Cassazione Penale, Sentenza n. 20061/2025 del 29/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Bari: Argentiere censura insufficiente motivazione circa la sua partecipazione all'associazione (art. 74 d.P.R. 309/90) e il diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza; Gaudino deduce omissione di valutazione delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.; Pisicoli denuncia travisamento della prova e sostiene di essere mero assuntore, non partecipante all'associazione. Tutti i ricorsi sostengono vizi di motivazione e/o violazione di legge relativamente alla ritenuta intraneità al sodalizio, essenzialmente sulla base delle dichiarazioni del collaboratore Mariani e delle intercettazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i motivi fossero generici (intrinseca ed estrinseca) e, in parte, mirassero a una non consentita rivalutazione del merito. La Corte ha confermato la piena attendibilità, intrinseca ed estrinseca, delle dichiarazioni del collaboratore Mariani così come la lettura sinergica e complessiva del compendio probatorio (conversazioni intercettate, contatti, direttive) idonea a fondare la partecipazione degli imputati al sodalizio; ha inoltre ritenuto legittima la valutazione discrezionale del confronto tra circostanze favorevoli e aggravanti. Di conseguenza sono confermate le statuizioni di merito della Corte d'appello: per Argentiere Giuseppe e Pisicoli Gianfranco condanne per partecipazione all'associazione e relative pene (anche con applicazione della continuazione e della diminuzione del rito) come già disposte in appello; per Gaudino Arcangelo rideterminazione della pena (pena finale indicata in appello: anni 1 e mesi 2 di reclusione) e conferma delle altre statuizioni. I ricorrenti sono condannati alle spese del procedimento e tenuti a versare, in via equitativa, euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 309/90
Riferita alla fattispecie di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che la partecipazione può manifestarsi in forme diverse e non richiede l'indicazione di uno specifico ruolo purché sussista un contributo apprezzabile agli scopi del sodalizio.
art. 73 d.P.R. 309/90
Applicato ai reati-fine ascritti in concorso; la Corte conferma che il coinvolgimento in reati-fine può, in taluni casi, integrare elementi di partecipazione quando la condotta riveli un ruolo nelle dinamiche operative del gruppo.
art. 606 c.p.p.
Norma invocata nei motivi di cassazione per vizio di motivazione; la Corte ha valutato tali censure come generiche e inidonee a fondare l'impugnazione.
art. 129 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente Gaudino in relazione a cause di non punibilità; la Corte ha ritenuto la deduzione generica e non confrontata con la motivazione di merito.
art. 616 c.p.p.
Norma richiamata per l'onere delle spese processuali a carico dei ricorrenti in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Un motivo di cassazione che denuncia carenza di motivazione deve essere specifico: occorre indicare con precisione quali passaggi della motivazione si ritengono insufficienti e in che modo ciò incide sul giudizio, altrimenti il motivo è inammissibile per genericità (intrinseca o estrinseca).
- La Corte di legittimità non è sede per una rivalutazione del merito: censure che puntano a riqualificare o rivedere il valore delle prove senza indicare un vizio giuridico specifico o macroscopico travisamento sono inammissibili.
- La dichiarazione di un collaboratore può sostenere una condanna se ritenuta attendibile in modo motivato e se riscontrata, anche in via sinergica, da altri elementi (intercettazioni, contatti, direttive). Per contestarne l'attendibilità è necessario indicare punti di incoerenza o mancate rispondenze nel processo di merito.
- Il vizio di travisamento della prova è ammissibile in Cassazione solo se emergente in forma macroscopica e non controvertibile (es. doppia conforme che presenta palese difformità tra le motivazioni e il materiale probatorio).
- Questioni non sollevate o non specificamente contestate in appello difficilmente possono essere introdotte per la prima volta in Cassazione; la mancanza di contestazione in grado di entrare nel giudizio di legittimità porta spesso all'inammissibilità.
- Il riconoscimento o negazione di attenuanti/peggioranti è valutazione discrezionale del giudice di merito; la Cassazione interviene solo in presenza di arbitrarietà o manifesto travisamento.
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