Cassazione Civile, Ordinanza n. 00513/2024 del 08/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente impugnava in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato un avviso di accertamento per IVA, IRES e IRAP relativo all'anno 2008, emesso in relazione alla cessione di appartamenti di un complesso immobiliare realizzato nel Comune di Desio e contestato per sottofatturazione. Il primo motivo denunciava violazione degli artt. 7 L. n. 212/2000, 42 d.P.R. n. 600/1973 e 56 d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che l'avviso fosse immotivatamente valido pur senza considerare espressamente le osservazioni e i chiarimenti forniti dalla società. Il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e 2697 c.c., assumendo che l'Ufficio non avesse assolto l'onere della prova sulla pretesa fiscale e che gli elementi valorizzati non fossero gravi, precisi e concordanti; si sosteneva inoltre che l'Amministrazione non potesse sindacare le scelte imprenditoriali e che i valori OMI fossero irrilevanti.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo in parte infondato e in parte inammissibile, osservando che l'accertamento non era fondato sugli studi di settore ma su questionario, risposte della società e rilievo dell'antieconomicità delle vendite, con gli studi di settore usati solo come elemento ulteriore; ha quindi escluso la necessità di una motivazione rafforzata e ha richiamato il principio per cui l'avviso non deve necessariamente menzionare le osservazioni del contribuente, purché esse siano state valutate. Ha inoltre rilevato la carenza di specificità del motivo, perché non erano state riprodotte né indicate le osservazioni asseritamente presentate. Il secondo motivo è stato disatteso perché tendeva a rimettere in discussione la valutazione di merito della CTR: la Corte ha ritenuto legittimo l'uso dell'antieconomicità come indice presuntivo di irregolarità contabile e possibile sottofatturazione, con conseguente onere della prova contraria in capo alla contribuente, non assolto nel caso concreto. È stato altresì escluso rilievo ai valori OMI, non richiamati nell'atto o nella sentenza. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare violazioni di legge nei motivi di ricorso per cassazione.
art. 7 L. n. 212/2000
La Corte esclude che la sua violazione ricorra quando l'avviso sia motivato in modo sufficiente e non sia necessario menzionare espressamente le osservazioni del contribuente.
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
Le osservazioni del contribuente devono essere valutate dall'Amministrazione, ma la loro mancata esplicita menzione nell'avviso non ne determina la nullità.
art. 42 d.P.R. n. 600/1973
Richiamato come norma sulla motivazione dell'avviso di accertamento; nel caso concreto la motivazione è ritenuta sufficiente.
art. 56 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato come norma sulla motivazione degli atti IVA; la Corte ritiene che non sia stata violata.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Consente l'accertamento induttivo sulla base di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti anche in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per antieconomicità.
art. 2697 c.c.
L'onere di provare la correttezza delle dichiarazioni e la giustificazione delle differenze contestate grava sul contribuente una volta che l'Ufficio abbia allegato elementi presuntivi idonei.
art. 54 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato nel principio giurisprudenziale riportato dalla Corte come base dell'accertamento induttivo in materia IVA.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia tributaria, l'avviso di accertamento non è nullo per il solo fatto che non riporti espressamente le osservazioni presentate dal contribuente, purché l'Amministrazione le abbia effettivamente valutate e non sia prevista una nullità testuale o una lesione sostanziale del diritto di دفاعesa.
- Quando l'accertamento non è fondato sugli studi di settore ma su elementi autonomi, non è richiesta la cd. motivazione rafforzata tipica degli accertamenti standardizzati.
- L'antieconomicità del comportamento del contribuente può costituire un valido indice presuntivo di inattendibilità contabile e di sottofatturazione, legittimando l'accertamento induttivo se sorretta da elementi gravi, precisi e concordanti.
- Una volta che l'Ufficio abbia offerto un quadro presuntivo idoneo, spetta al contribuente l'onere di fornire la prova contraria e di dimostrare la giustificazione delle incongruenze contestate.
- In sede di legittimità, non è consentito censurare sotto la veste della violazione di legge una mera richiesta di rivalutazione del merito delle prove compiuta dal giudice di appello.
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