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Sentenza

Sentenza n. 7488/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202502252

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: parere negativo di compatibilità con la programmazione sanitaria regionale sul fabbisogno di prestazioni di diagnostica per immagini di I livello (risonanza magnetica, ecografia e TAC), fondato sulle deliberazioni ASP n. 893 del 12 aprile 2024 e n. 1312 dell’11 giugno 2024

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La struttura privata ha appellato la sentenza breve del TAR Calabria, Sezione II, n. 1718/2024, che aveva dichiarato inammissibile e comunque infondato il ricorso contro il parere negativo. In primo luogo, ha contestato la declaratoria di inammissibilità, sostenendo che la deliberazione n. 1312/2024 fosse meramente confermativa della n. 893/2024 e non avesse autonoma lesività, né contenesse una nuova istruttoria o motivazione. Ha poi dedotto error in procedendo e violazione degli artt. 24 e 113 Cost., lamentando che il TAR non avesse adeguatamente esaminato l’illogicità e il difetto di motivazione e istruttoria della scelta di soddisfare il fabbisogno residuo mediante strutture pubbliche e private già accreditate, escludendo le strutture che avevano avviato ma non completato l’accreditamento; ha aggiunto che le strutture pubbliche non sarebbero in grado di ridurre le lunghe liste d’attesa. Infine, ha denunciato omessa pronuncia sulle censure di violazione dell’art. 6 del regolamento attuativo della l.r. 24/2008 e di difetto di istruttoria, sostenendo che l’ASP non avesse dato conto delle valutazioni svolte secondo i criteri previsti. L’ASP ha opposto che la deliberazione n. 1312/2024 era stata adottata all’esito di nuova istruttoria e recava autonome valutazioni, e che la censura di omessa pronuncia era generica.

La decisione

L’appello è respinto e resta ferma la sentenza del TAR. Il Consiglio di Stato, pur richiamando i profili di inammissibilità rilevati in primo grado, decide la controversia sulla ragione più liquida. Le scelte di organizzazione sanitaria e di programmazione del fabbisogno comportano valutazioni tecniche e programmatorie ampiamente discrezionali; il sindacato giudiziale è limitato alla ragionevolezza, attendibilità e coerenza della scelta e all’assenza di manifesta illogicità, travisamento o irrazionalità, senza sostituzione del giudice all’amministrazione. Nel caso concreto la scelta di soddisfare il fabbisogno residuo rafforzando l’offerta pubblica risultava adeguatamente motivata nelle deliberazioni richiamate e non era censurabile sotto i profili della logicità, congruenza istruttoria e motivazionale. Il Collegio ha inoltre escluso l’omessa pronuncia: gli aspetti non esaminati non erano rilevanti o comunque non avrebbero potuto condurre a una diversa decisione. L’appellante è condannata a rifondere all’ASP le spese del grado, liquidate in euro 3.000, oltre agli oneri di legge.

Norme richiamate

  • artt. 24 e 113 Cost.

    error in procedendo, motivazione insufficiente, perplessa e apparente, erroneità dei presupposti, violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione e dei principi di effettività e pienezza della tutela giurisdizionale, difetto di istruttoria giudiziale, omessa pronuncia

    Le disposizioni sono richiamate dall’appellante a sostegno della censura di insufficiente tutela giurisdizionale; il Consiglio di Stato respinge l’appello e ritiene che gli argomenti non esaminati non fossero rilevanti né idonei a modificare l’esito.

  • art. 6 del regolamento attuativo della l.r. 24/2008

    quali la violazione del disposto di cui all’art. 6 del Regolamento attuativo della L.R. 24/2008 per avere l’ASP rilasciato il parere negativo senza dar conto delle valutazioni eseguite sulla base dei suindicati criteri di legge nonché il difetto di istruttoria.

    La disposizione è invocata per contestare l’omessa considerazione dei criteri previsti dal regolamento nel rilascio del parere. Il Collegio non accoglie la censura e ritiene che gli aspetti non esaminati siano irrilevanti o comunque inidonei a determinare un diverso esito.

  • art. 112 c.p.c.

    Alla luce dell’ormai consolidato “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale, sono stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

    Il principio della ragione più liquida consente di decidere sulla questione dirimente senza esaminare separatamente ogni argomento, purché le doglianze non trattate risultino irrilevanti o comunque incapaci di condurre a una diversa decisione, senza violare la corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Massime di principio

  • Nelle controversie sull’organizzazione sanitaria, la programmazione del fabbisogno e l’allocazione delle risorse implicano valutazioni tecniche e programmatorie ampiamente discrezionali; il sindacato del giudice amministrativo è limitato alla verifica di ragionevolezza, attendibilità e coerenza e all’assenza di manifesta illogicità, travisamento dei fatti o irrazionalità, senza possibilità di sostituire la valutazione giudiziale a quella amministrativa.
  • Anche le scelte di organizzazione sanitaria caratterizzate da ampia discrezionalità tecnica devono essere adeguatamente motivate; la motivazione può risultare dalle deliberazioni richiamate dal provvedimento impugnato.
  • Il giudice può applicare il principio della ragione più liquida e non esaminare autonomamente ogni censura quando gli argomenti non trattati siano irrilevanti ai fini della decisione o comunque inidonei a sostenerne una diversa, nel rispetto della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoAppello
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

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