Cassazione Penale, Sentenza n. 16764/2023 del 20/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che aveva confermato le condanne per i reati ascritti (concorso, truffa e ricettazione, artt. 110, 640, 648 c.p.). Le censure principali erano: vizio di identificazione personale (Abate indicato come "Abati"), carenza o contraddittorietà della motivazione sull'elemento soggettivo e sulla partecipazione concordata tra i coimputati, mancanza del reato presupposto per la ricettazione (assegno non rubato ma contraffatto), errori nella determinazione della pena e nella comparazione delle circostanze (artt. 62-bis, 132, 133, 163 c.p.), e infine contestazione del decorso della prescrizione e del computo dei termini.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati, generici e reiterativi rispetto ai motivi già esaminati e respinti in appello. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse fornito motivazione logica e persuasiva, che la "doppia conforme" assolveva all'onere motivazionale integrando la decisione di primo grado e che gli attori si erano limitati a proporre una lettura alternativa del merito non sindacabile in sede di legittimità. In particolare: l'errore di trascrizione del cognome di Abate è stato considerato mero errore materiale superabile alla luce della documentazione; la prova della partecipazione e dell'accordo tra i tre è stata ritenuta adeguatamente motivata; in tema di ricettazione è stata richiamata la regola per cui non è necessario che il reato presupposto sia giudizialmente attribuito a un autore identificato, purché il fatto emerga positivamente; la determinazione della pena e la valutazione delle circostanze sono riservate al giudice di merito e non suscettibili di diversa valutazione in cassazione salvo vizi logici evidenti; la contestazione della prescrizione è risultata generica e priva di adeguata indicazione cronologica. Conseguentemente le condanne sono di fatto confermate.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiamato come riferimento alla responsabilità in concorso; la Corte ha considerato correttamente ricostruito il concorso di ruoli e comportamenti fra gli imputati
art. 640 cod. pen.
Delitto di truffa: la Corte di appello ha motivato l'esistenza degli artifici e raggiri e l'elemento soggettivo, e la Cassazione ha ritenuto insindacabile tale valutazione di merito
art. 648 cod. pen.
Ricettazione: la Corte ha applicato il principio secondo cui, ai fini della ricettazione, non è necessario che il reato presupposto sia giudizialmente attribuito ad un autore identificato, purché il fatto illecito risulti positivamente al giudice
art. 530 cod. proc. pen.
Richiamato nella prospettazione difensiva come norma che può condurre all'assoluzione in mancanza di riconoscimento; la Corte ha ritenuto però che il riconoscimento/identificazione fosse adeguatamente provato
art. 546 cod. proc. pen.
Richiamato tra le norme processuali censurate: la Corte ha ritenuto la motivazione di merito adeguata e non viziata sotto il profilo procedurale
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato quale parametro di censura della motivazione: la Corte ha ritenuto che le doglianze fossero implicitamente disattese dalla motivazione complessiva e quindi non configurassero il vizio previsto
artt. 62-bis, 132, 133, 163 cod. pen.
Norme relative alla recidiva, determinazione della pena e al trattamento sanzionatorio: la Corte ha ribadito la discrezionalità del giudice di merito nella dosimetria e la regolarità della valutazione operata in appello
art. 157 cod. proc. pen.
Richiamato in tema di prescrizione/epoca di commissione: la Corte ha ritenuto la doglianza generica e priva di indicazione puntuale delle date, pertanto inammissibile
Massime di principio
- In presenza di una "doppia conforme" (sentenza di merito e sentenza di appello in linea), la Cassazione limita il proprio sindacato: non è tenuta a riesaminare dettagliatamente tutte le deduzioni se la motivazione complessiva è logica e persuasiva
- I ricorsi che ripropongono in cassazione gli stessi motivi già sollevati e motivatamente respinti in appello, senza un confronto critico con la motivazione impugnata, sono generalmente inammissibili per reiterazione e genericità
- Un errore materiale nella trascrizione del nome di un imputato può essere superato se dai documenti emergono inequivocabilmente l'identità e il ruolo della persona (la mancata corrispondenza formale non necessariamente comporta l'assoluzione)
- In tema di ricettazione non è necessario che il reato presupposto sia già attribuito giudizialmente a un autore identificato: è sufficiente che il fatto illecito emerga positivamente al giudice chiamato a conoscere della ricettazione
- La determinazione della pena e la valutazione delle circostanze attenuanti/aggravanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; la Cassazione interviene solo se sussistono vizi logici o arbitrari evidenti
- Le doglianze sulla prescrizione devono essere specifiche e corredate di puntuale indicazione delle date e del computo dei termini; l'eccezione generica è inammissibile
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