare alla Commissione le misure adottate. Gli Stati membri possono designare una o più imprese, per l’intero territorio o per parti di esso e per diversi elementi del servizio universale, nel rispetto di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità; la designazione va regolarmente riesaminata e deve durare abbastanza da assicurare la redditività degli investimenti.

Informazioni al pubblico sul servizio universale

L’articolo 6 impone che utenti e fornitori ricevano regolarmente informazioni sufficientemente precise e aggiornate sulle caratteristiche del servizio universale, in particolare condizioni di accesso, prezzi e qualità; le informazioni devono essere pubblicate in modo appropriato e gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le modalità di pubblicazione.

Fine dei diritti esclusivi e nuovi modelli di finanziamento

L’articolo 7 vieta agli Stati membri di concedere o mantenere diritti esclusivi o speciali per l’instaurazione e la fornitura di servizi postali. Il servizio universale può essere finanziato tramite appalti pubblici, compensazione pubblica del costo netto, ripartizione del costo fra fornitori e/o utenti tramite fondo di compensazione o altri strumenti compatibili con il trattato, nel rispetto di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.

Autorizzazioni e licenze

L’articolo 9 consente autorizzazioni generali per servizi fuori dal servizio universale e autorizzazioni, incluse licenze individuali, per servizi rientranti nel servizio universale, nei limiti necessari a garantire esigenze essenziali e servizio universale. Le autorizzazioni possono imporre obblighi di qualità, contributi ai meccanismi di ripartizione dei costi, contributi ai costi delle autorità di regolamentazione e, se del caso, obblighi sul rispetto delle condizioni di lavoro; non possono limitare il numero di autorizzazioni, cumulare obblighi di servizio universale e contributi al fondo per gli stessi elementi, né imporre condizioni estranee alla direttiva.

Accesso alla rete postale e infrastrutture essenziali

L’articolo 11 prevede misure di armonizzazione per garantire accesso alla rete postale in condizioni di trasparenza e non discriminazione. Il nuovo articolo 11 bis richiede, quando necessario per tutelare gli utenti o promuovere concorrenza efficace, accesso trasparente e non discriminatorio a elementi quali CAP, banche dati indirizzi, caselle postali, cassette di recapito, informazioni sui cambi di indirizzo, instradamento verso nuovi indirizzi e rinvio al mittente.

Tariffe del servizio universale

L’articolo 12 impone tariffe ragionevoli, orientate ai costi, trasparenti e non discriminatorie; gli Stati membri possono mantenere o introdurre tariffe uniformi nazionali e/o transfrontaliere per i servizi a tariffa unitaria e altri invii, se giustificato da motivi di interesse pubblico. È espressamente possibile mantenere un servizio postale gratuito per utenti non vedenti e ipovedenti e prevedere tariffe speciali per utenti commerciali, wholesale e consolidatori, purché in condizioni trasparenti e non discriminatorie.

Contabilità separata e calcolo del costo netto

L’articolo 14 impone ai fornitori del servizio universale la tenuta di conti separati tra servizi universali e non universali, con criteri di imputazione dei costi diretti e comuni. È previsto il calcolo del costo netto del servizio universale, con possibilità per gli Stati membri di non applicare tali requisiti solo se non usano meccanismi di finanziamento e la concorrenza è pienamente efficace. Sono introdotti anche obblighi di separazione contabile per i soggetti che contribuiscono a un fondo di compensazione.

Qualità del servizio e controllo indipendente

L’articolo 16 e l’articolo 18 disciplinano le norme di qualità, in particolare per i servizi transfrontalieri intracomunitari, fissate nell’allegato II. Le autorità nazionali di regolamentazione possono prevedere deroghe per specifiche situazioni infrastrutturali e geografiche, con notifica immediata alla Commissione. Il controllo delle prestazioni deve avvenire almeno annualmente da organismi esterni indipendenti e i risultati devono essere pubblicati.

Reclami, rimborsi e risoluzione delle controversie

L’articolo 19 estende a tutti i fornitori di servizi postali l’obbligo di procedure trasparenti, semplici e poco onerose per i reclami, anche per smarrimento, furto, danneggiamento o mancato rispetto della qualità. Gli Stati membri devono favorire soluzioni rapide ed eque, prevedere nei casi giustificati rimborsi e/o compensazioni, incoraggiare organismi extragiudiziali e consentire agli utenti di rivolgersi all’autorità competente in caso di esito insoddisfacente.

Autorità nazionali di regolamentazione indipendenti

L’articolo 22 impone agli Stati membri di designare una o più autorità nazionali di regolamentazione, giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti dagli operatori postali, con piena separazione strutturale ove lo Stato mantenga proprietà o controllo. Tali autorità devono monitorare il rispetto della direttiva, cooperare tra loro e con altre autorità, e gestire un sistema di ricorso indipendente per utenti e operatori.

Obblighi informativi verso le autorità e la Commissione

Il nuovo articolo 22 bis obbliga i fornitori di servizi postali a fornire alle autorità nazionali tutte le informazioni, anche finanziarie, necessarie per l’applicazione della direttiva e per finalità statistiche. Le informazioni devono essere proporzionate, motivate e, se necessario, riservate; le autorità nazionali devono a loro volta fornire alla Commissione le informazioni richieste.

Relazioni della Commissione e assistenza agli Stati membri

L’articolo 23 prevede una relazione della Commissione ogni quattro anni, la prima non oltre il 31 dicembre 2013, con dati sullo sviluppo del settore, qualità e aspetti economici, sociali, occupazionali e tecnologici, eventualmente accompagnata da proposte. Il nuovo articolo 23 bis stabilisce che la Commissione assiste gli Stati membri nell’attuazione, anche per il calcolo del costo netto.

Termini di recepimento e proroghe

L’articolo 2 fissa il termine generale di recepimento al 31 dicembre 2010. L’articolo 3 consente a Cipro, Grecia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia e Ungheria di posticipare l’attuazione fino al 31 dicembre 2012, previa notifica alla Commissione entro il 27 agosto 2008; tali Stati possono anche rifiutare, nel periodo 1 gennaio 2011-31 dicembre 2012, l’autorizzazione per operatori che beneficiano di un settore riservato in un altro Stato membro per i servizi del settore riservato abolito.

Come è indicizzato

Materieservizi postalimercato internoconcorrenzatutela dei consumatoriregolazione dei servizi di interesse economico generale

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