Ordinanza n. 2492/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, che aveva respinto il ricorso contro un provvedimento comunale di revoca
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha proposto appello contro la sentenza del TAR e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione della sua efficacia. Dalla motivazione emerge che la controversia riguarda la revoca di un provvedimento connesso all’autorizzazione al subingresso in una concessione demaniale marittima. L’autorizzazione comunale era stata subordinata, ab origine, alla registrazione del contratto definitivo di cessione del ramo d’azienda. L’impresa appellante ha contestato la decisione di primo grado, ma il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi d’appello. La ditta controinteressata ha chiesto il rinvio della trattazione, motivandolo con la necessità di esaminare documentazione depositata il 22 giugno 2026; il Consiglio di Stato ha respinto tale istanza, rilevando che la documentazione riguardava prima facie l’affidabilità dell’operatore economico e non incideva sulla legittimità del provvedimento di revoca oggetto del giudizio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare. In sede di sommario esame, ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, poiché era pacifico che al contratto preliminare di cessione del ramo d’azienda non fosse seguita la registrazione del contratto definitivo, cui il Comune aveva subordinato ab origine l’efficacia dell’autorizzazione al subingresso nella concessione demaniale. Quanto al periculum in mora, il pregiudizio prospettato dall’appellante è stato qualificato come meramente economico e integralmente risarcibile per equivalente. Nel bilanciamento degli interessi ha quindi prevalso l’interesse generale alla gestione del demanio marittimo da parte di soggetti muniti di titoli validi ed efficaci, rilasciati sulla base dei presupposti di legge. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale norma processuale applicabile all’appello cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle parti private.
Massime di principio
- In sede cautelare, il fumus boni iuris difetta quando l’efficacia dell’autorizzazione al subingresso in una concessione demaniale sia stata subordinata dall’amministrazione alla registrazione del contratto definitivo di cessione del ramo d’azienda e tale registrazione non sia intervenuta.
- Nel giudizio cautelare, il pregiudizio di natura esclusivamente economica, integralmente risarcibile per equivalente, non prevale sull’interesse generale alla gestione del demanio marittimo mediante titoli validi ed efficaci.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi, l’interesse pubblico alla gestione del demanio marittimo da parte di soggetti muniti dei requisiti e dei titoli previsti dalla legge può prevalere sull’interesse economico dell’operatore privo di un titolo efficace.
- Un’istanza di rinvio della camera di consiglio può essere respinta quando la documentazione che ne costituisce il fondamento appare prima facie attinente all’affidabilità dell’operatore economico, ma non alla legittimità dell’atto amministrativo impugnato.
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