Cassazione Penale, Sentenza n. 15998/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I tre ricorrenti avevano impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che confermava la condanna del Tribunale di Castrovillari per il reato di tentato furto pluriaggravato commesso tra il 15 e il 16 marzo 2014. La Corte di Cassazione ha rilevato che il termine di prescrizione applicabile al reato era di complessivi anni 8 e mesi 4, ai quali vanno aggiunte sospensioni per complessivi 3 mesi e 15 giorni (dettagliate come 64 giorni per emergenza COVID dal 7/09/2020 al 6/10/2020; 22 giorni per legittimo impedimento dal 6/10/2020 al 28/10/2020; 6 giorni per richiesta difensore dal 28/10/2020 al 3/11/2020; 13 giorni per legittimo impedimento dal 3/11/2020 al 16/11/2020). Calcolando tali sospensioni, il termine di prescrizione è decorso il 29/10/2022, quindi prima della pronuncia della sentenza di appello impugnata. Non essendovi ragioni di proscioglimento nel merito, la Corte ha ritenuto che la pronuncia debba essere annullata perché il reato è estinto per prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha disposto l'annullamento della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato. Ha rilevato che la prescrizione era già maturata anteriormente alla decisione di appello e pertanto rilevabile in sede di legittimità. La questione di nullità processuale dedotta resta sub-valente (cioè non risolutiva) alla luce del principio che l'immediata declaratoria delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 c.p.p. opera anche se ricorre contestualmente una nullità assoluta, purché l'applicazione della causa estintiva non richieda accertamenti aggiuntivi. L'annullamento comporta altresì la revoca delle sospensioni condizionali precedentemente concesse agli imputati. Non è stata pronunciata una decisione di merito di proscioglimento.
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen.
Il principio di immediata declaratoria delle cause di non punibilità (cause estintive) va applicato anche quando la causa estintiva ricorra contestualmente a una nullità processuale assoluta e insanabile, purché l'operatività della causa estintiva non richieda specifici accertamenti e valutazioni.
Giurisprudenza citata (Sez. 2, Sent. n. 1259 del 26/10/2022; Sez. U, Sent. n. 17179 del 27/02/2002)
La corte richiama orientamenti che confermano la possibilità di pronunciare immediatamente la causa di non punibilità anche quando coesiste una nullità assoluta, a condizione che non siano necessari ulteriori accertamenti per applicare la causa estintiva.
Massime di principio
- La prescrizione, se è intervenuta prima della pronuncia impugnata, può essere rilevata anche in sede di Cassazione e comporta l'annullamento della sentenza per estinzione del reato.
- Nel calcolo della prescrizione vanno considerati i periodi di sospensione (es. misure legate all'emergenza COVID, legittimi impedimenti, richieste difensive): tali periodi possono prolungare la durata complessiva che porta alla estinzione del reato.
- Se la causa estintiva (prescrizione) opera contestualmente a nullità assolute, il giudice può comunque dichiarare immediatamente la non punibilità quando la sua applicazione non richiede accertamenti ulteriori.
- L'annullamento per prescrizione non equivale a un proscioglimento sul merito: la pronuncia accerta l'estinzione del reato per decorso del tempo e non la mancata responsabilità sostanziale dell'imputato.
- L'accertamento della prescrizione modifica anche gli effetti accessori della condanna: ad esempio vengono travolte e revocate le misure o le sospensioni condizionali concesse in precedenza.
- Chi si trovi in una situazione procedurale analoga dovrebbe verificare attentamente le date di decorrenza e le sospensioni applicabili (inclusi eventi straordinari come emergenze sanitarie) e valutare la tempestività delle impugnazioni o delle eccezioni su prescrizione.
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