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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16764/2023 del 20/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che aveva confermato le condanne per i reati ascritti (concorso, truffa e ricettazione, artt. 110, 640, 648 c.p.). Le censure principali erano: vizio di identificazione personale (Abate indicato come "Abati"), carenza o contraddittorietà della motivazione sull'elemento soggettivo e sulla partecipazione concordata tra i coimputati, mancanza del reato presupposto per la ricettazione (assegno non rubato ma contraffatto), errori nella determinazione della pena e nella comparazione delle circostanze (artt. 62-bis, 132, 133, 163 c.p.), e infine contestazione del decorso della prescrizione e del computo dei termini.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati, generici e reiterativi rispetto ai motivi già esaminati e respinti in appello. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse fornito motivazione logica e persuasiva, che la "doppia conforme" assolveva all'onere motivazionale integrando la decisione di primo grado e che gli attori si erano limitati a proporre una lettura alternativa del merito non sindacabile in sede di legittimità. In particolare: l'errore di trascrizione del cognome di Abate è stato considerato mero errore materiale superabile alla luce della documentazione; la prova della partecipazione e dell'accordo tra i tre è stata ritenuta adeguatamente motivata; in tema di ricettazione è stata richiamata la regola per cui non è necessario che il reato presupposto sia giudizialmente attribuito a un autore identificato, purché il fatto emerga positivamente; la determinazione della pena e la valutazione delle circostanze sono riservate al giudice di merito e non suscettibili di diversa valutazione in cassazione salvo vizi logici evidenti; la contestazione della prescrizione è risultata generica e priva di adeguata indicazione cronologica. Conseguentemente le condanne sono di fatto confermate.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato come riferimento alla responsabilità in concorso; la Corte ha considerato correttamente ricostruito il concorso di ruoli e comportamenti fra gli imputati

  • art. 640 cod. pen.

    Delitto di truffa: la Corte di appello ha motivato l'esistenza degli artifici e raggiri e l'elemento soggettivo, e la Cassazione ha ritenuto insindacabile tale valutazione di merito

  • art. 648 cod. pen.

    Ricettazione: la Corte ha applicato il principio secondo cui, ai fini della ricettazione, non è necessario che il reato presupposto sia giudizialmente attribuito ad un autore identificato, purché il fatto illecito risulti positivamente al giudice

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Richiamato nella prospettazione difensiva come norma che può condurre all'assoluzione in mancanza di riconoscimento; la Corte ha ritenuto però che il riconoscimento/identificazione fosse adeguatamente provato

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme processuali censurate: la Corte ha ritenuto la motivazione di merito adeguata e non viziata sotto il profilo procedurale

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamato quale parametro di censura della motivazione: la Corte ha ritenuto che le doglianze fossero implicitamente disattese dalla motivazione complessiva e quindi non configurassero il vizio previsto

  • artt. 62-bis, 132, 133, 163 cod. pen.

    Norme relative alla recidiva, determinazione della pena e al trattamento sanzionatorio: la Corte ha ribadito la discrezionalità del giudice di merito nella dosimetria e la regolarità della valutazione operata in appello

  • art. 157 cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di prescrizione/epoca di commissione: la Corte ha ritenuto la doglianza generica e priva di indicazione puntuale delle date, pertanto inammissibile

Massime di principio

  • In presenza di una "doppia conforme" (sentenza di merito e sentenza di appello in linea), la Cassazione limita il proprio sindacato: non è tenuta a riesaminare dettagliatamente tutte le deduzioni se la motivazione complessiva è logica e persuasiva
  • I ricorsi che ripropongono in cassazione gli stessi motivi già sollevati e motivatamente respinti in appello, senza un confronto critico con la motivazione impugnata, sono generalmente inammissibili per reiterazione e genericità
  • Un errore materiale nella trascrizione del nome di un imputato può essere superato se dai documenti emergono inequivocabilmente l'identità e il ruolo della persona (la mancata corrispondenza formale non necessariamente comporta l'assoluzione)
  • In tema di ricettazione non è necessario che il reato presupposto sia già attribuito giudizialmente a un autore identificato: è sufficiente che il fatto illecito emerga positivamente al giudice chiamato a conoscere della ricettazione
  • La determinazione della pena e la valutazione delle circostanze attenuanti/aggravanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; la Cassazione interviene solo se sussistono vizi logici o arbitrari evidenti
  • Le doglianze sulla prescrizione devono essere specifiche e corredate di puntuale indicazione delle date e del computo dei termini; l'eccezione generica è inammissibile

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