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Sentenza

Sentenza n. 434/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione cautelare - del provvedimento -OMISSIS- 17/07/2026, notificato in data 20/07/2026, con cui il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Civile – Ufficio Concorsi e Assunzioni, ha convocato la ricorrente per il 27 luglio 2026 presso il 15° Centro Rifornimenti e Mantenimento di Padova per la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato e l’assunzione in servizio con inquadramento nell’Area Assistenti - con il profilo professionale di Assistente amministrativo - cod. FA31 della famiglia professionale “Assistente amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario e storico culturale” - ex fascia retributiva F2, quale sede di prima assegnazione in seguito a transito nelle aree funzionali del personale civile e militare del Ministero della Difesa; - di ogni atto ad esso presupposto, connesso e consequenziale;

Giustizia amministrativa202600337

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di assegnazione a una sede di prima destinazione e convocazione per la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato e l’assunzione in servizio presso il 15° Centro Rifornimenti e Mantenimento di Padova

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, dichiarata permanentemente non idonea al servizio militare incondizionato e transitata nei ruoli civili del Ministero della Difesa, ha impugnato il provvedimento con cui è stata assegnata alla sede di Padova, distante circa 140 km dalla residenza e dall’ultima sede di servizio, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 930 del d.lgs. n. 66/2010, del decreto interministeriale 18 aprile 2002 e della circolare PERSOCIV n. 51229 del 25 luglio 2023, nonché violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione, manifesta illogicità, irragionevolezza, incoerenza, contraddittorietà e sviamento. In particolare, ha sostenuto che il quotidiano spostamento verso Padova, della durata di circa tre ore complessive in automobile e oltre sei ore con il trasporto ferroviario, fosse incompatibile con le sue condizioni di salute, anche perché la documentazione sanitaria indicava come controindicate le attività comportanti esposizione a situazioni stressanti sul piano psicofisico e il medico certificatore aveva chiesto la revisione della patente di guida. Ha inoltre lamentato che l’amministrazione non avesse considerato la possibilità di deroga ai criteri ordinari di assegnazione prevista per documentate e gravi situazioni sanitarie personali, né valutato il mantenimento presso l’ultima sede di servizio, ove risultavano posizioni vacanti nel profilo assegnato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per il decisivo vizio di difetto di istruttoria e motivazione e ha annullato il provvedimento impugnato nella parte relativa alla ricorrente. La scelta della sede di Padova è stata ritenuta non giustificata e contraddittoria rispetto agli stessi atti sanitari, che attestavano l’inidoneità permanente al servizio militare e controindicavano attività comportanti stress psicofisico. L’amministrazione non ha adeguatamente ponderato la distanza della sede, la durata e le modalità degli spostamenti, l’impossibilità o difficoltà di utilizzare l’autovettura, la necessità di garantire la regolare assunzione della terapia e la possibilità di mantenere la dipendente presso l’ultima sede di servizio, prossima alla residenza e caratterizzata dalla presenza di posizioni vacanti. Il Ministero si è limitato ad applicare il criterio ordinario fondato sulla mancata richiesta del Comandante dell’Ente, senza esaminare la deroga prevista dalla circolare PERSOCIV per documentate e gravi situazioni sanitarie personali; tale deroga non era subordinata a una specifica istanza della dipendente. Il Collegio ha affermato che, nel transito nei ruoli civili, il mantenimento presso l’ultima sede di servizio deve essere valutato come opzione prioritaria e che un trasferimento ad altra sede può essere disposto solo se giustificato da superiori esigenze organizzative, privilegiando comunque la maggiore prossimità alla residenza e, ove possibile, una sede raggiungibile con il trasporto pubblico. È stata lasciata impregiudicata la successiva attività provvedimentale dell’amministrazione, da esercitare nel rispetto dei criteri indicati in sentenza. Le spese di lite sono state compensate, mentre il Ministero della Difesa è stato condannato a rimborsare il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 930 d.lgs. n. 66/2010

    La disposizione disciplina il transito nei ruoli civili del personale militare dichiarato non idoneo al servizio militare; la decisione la considera nel quadro della continuità, pur con modificazione, del precedente rapporto giuridico.

  • decreto interministeriale 18 aprile 2002

    Richiamato quale fonte dei criteri applicabili al transito e alla determinazione della sede di assegnazione.

  • circolare PERSOCIV n. 51229 del 25 luglio 2023

    Al fine della determinazione della sede di prima assegnazione del personale transitato, si può tenere conto delle seguenti possibilità di deroga ai criteri sub A: 1. Casi di documentate e gravi situazioni sanitarie personali.

    La circolare consente di derogare ai criteri ordinari di assegnazione in presenza di documentate e gravi situazioni sanitarie personali. L’amministrazione deve esaminare tale possibilità anche in assenza di una specifica istanza della dipendente quando le condizioni di salute risultino dagli atti e rendano la deroga concretamente rilevante.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Impone una motivazione adeguata del provvedimento di assegnazione, soprattutto quando la scelta incide su una situazione sanitaria documentata e si discosta da una sede prossima alla residenza o dall’ultima sede di servizio.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.

  • art. 56 c.p.a.

    È stato applicato dal giudice delegato per la sospensione interinale e provvisoria dell’esecuzione del provvedimento.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    È stato posto a fondamento dell’obbligo del Ministero della Difesa di rimborsare alla ricorrente il contributo unificato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Giustifica l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute della ricorrente.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in materia di protezione dei dati relativi alla salute, a fondamento dell’oscuramento disposto.

  • art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Nel procedimento di transito del personale militare non idoneo nei ruoli civili, l’amministrazione deve considerare prioritariamente la possibilità di mantenere il dipendente presso l’ultima sede di servizio; il trasferimento ad altra sede richiede la dimostrazione di superiori esigenze organizzative e deve comunque orientarsi, per quanto possibile, verso la sede più prossima alla residenza.
  • Quando dagli atti sanitari risultano condizioni patologiche incompatibili con spostamenti gravosi, con l’uso dell’autovettura o con attività stressanti sul piano psicofisico, l’assegnazione a una sede distante deve essere sorretta da un’istruttoria specifica e da una motivazione che ponderi concretamente condizioni di salute, durata e modalità degli spostamenti, terapia e alternative organizzative.
  • La possibilità di derogare ai criteri ordinari di assegnazione per documentate e gravi situazioni sanitarie personali deve essere esaminata d’ufficio quando la situazione di salute emerge dalla documentazione acquisita dall’amministrazione; la mancata presentazione di una specifica istanza del dipendente non esonera l’amministrazione dall’effettuare tale valutazione.
  • Nel transito nei ruoli civili, la continuità sostanziale del precedente rapporto giuridico impone all’amministrazione di considerare la sede militare di provenienza e le esigenze di tutela della salute, bilanciandole con le esigenze organizzative e di copertura dell’organico.
  • L’interesse pubblico al buon andamento comprende anche l’adozione di soluzioni organizzative idonee a preservare il benessere lavorativo del dipendente, quando ciò consenta di assicurare qualità e continuità del servizio senza sacrificare le esigenze funzionali dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieMobilità, trasferimenti e comandiStato giuridico e avanzamentoMotivazione del provvedimentoResponsabile del procedimento e competenza
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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