Cassazione Penale, Sentenza n. 40194/2022 del 25/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Carmine Guida aveva presentato istanza (20/05/2019) per la cancellazione dal casellario giudiziale di iscrizioni relative a sentenze e per la dichiarazione di estinzione di alcuni reati. Il G.i.p. di Avellino, con provvedimento del 17/09/2019, aveva dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Vallo della Lucania. Con ordinanza del 17/07/2020 il Tribunale di Vallo della Lucania ha sollevato conflitto di competenza (art. 28 c.1 lett. a cod. proc. pen.), sostenendo che l'istanza dovesse essere qualificata come richiesta di revoca per intervenuta abolitio criminis e che, per effetto dell'art. 665 cod. proc. pen., fosse competente il G.i.p. del Tribunale di Avellino.
La decisione
La Corte ha dichiarato il conflitto negativo ammissibile e ha affermato la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino. Ha ritenuto che l'istanza fosse duplice (cancellazione dal casellario e accertamento/estinzione dei reati ex artt. 167 e 676 c.p.p.) e che, trattandosi di profili attinenti all'esecuzione, la competenza spettasse al giudice dell'esecuzione. In caso di pluralità di provvedimenti esecutivi nei confronti della stessa persona, la competenza è funzionalmente riferita al giudice che ha emesso l'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile (criterio dell'art. 665 c.p.p.). Nel caso concreto il decreto penale di condanna del G.i.p. di Avellino del 04/04/2014, divenuto esecutivo il 23/04/2014, risultava essere l'ultimo provvedimento irrevocabile anteriore alla presentazione dell'istanza, per cui la competenza è stata attribuita al G.i.p. di Avellino; la Corte ha quindi disposto la trasmissione.
Norme richiamate
art. 28 cod. proc. pen.
norma sulla sollevazione del conflitto di competenza; la Corte ha ritenuto il conflitto negativo ammissibile per sbloccare la stasi procedimentale
art. 32 cod. proc. pen.
consente alla Corte di risolvere il conflitto di competenza; utilizzata come base per la decisione sulla competenza
art. 665 cod. proc. pen.
comma 4 (richiamato nel testo)
stabilisce la regola funzionale e inderogabile per la determinazione del giudice dell'esecuzione: competente è il giudice che ha emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima, criterio applicato dalla Corte per assegnare la competenza al G.i.p. di Avellino
artt. 167 e 676 cod. proc. pen.
riferiti in relazione alle domande di estinzione dei reati e alle implicazioni esecutive della richiesta; la Corte ha ritenuto che tali profili rientrino nella competenza del giudice dell'esecuzione
art. 40 d.p.r. 14 novembre 2002 n. 313
norma che individua una competenza derogatoria territoriale per la cancellazione dal casellario; la Corte ha chiarito che tale competenza è limitativa e non deroga alla regola funzionale dell'art. 665 quando ricorrono i presupposti per la competenza esecutiva
Giurisprudenza (Sez. 1, n. 15856 del 11/02/2014, Jadid, Rv. 259600)
principio secondo cui, in presenza di più provvedimenti esecutivi emessi da giudici diversi nei confronti della stessa persona, la competenza spetta al giudice che ha emesso l'ultimo provvedimento irrevocabile; richiamata e applicata dalla Corte
Massime di principio
- Quando l'istanza riguarda sia la cancellazione dal casellario sia questioni attinenti all'estinzione dei reati o ad incidenti dell'esecuzione, prevale la competenza del giudice dell'esecuzione (criterio funzionale dell'art. 665 c.p.p.).
- Il criterio per individuare il giudice dell'esecuzione è temporale: competente è il giudice che ha emesso l'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile anteriormente alla presentazione dell'istanza.
- La competenza territoriale derogatoria (es. art. 40 DPR 313/2002) è limitata ai casi espressamente previsti e non prevale sul principio funzionale di cui all'art. 665 quando la materia attiene all'esecuzione.
- In caso di contrasto tra giudici che determina stasi del procedimento, è possibile sollevare il conflitto di competenza (art. 28 c.p.p.) e rivolgersi alla Corte per la decisione (art. 32 c.p.p.).
- Operativamente, prima di depositare o assegnare l'istanza, verificare a) la natura sostanziale della richiesta (annullamento/cancellazione vs. incidente di esecuzione), b) le date di irrevocabilità dei provvedimenti penali utili per applicare il criterio dell'art. 665, e c) l'eventuale portata della normativa speciale territoriale per evitare conflitti di competenza.
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