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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 883/2024 del 10/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della loro condanna per truffa aggravata e continuata, deducendo: (1) illegittima inutilizzabilità di dichiarazioni rese a pubblici ufficiali (art.195 c.p.p.), argomentando che tali dichiarazioni avrebbero provato le ragioni del mutamento di volontà della persona offesa; (2) assenza degli "artifizi e raggiri" richiesti dall'art.640 c.p., sostenendo che si trattava di un legittimo contratto di assistenza/trasferimento patrimoniale aleatorio; (3) utilizzabilità di altra testimonianza di P.G. ritenuta de relato; (4) assenza di ingiusto profitto e danno, posto che l'acquisto dell'immobile non è stato perfezionato e le somme/polizze non hanno prodotto vantaggio durevole per la Stevanato; (5) erronea qualificazione del danno; (6) ingiustificata applicazione dell'aggravante di cui all'art.61 n.5 c.p. per l'età della vittima, atteso che non sussisteva minorata difesa effettiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto che le censure siano in gran parte generiche o inconferenti rispetto al giudizio di legittimità: non è stata dimostrata l'incidenza decisiva dell'eventuale inutilizzabilità delle dichiarazioni di P.G.; la truffa è stata adeguatamente motivata nei termini dell'art.640 c.p., non tanto per una promessa formale di assistenza, quanto per l'artificio consistente nell'indebita presa in carico e nelle cure prestate in breve tempo, che hanno indotto la vittima a compiere atti di disposizione patrimoniale pregiudizievoli (assegno di 150.000 C e vincolo mediante polizza vita); il reato si è perfezionato al momento della disposizione patrimoniale della vittima, indipendentemente da successivi rimborsi o dal mancato perfezionamento della compravendita; il danno e l'ingiusto profitto sono stati concretamente individuati nella somma consegnata e nel vincolo dei capitali tramite polizza; l'aggravante per minorata difesa è stata correttamente applicata in considerazione dell'età avanzata, della condizione di solitudine e della vulnerabilità concretamente sfruttata dagli imputati. Le argomentazioni difensive che chiedevano diversa valutazione del materiale probatorio esulano dal sindacato di legittimità e sono state respinte.

Norme richiamate

  • art. 195 cod. proc. pen.

    La Corte osserva che le censure sull'inutilizzabilità di dichiarazioni di P.G. sono generiche: in cassazione chi invoca l'utilizzabilità deve spiegare la rilevanza decisiva della prova sul convincimento, altrimenti la doglianza è inammissibile per aspecificità.

  • art. 640 cod. pen.

    La truffa può realizzarsi non solo mediante false rappresentazioni fattuali formali, ma anche attraverso artifizi consistenti nell'indebita creazione di fiducia (assistenza e cure) che inducono la vittima a compiere atti di disposizione patrimoniale; il reato si perfeziona quando la vittima compie l'atto dispositvo ingiustamente pregiudizievole.

  • art. 61 n.5 cod. pen.

    L'aggravante per minorata difesa richiede la verifica in concreto di una situazione di vulnerabilità (tempo, luogo o persona) che abbia ostacolato la difesa della vittima e che l'agente abbia consapevolmente sfruttato; l'età avanzata può concorrere a tale valutazione se dimostrata la effettiva vulnerabilità.

Massime di principio

  • In tema di truffa (art.640 c.p.), l'artificio può consistere anche nella costruzione artificiosa di fiducia e assistenza che induce la vittima a compiere atti dispositivi: non è necessario che vi sia una promessa formale o un contratto perfezionato.
  • Il reato di truffa si consuma quando la vittima, ingannata, compie l'atto dispositivo patrimoniale; eventuali restituzioni successive non cancellano la consumazione del reato.
  • Per contestare in cassazione l'inutilizzabilità di una prova acquisita in violazione di legge è necessario dimostrare la rilevanza decisiva della stessa per il giudizio di colpevolezza; censure generiche sono inammissibili.
  • Il danno e l'ingiusto profitto possono emergere anche dal vincolo del patrimonio (es. indicazione beneficiario in polizza vita) o dalla consegna di somme, non solo dal conseguimento di un vantaggio immediato e duraturo.
  • L'aggravante per minorata difesa richiede prova della vulnerabilità concreta della vittima e della consapevolezza del reo di sfruttare tale condizione; l'età avanzata è un elemento utile ma non automaticamente sufficiente.

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