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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51264/2023 del 21/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza di condanna per il reato di truffa aggravata, asserendo violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte di appello riconosciuto la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., soprattutto in considerazione della restituzione della somma sottratta (90 euro) e delle modifiche normative introdotte dal d.lgs. 10/10/2022, n. 150 che consentono di valutare anche la condotta successiva al reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che, sebbene la causa di non punibilità ex art. 131-bis possa essere considerata anche in sede di legittimità e rilevata d'ufficio ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., la sola condotta successiva (restituzione) non può di per sé trasformare in "particolarmente tenue" un'offesa che non lo era al momento del fatto. Il Tribunale aveva inoltre formulato un giudizio prognostico negativo circa la occasionalità del comportamento della ricorrente, ritenendo possibile la commissione di ulteriori reati; tale valutazione impedisce il riconoscimento della causa di non punibilità. Conseguentemente il ricorso viene rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto va valutata sul complesso della condotta; la novellazione consente di considerare anche il comportamento successivo all'illecito, ma tale comportamento non può di per sé trasformare in tenue un'offesa che non lo era al momento della commissione

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 1, comma 1, lett. c), n. 1

    Ha modificato l'art. 131-bis ampliando la possibilità di valorizzare, ai fini della non punibilità, anche la condotta successiva al reato; la Corte richiama la rilevanza della novellazione ma ne segnala i limiti applicativi

  • art. 609, comma 2, cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di rilevare d'ufficio questioni di diritto processuale o sostanziale anche in sede di legittimità; la Cassazione può, quindi, esaminare l'applicabilità dell'art. 131-bis anche se non dedotta in precedente grado

  • art. 133, comma 1, cod. pen.

    Fornisce i parametri per la determinazione dell'entità dell'offesa e la quantificazione della pena; la valutazione della particolare tenuità deve avvenire con riferimento ai criteri di questo articolo

Massime di principio

  • La restituzione del profitto illecito o altri atti successivi al reato possono essere valutati ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis, ma non sono in genere sufficiente da soli per dimostrare la particolare tenuità dell'offesa
  • Se il giudice di merito ha ritenuto che la condotta non sia occasionale o ha espresso un giudizio prognostico di possibile reiterazione, l'applicazione della causa di non punibilità risulta difficilmente operativa
  • La causa di non punibilità ex art. 131-bis, essendo di natura sostanziale, può essere dedotta anche in Cassazione e può essere rilevata d'ufficio dalla Corte ai sensi dell'art. 609 cod. proc. pen.
  • In situazioni simili conviene documentare non solo la restituzione o altri comportamenti riparatori, ma anche l'esiguità dell'offesa secondo i parametri dell'art. 133 cod. pen. (modalità, danno concreto, personalità dell'agente, contesto), per sostenere la particolarità della tenuità
  • Occorre considerare le modifiche normative più recenti (es. d.lgs. 150/2022) che permettono una più ampia valutazione della condotta successiva, ma sempre dentro un giudizio complessivo sull'entità della lesione

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