Cassazione Penale, Sentenza n. 33401/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della conferma della confisca di cinque polizze di pegno intestate alla ricorrente, contenenti gioielli per un valore complessivo accertato in perizia di circa euro 12.450,00. La ricorrente deduceva violazione di legge e motivazione apparente per avere la Corte territoriale disposto l'ablazione nonostante la perizia non avesse potuto datare gli acquisti dei singoli beni né provare la sproporzione reddituale in relazione ai redditi leciti della terza interessata, e lamentava un'inversione dell'onere della prova, posto che la dimostrazione della fittizia intestazione o della derivazione da attività illecite doveva gravare sull'accusa e non sul terzo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato e il decreto del Tribunale che aveva disposto il sequestro/confisca delle polizze. La motivazione territoriale è stata censurata per aver attribuito alla terza interessata l'onere di provare la legittima provenienza degli acquisti nonostante la perizia non avesse potuto datare gli acquisti e non fosse emersa la sproporzione in modo certo. Ne è conseguito l'ordine di revoca della confisca e la restituzione delle polizze alla ricorrente.
Norme richiamate
d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia e delle misure di prevenzione)
art. 10, comma 2; art. 24; art. 27
Norme quadro sulle misure di prevenzione patrimoniali: la Corte le applica richiamando il principio che la confisca di prevenzione richiede adeguata motivazione circa la fittizia intestazione e la riconducibilità dei beni all'attività illecita del proposto, con necessaria considerazione della correlazione temporale e della sproporzione rispetto ai redditi leciti
art. 606, comma 1, lett. b) codice di procedura penale
Fondamento della censura in cassazione per vizio di motivazione: il ricorso deduce la violazione per motivazione insufficiente o contraddittoria relativa alla decisione di confermare la confisca
art. 125 codice di procedura penale
Richiamato in relazione ai profili processuali e probatori connessi alle misure cautelari e di prevenzione patrimoniali
art. 111 Costituzione
Principio di legalità e garanzia del giusto processo evocato per richiedere adeguata motivazione e rispetto degli oneri probatori
Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025 (Putignano)
Principio di diritto secondo cui il terzo fittizio intestatario può rivendicare la reale titolarità dei beni confiscati ma non può contestare i presupposti applicativi della misura che sono deducibili solo dal proposto; legittima la domanda del terzo di accertare la titolarità effettiva dei beni
Sez. 5, n. 8984 del 19/01/2022 (Celentano)
Affermato che, nelle misure di prevenzione patrimoniali, l'onere di provare la scissione tra titolarità formale e impiego di risorse illecite spetta all'accusa e non al terzo ritenuto fittizio intestatario
Sez. 1, n. 13375 del 20/09/2017 (Brussolo)
Giurisprudenza richiamata a conferma del principio che la prova della provenienza illecita dei beni grava sull'accusa, non sul terzo
Massime di principio
- Nelle confische di prevenzione su beni intestati a terzi, l'accusa deve provare la fittizia intestazione o la riconducibilità dei beni ai proventi illeciti: non è sufficiente una motivazione generica che non indichi date, valore e correlazione temporale certa.
- Se la perizia non riesce a datare gli acquisti, la mera incertezza temporale non può essere trasformata in presunzione di illiceità a carico del terzo; l'incertezza probatoria favorisce la restituzione.
- Il terzo (es. coniuge) può esclusivamente contestare la titolarità e la legittimità dell'acquisto dei beni, mentre i profili relativi alla pericolosità del proposto e ai presupposti della misura restano materia di prova dell'accusa.
- La Corte deve fornire motivazione specifica e non apparente: indicare valori, epoche e ragioni che portano a ritenere sproporzione e collegamento con l'attività illecita, altrimenti il provvedimento è annullabile per vizio di motivazione.
- In pratica, prima di disporre la confisca a carico di un terzo intendente, l'organo procedente deve acquisire e documentare elementi certi (data acquisto, fonte reddituale, congruenza temporale) o, in mancanza, rinunciare all'ablazione o restituire i beni.
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