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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20061/2025 del 29/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Bari: Argentiere censura insufficiente motivazione circa la sua partecipazione all'associazione (art. 74 d.P.R. 309/90) e il diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza; Gaudino deduce omissione di valutazione delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.; Pisicoli denuncia travisamento della prova e sostiene di essere mero assuntore, non partecipante all'associazione. Tutti i ricorsi sostengono vizi di motivazione e/o violazione di legge relativamente alla ritenuta intraneità al sodalizio, essenzialmente sulla base delle dichiarazioni del collaboratore Mariani e delle intercettazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i motivi fossero generici (intrinseca ed estrinseca) e, in parte, mirassero a una non consentita rivalutazione del merito. La Corte ha confermato la piena attendibilità, intrinseca ed estrinseca, delle dichiarazioni del collaboratore Mariani così come la lettura sinergica e complessiva del compendio probatorio (conversazioni intercettate, contatti, direttive) idonea a fondare la partecipazione degli imputati al sodalizio; ha inoltre ritenuto legittima la valutazione discrezionale del confronto tra circostanze favorevoli e aggravanti. Di conseguenza sono confermate le statuizioni di merito della Corte d'appello: per Argentiere Giuseppe e Pisicoli Gianfranco condanne per partecipazione all'associazione e relative pene (anche con applicazione della continuazione e della diminuzione del rito) come già disposte in appello; per Gaudino Arcangelo rideterminazione della pena (pena finale indicata in appello: anni 1 e mesi 2 di reclusione) e conferma delle altre statuizioni. I ricorrenti sono condannati alle spese del procedimento e tenuti a versare, in via equitativa, euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 309/90

    Riferita alla fattispecie di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che la partecipazione può manifestarsi in forme diverse e non richiede l'indicazione di uno specifico ruolo purché sussista un contributo apprezzabile agli scopi del sodalizio.

  • art. 73 d.P.R. 309/90

    Applicato ai reati-fine ascritti in concorso; la Corte conferma che il coinvolgimento in reati-fine può, in taluni casi, integrare elementi di partecipazione quando la condotta riveli un ruolo nelle dinamiche operative del gruppo.

  • art. 606 c.p.p.

    Norma invocata nei motivi di cassazione per vizio di motivazione; la Corte ha valutato tali censure come generiche e inidonee a fondare l'impugnazione.

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente Gaudino in relazione a cause di non punibilità; la Corte ha ritenuto la deduzione generica e non confrontata con la motivazione di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per l'onere delle spese processuali a carico dei ricorrenti in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Un motivo di cassazione che denuncia carenza di motivazione deve essere specifico: occorre indicare con precisione quali passaggi della motivazione si ritengono insufficienti e in che modo ciò incide sul giudizio, altrimenti il motivo è inammissibile per genericità (intrinseca o estrinseca).
  • La Corte di legittimità non è sede per una rivalutazione del merito: censure che puntano a riqualificare o rivedere il valore delle prove senza indicare un vizio giuridico specifico o macroscopico travisamento sono inammissibili.
  • La dichiarazione di un collaboratore può sostenere una condanna se ritenuta attendibile in modo motivato e se riscontrata, anche in via sinergica, da altri elementi (intercettazioni, contatti, direttive). Per contestarne l'attendibilità è necessario indicare punti di incoerenza o mancate rispondenze nel processo di merito.
  • Il vizio di travisamento della prova è ammissibile in Cassazione solo se emergente in forma macroscopica e non controvertibile (es. doppia conforme che presenta palese difformità tra le motivazioni e il materiale probatorio).
  • Questioni non sollevate o non specificamente contestate in appello difficilmente possono essere introdotte per la prima volta in Cassazione; la mancanza di contestazione in grado di entrare nel giudizio di legittimità porta spesso all'inammissibilità.
  • Il riconoscimento o negazione di attenuanti/peggioranti è valutazione discrezionale del giudice di merito; la Cassazione interviene solo in presenza di arbitrarietà o manifesto travisamento.

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