Sentenza n. 80/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento dell’ordinanza sindacale n. -OMISSIS- del 13 novembre 2025 adottata ex art 54 comma 4 del Dlgs n. 267/2000 dal Sindaco del Comune di Lamezia Terme con la quale viene intimato ai ricorrenti (oltre ad altri 11 comproprietari cointeressati al provvedimento): “di adottare tutti i provvedimenti necessari (accertamenti tecnici ed eventuali opere previsionali e ristrutturazioni) atti a rimuovere i pericoli per l’incolumità pubblica e privata e la preservazione dei beni e all’immediata messa in sicurezza dell’immobile in questione, entro e non oltre 30 giorni (TRENTA) dalla data di notifica del presente atto, al fine di provvedere successivamente, ad eseguire le opere necessarie nell’osservanza delle vigenti normative di legge e regolamenti (fatti salvi i diritti di terzi), sotto la guida di tecnico qualificato e responsabile”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale adottata ai sensi dell'art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000, recante l'ordine di eseguire accertamenti tecnici e opere necessarie per rimuovere pericoli per l'incolumità pubblica e privata e mettere in sicurezza un immobile
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza sindacale con cui erano stati intimati, insieme ad altri comproprietari, l'adozione dei provvedimenti necessari, inclusi accertamenti tecnici ed eventuali opere provvisionali e di ristrutturazione, per la rimozione dei pericoli e la messa in sicurezza dell'immobile entro trenta giorni. Il testo non espone i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio il Comune ha annullato d'ufficio l'ordinanza e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. I ricorrenti hanno aderito alla richiesta, insistendo per la condanna del Comune alle spese. Il Comune ha sostenuto che l'annullamento era intervenuto d'ufficio, senza una previa istanza di riesame dei ricorrenti, e ha richiamato il dovere di buona fede e leale collaborazione di cui all'art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l'ordinanza impugnata era stata annullata in autotutela dal Comune e non residuava quindi un interesse alla decisione di annullamento. Il Collegio ha escluso la soccombenza virtuale ai fini delle spese: da un lato, l'Amministrazione aveva proceduto all'annullamento d'ufficio; dall'altro, aveva rimosso tempestivamente il provvedimento contestato. Le spese di lite sono state pertanto compensate. La sentenza è stata adottata ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., con decisione in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.
Norme richiamate
art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000
Norma richiamata quale base giuridica dell'ordinanza sindacale impugnata, adottata per fronteggiare pericoli per l'incolumità pubblica e privata.
art. 21-nonies l. 241/1990
Richiamato dal Comune in relazione all'annullamento d'ufficio e alla mancata presentazione, da parte dei ricorrenti, di un'istanza di riesame.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Richiamato dal Comune a sostegno dell'asserita violazione dei doveri di buona fede e leale collaborazione da parte dei ricorrenti; il TAR non accoglie né sviluppa tale prospettazione come autonoma ragione decisoria.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Applicato per dichiarare la cessazione della materia del contendere a seguito dell'annullamento in autotutela dell'atto impugnato.
art. 60 c.p.a.
Richiamato per la definizione del giudizio in forma semplificata in camera di consiglio.
Massime di principio
- L'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, quando elimina integralmente l'interesse alla decisione di annullamento, comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- Ai fini della regolazione delle spese nella cessazione della materia del contendere, il giudice può escludere la soccombenza virtuale e compensare integralmente le spese quando l'amministrazione abbia rimosso tempestivamente l'atto contestato e non emerga una prevalenza processuale di una delle parti.
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