Cassazione Penale, Sentenza n. 39252/2024 del 25/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per omessa comunicazione di variazione patrimoniale (vendita immobile 26/06/2013 per euro 75.000) fondata su: (1) violazione di legge perché l'obbligo di comunicazione sarebbe stato introdotto dopo la definitiva applicazione della misura di prevenzione (misura divenuta definitiva nel 2008); in subordine questione di costituzionalità dell'applicazione retroattiva; (2) mancanza dell'elemento soggettivo e buona fede, essendosi l'alienazione formalizzata da notaio; (3) prescrizione del reato purché venga esclusa l'aggravazione dovuta alla recidiva reiterata; (4) vizio nella dichiarazione di recidiva perché le condanne precedenti erano state espiate mediante affidamento in prova, con estinzione sopravvenuta dopo la sentenza di appello; (5) e (6) contestazione della motivazione relativa alla recidiva e della sua configurabilità come reiterata senza preventiva dichiarazione di recidiva semplice.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi relativi alla recidiva e alla conseguente prescrizione, e infondati i primi due motivi riguardanti l'applicabilità dell'obbligo di comunicazione e la buona fede. In particolare: la giurisprudenza consolidata applica l'art. 80 d.lgs. 159/2011 anche alle misure divenute definitive prima dell'introduzione dell'obbligo; pertanto primo e secondo motivo sono respinti. Tuttavia il Tribunale di sorveglianza ha successivamente dichiarato l'esito positivo dell'affidamento in prova e l'estinzione delle condanne che avevano fondato la recidiva; la Corte ha ritenuto che tale estinzione, pur intervenuta dopo la sentenza di appello, poteva essere valutata in sede di legittimità perché il motivo sulla recidiva era stato devoluto ai giudici di merito e portato in cassazione. Poiché l'estinzione delle condanne comporta l'impossibilità di tenerle in conto ai fini della recidiva, viene meno l'aumento di pena e il termine di prescrizione si accorcia; di conseguenza il reato si è estinto per prescrizione. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. a). L'annullamento comporta anche la cancellazione della confisca per equivalente disposta in primo grado, essendo inapplicabile retroattivamente la norma che avrebbe consentito differenti effetti.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 76, comma 7
Sanziona l'omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte dei soggetti sottoposti a misure di prevenzione; applicata dal giudice come norma penale sostanziale di riferimento per il reato contestato
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 80
Prevede l'obbligo di comunicare variazioni patrimoniali; la Corte interpreta che l'obbligo si applichi anche quando la misura di prevenzione è divenuta definitiva anteriormente all'introduzione della norma
Legge 13 agosto 2010, n. 136
Ha introdotto l'obbligo di comunicazione (entrata in vigore 7/9/2010); la decisione conferma che l'introduzione non impedisce l'applicazione ai provvedimenti divenuti definitivi prima della data
codice penale, art. 157, comma 1
Regola la prescrizione per i reati; applicata per determinare il termine ordinario di estinzione del reato quando viene meno l'aumento per recidiva
codice penale, art. 161, comma 2
Prevede gli aumenti dei termini di prescrizione in caso di circostanze aggravanti (qui rilevato per il calcolo dell'eventuale termine maggiorato che tuttavia è venuto meno con l'esclusione della recidiva)
codice di procedura penale, art. 129, commi 1-2
Regola l'ambito del riesame delle questioni di responsabilità in Cassazione; utilizzato per sostenere la necessità di decidere preliminarmente i motivi relativi al giudizio di responsabilità
codice di procedura penale, art. 620, comma 1, lett. a
Consente l'annullamento senza rinvio quando il reato è estinto; norma applicata per dichiarare l'annullamento della sentenza impugnata per prescrizione
d.lgs. 10 marzo 2018, n. 21, art. 6 / codice di procedura penale art. 578-bis
La disposizione che ha introdotto l'art. 578-bis c.p.p. è ritenuta avere efficacia sostanziale e quindi inapplicabile retroattivamente ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore; perciò la confisca per equivalente non trova diverso destino in ragione dell'art. 578-bis per fatti commessi nel 2013
Massime di principio
- L'obbligo di comunicare le variazioni patrimoniali previsto dall'art. 80 d.lgs. 159/2011 si applica anche alle misure di prevenzione la cui definitività sia anteriore all'introduzione della norma: quindi la data di applicazione della misura non esclude automaticamente l'operatività dell'obbligo.
- La conoscenza o la buona fede del sottoposto alla misura (ad es. atto notarile) non esclude automaticamente la responsabilità per la mancata comunicazione: la formalità dell'atto non garantisce che l'autorità competente sia venuta a conoscenza della variazione patrimoniale.
- Se l'estinzione degli effetti penali di precedenti condanne (ad es. per esito positivo di affidamento in prova) interviene dopo la sentenza di merito ma prima del giudizio di cassazione, tale estinzione può essere fatta valere in Cassazione quando il tema della recidiva era stato devoluto ai giudici di merito e oggetto di impugnazione; ciò può incidere sul quantum della pena e sul calcolo della prescrizione.
- La sussistenza della recidiva ha effetti diretti sui termini di prescrizione; l'esclusione delle condanne che la fondavano può determinare l'estinzione del reato per prescrizione anche se la sentenza di merito non aveva valutato quest'elemento in senso favorevole all'imputato.
- Le disposizioni che hanno effetto anche sostanziale (ad es. relative alla confisca) non sono applicabili retroattivamente ai fatti commessi anteriormente alla loro entrata in vigore: ciò può determinare la caducazione di misure patrimoniali disposte in primo grado quando la normativa sopravvenuta non opera sui fatti precedenti.
- In sede di impugnazione è strategico documentare ed eccepire tempestivamente ogni sopravvenuta causa estintiva o di riduzione di effetti penali (es. esito positivo di misure alternative) affinché la Cassazione possa valutarla quando il punto era oggetto di gravame devoluto ai giudici di merito.
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