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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01561/2025 del 14/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La motivazione valorizza la riproposizione di un motivo già esaminato e la sua manifesta infondatezza alla luce dei principi delle Sezioni Unite sulla configurabilità del reato di coltivazione di stupefacenti.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (stato)

La controversia

L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per coltivazione di sostanza stupefacente. In particolare contesta la correttezza della motivazione posta a base della declaratoria di responsabilità per la coltivazione di 40 piante dalle quali era ricavabile sostanza stupefacente pari a 84 grammi, corrispondenti a 3360 dosi medie. La Corte di cassazione rileva che il motivo è inammissibile perché riproduce una censura già vagliata e disattesa dal giudice di merito e, comunque, è manifestamente infondato alla luce del principio secondo cui il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo estraibile nell'immediatezza, essendo sufficiente la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente; nel caso concreto era stata esclusa la coltivazione domestica e l'uso meramente personale.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    La coltivazione di piante da cui sia ricavabile sostanza stupefacente integra il reato anche se non è immediatamente estraibile una quantità significativa di principio attivo, purché la pianta sia del tipo botanico previsto e abbia attitudine a maturare e a produrre sostanza stupefacente.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il reato di coltivazione di sostanze stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo estraibile nell'immediatezza.
  • Ai fini della sussistenza del delitto di coltivazione è sufficiente che la pianta sia conforme al tipo botanico previsto e idonea, per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza ad effetto stupefacente.
  • Il motivo di ricorso che si limiti a riproporre doglianze già esaminate e motivatamente disattese dal giudice di merito è inammissibile se non confronta in modo effettivo la motivazione impugnata.
  • L'esclusione della coltivazione domestica e dell'uso meramente personale conferma la rilevanza penale della condotta in base alla disciplina sugli stupefacenti.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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