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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40194/2022 del 25/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Carmine Guida aveva presentato istanza (20/05/2019) per la cancellazione dal casellario giudiziale di iscrizioni relative a sentenze e per la dichiarazione di estinzione di alcuni reati. Il G.i.p. di Avellino, con provvedimento del 17/09/2019, aveva dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Vallo della Lucania. Con ordinanza del 17/07/2020 il Tribunale di Vallo della Lucania ha sollevato conflitto di competenza (art. 28 c.1 lett. a cod. proc. pen.), sostenendo che l'istanza dovesse essere qualificata come richiesta di revoca per intervenuta abolitio criminis e che, per effetto dell'art. 665 cod. proc. pen., fosse competente il G.i.p. del Tribunale di Avellino.

La decisione

La Corte ha dichiarato il conflitto negativo ammissibile e ha affermato la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino. Ha ritenuto che l'istanza fosse duplice (cancellazione dal casellario e accertamento/estinzione dei reati ex artt. 167 e 676 c.p.p.) e che, trattandosi di profili attinenti all'esecuzione, la competenza spettasse al giudice dell'esecuzione. In caso di pluralità di provvedimenti esecutivi nei confronti della stessa persona, la competenza è funzionalmente riferita al giudice che ha emesso l'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile (criterio dell'art. 665 c.p.p.). Nel caso concreto il decreto penale di condanna del G.i.p. di Avellino del 04/04/2014, divenuto esecutivo il 23/04/2014, risultava essere l'ultimo provvedimento irrevocabile anteriore alla presentazione dell'istanza, per cui la competenza è stata attribuita al G.i.p. di Avellino; la Corte ha quindi disposto la trasmissione.

Norme richiamate

  • art. 28 cod. proc. pen.

    norma sulla sollevazione del conflitto di competenza; la Corte ha ritenuto il conflitto negativo ammissibile per sbloccare la stasi procedimentale

  • art. 32 cod. proc. pen.

    consente alla Corte di risolvere il conflitto di competenza; utilizzata come base per la decisione sulla competenza

  • art. 665 cod. proc. pen.

    comma 4 (richiamato nel testo)

    stabilisce la regola funzionale e inderogabile per la determinazione del giudice dell'esecuzione: competente è il giudice che ha emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima, criterio applicato dalla Corte per assegnare la competenza al G.i.p. di Avellino

  • artt. 167 e 676 cod. proc. pen.

    riferiti in relazione alle domande di estinzione dei reati e alle implicazioni esecutive della richiesta; la Corte ha ritenuto che tali profili rientrino nella competenza del giudice dell'esecuzione

  • art. 40 d.p.r. 14 novembre 2002 n. 313

    norma che individua una competenza derogatoria territoriale per la cancellazione dal casellario; la Corte ha chiarito che tale competenza è limitativa e non deroga alla regola funzionale dell'art. 665 quando ricorrono i presupposti per la competenza esecutiva

  • Giurisprudenza (Sez. 1, n. 15856 del 11/02/2014, Jadid, Rv. 259600)

    principio secondo cui, in presenza di più provvedimenti esecutivi emessi da giudici diversi nei confronti della stessa persona, la competenza spetta al giudice che ha emesso l'ultimo provvedimento irrevocabile; richiamata e applicata dalla Corte

Massime di principio

  • Quando l'istanza riguarda sia la cancellazione dal casellario sia questioni attinenti all'estinzione dei reati o ad incidenti dell'esecuzione, prevale la competenza del giudice dell'esecuzione (criterio funzionale dell'art. 665 c.p.p.).
  • Il criterio per individuare il giudice dell'esecuzione è temporale: competente è il giudice che ha emesso l'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile anteriormente alla presentazione dell'istanza.
  • La competenza territoriale derogatoria (es. art. 40 DPR 313/2002) è limitata ai casi espressamente previsti e non prevale sul principio funzionale di cui all'art. 665 quando la materia attiene all'esecuzione.
  • In caso di contrasto tra giudici che determina stasi del procedimento, è possibile sollevare il conflitto di competenza (art. 28 c.p.p.) e rivolgersi alla Corte per la decisione (art. 32 c.p.p.).
  • Operativamente, prima di depositare o assegnare l'istanza, verificare a) la natura sostanziale della richiesta (annullamento/cancellazione vs. incidente di esecuzione), b) le date di irrevocabilità dei provvedimenti penali utili per applicare il criterio dell'art. 665, e c) l'eventuale portata della normativa speciale territoriale per evitare conflitti di competenza.

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