Sentenza n. 2308/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento ⁃ del provvedimento comunicato in data 26.08.2025 dalla scuola secondaria di secondo grado in persona del Dirigente Scolastico, nonché del PEI; e per il riconoscimento del diritto del minore indicato in epigrafe ad essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto uno/uno per 30 ore settimanali; ⁃ di tutti gli atti presupposti e consequenziali comunque connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota scolastica che attestava l'assegnazione di 18 ore di sostegno su 30 ore complessive per l'anno scolastico 2025/2026, nonché il PEI
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il genitore ha impugnato la nota del dirigente scolastico con cui era stata comunicata l'assegnazione alla minore di 18 ore settimanali di sostegno, chiedendo l'annullamento dell'atto e il riconoscimento del diritto all'assistenza mediante insegnante di sostegno secondo il rapporto uno a uno per 30 ore settimanali. La censura presupponeva che la minore, riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. 104/1992, avesse diritto al sostegno intensivo. Le amministrazioni si sono costituite chiedendo il rigetto. Il ricorso è stato esaminato in sede cautelare e il Collegio ha prospettato la definizione con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. La questione decisiva è stata individuata nella natura non provvedimentale e non autonomamente lesiva della nota impugnata, adottata prima del completamento del PEI e della definitiva quantificazione delle ore di sostegno.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. La nota del 26 agosto 2025 è stata ritenuta priva di autonoma capacità lesiva e non avente contenuto provvedimentale, poiché adottata in via sostanzialmente preventiva, prima della redazione del PEI e della conclusione dell'iter di assegnazione delle ore secondo la normativa applicabile. In assenza del PEI, la quantificazione delle ore non poteva considerarsi definitiva né legittimamente operata; pertanto, la risposta della scuola non integrava un atto lesivo immediatamente impugnabile. Il Collegio ha inoltre rilevato che la lesione prospettata avrebbe potuto venir meno a seguito del celere completamento dell'iter di assegnazione. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura processuale della decisione.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, l. 104/1992
Il riferimento alla disposizione individua il presupposto del sostegno intensivo spettante alla studentessa con disabilità grave; tuttavia, la controversia non è stata decisa nel merito della concreta quantificazione delle ore.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa informazione alle parti nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare.
Massime di principio
- Un atto scolastico meramente interlocutorio o preventivo, adottato prima della redazione del PEI e del completamento dell'iter di assegnazione del sostegno, non è autonomamente impugnabile quando non contiene una definitiva determinazione delle ore spettanti e non presenta autonoma capacità lesiva.
- La quantificazione delle ore di sostegno deve essere valutata nel quadro del procedimento di redazione del PEI e dell'assegnazione definitiva delle risorse; una comunicazione resa anteriormente al completamento di tale iter non integra, di per sé, un provvedimento lesivo definitivo.
- Il ricorso amministrativo è inammissibile per carenza di lesività quando l'atto impugnato non produce una lesione attuale e può essere superato dall'ulteriore sviluppo del procedimento amministrativo.
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