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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29848/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Roma del 18/11/2022, lamentando violazione di legge per mancata pronuncia ex art. 129 c.p.p. in relazione al reato indicato al capo A (articoli 2, 4 e 7 L. 895/67) concernente la detenzione e il porto abusivo in luogo pubblico della stessa arma oggetto del capo A2. In sostanza, il difensore censurava l'omessa declaratoria prevista dall'art. 129 c.p.p. sul capo A.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: dalla lettura della sentenza impugnata risulta che il reato indicato al capo A è stato correttamente ritenuto assorbito nel reato indicato al capo A2; perciò non è stata quantificata né applicata alcuna pena per il capo A e il dispositivo specificava l'assorbimento. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (valutati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità), al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Norma sul patteggiamento: la sentenza è stata resa in esito al giudizio abbreviato con applicazione della pena concordata ex art. 444 c.p.p.; la Corte non ha modificato tale applicazione.

  • art. 129 c.p.p.

    Il rimprovero del ricorrente era relativo alla mancata pronuncia prevista da art. 129 c.p.p.; la Corte ha rilevato che non è necessaria pronuncia separata quando il reato è assorbito in altro capo per il quale è stata applicata pena, e che il dispositivo della sentenza impugnata esplicitava tale assorbimento.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna a somma a favore della cassa delle ammende quando il ricorso risulti infondato o vi siano profili di colpa nella sua proposizione; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000 per responsabilità del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Giurisprudenza citata a supporto dell'operatività dell'art. 616 c.p.p. e della valutazione dei profili di colpa nella proposizione del ricorso.

  • L. 110/1975 art. 23

    Norma afferente alla materia delle armi; il capo A2 è stato qualificato ai sensi di questa norma e la relativa imputazione è stata ritenuta prevalente rispetto al capo A assorbito.

  • L. 895/1967 artt. 2, 4, 6, 7

    Norme richiamate relative a specifiche fattispecie (tra cui detenzione e porto abusivo); la contestazione originaria riguardava reati previsti da tali disposizioni, ma la Corte ha ritenuto che talune posizioni fossero assorbite in capo A2.

  • D.P.R. 309/1990 art. 73, comma 1

    Norma del codice degli stupefacenti riferita a una delle imputazioni (capo relativo a violazione della normativa sugli stupefacenti); la pena per tale capo era stata concordata e applicata nel patteggiamento.

Massime di principio

  • Se un reato è legalmente assorbito in un altro reato per il quale è stata applicata pena, non è necessaria una pronuncia separata né la quantificazione di una pena autonoma per il reato assorbito.
  • La censura per omissione di pronuncia ex art. 129 c.p.p. richiede la dimostrazione che non sia possibile desumere dall'atto che il giudice abbia ritenuto o meno il reato assorbito; se il dispositivo esplicita l'assorbimento, il motivo è infondato.
  • Nei casi di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento, art. 444 c.p.p.), il giudizio sulle posizioni assorbite va ricavato dal dispositivo e dalla motivazione: il patteggiamento può comportare che alcuni capi restino assorbiti e non vengano puniti separatamente.
  • I ricorsi manifestamente inammissibili o infondati possono comportare, oltre alle spese processuali, la condanna a pagare somme alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., se emergono profili di colpa nella proposizione del ricorso.
  • In fase di impugnazione è importante comprovare un pregiudizio concreto derivante dall'omessa pronuncia; mera deduzione formale senza riscontro nel dispositivo e nella motivazione rischia l'inammissibilità.

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