Corte di giustizia, Sentenza C-569/16
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 novembre 2018. — Stadt Wuppertal contro Maria Elisabeth Bauer e Volker Willmeroth contro Martina Broßonn. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bundesarbeitsgericht. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Organizzazione dell’orario di lavoro – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 7 – Diritto alle ferie annuali retribuite – Rapporto di lavoro che termina a causa del decesso del lavoratore – Normativa nazionale che impedisce il versamento ai successori del lavoratore di un’indennità finanziaria per le ferie annuali non godute dal medesimo – Obbligo d’interpretazione conforme del diritto nazionale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 31, paragrafo 2 – Invocabilità nell’ambito di una controversia tra privati. — Cause riunite C-569/16 e C-570/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte conferma che la morte del lavoratore non può far perdere retroattivamente il valore patrimoniale delle ferie annuali retribuite maturate e non godute. Il credito all'indennità sostitutiva si trasmette agli eredi e il giudice nazionale deve, se necessario, disapplicare la norma interna incompatibile. La soluzione opera anche nei rapporti tra privati grazie all'articolo 31, paragrafo 2, della Carta.
Ferite annuali retribuite non godute e decesso del lavoratore: trasmissibilità agli eredi dell'indennità finanziaria e applicabilità della Carta nei rapporti tra privati
La questione giuridica
Se l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE e/o l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta impongano di riconoscere all'erede del lavoratore deceduto il diritto all'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite maturate e non godute dal de cuius, nonostante una normativa nazionale che esclude la trasmissione ereditaria di tale credito; e, in caso affermativo, se tale soluzione valga anche quando il datore di lavoro è un privato e la controversia è tra privati.
Principio di diritto
L'articolo 7 della direttiva 2003/88 e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta ostano a una normativa nazionale che, in caso di decesso del lavoratore, faccia estinguere il diritto alle ferie annuali retribuite già maturate senza consentire il pagamento agli eredi dell'indennità finanziaria corrispondente alle ferie non godute. Se l'interpretazione conforme del diritto nazionale non è possibile, il giudice nazionale deve disapplicare la normativa interna; ciò vale nei confronti di un datore di lavoro pubblico sulla base dell'articolo 7 della direttiva e della Carta, e nei confronti di un datore di lavoro privato sulla base dell'articolo 31, paragrafo 2, della Carta, che è sufficiente a fondare un diritto invocabile anche in una controversia tra privati.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2003/88/CE
- Articolo 7 della direttiva 2003/88/CE
- Articolo 17 della direttiva 2003/88/CE
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 6, paragrafo 1, TUE
- Articolo 288, terzo comma, TFUE
Ferie annuali retribuite non godute e decesso del lavoratore: trasmissibilità agli eredi
La Grande Sezione della Corte si pronuncia su due rinvii pregiudiziali del Bundesarbeitsgericht in materia di ferie annuali retribuite e successione ereditaria. La questione nasce dal rifiuto di un comune tedesco e di un datore di lavoro privato di versare agli eredi dei rispettivi lavoratori deceduti l'indennità finanziaria per ferie maturate ma non godute.
Fatti e procedimento principale
Nel procedimento C‑569/16, la sig.ra Bauer, unica erede del marito deceduto mentre era dipendente della Stadt Wuppertal, chiede il pagamento di un'indennità per 25 giorni di ferie non godute. Nel procedimento C‑570/16, la sig.ra Broßonn, unica erede del marito deceduto dopo un periodo di malattia, chiede un'indennità per 32 giorni di ferie non godute al suo ex datore di lavoro privato. Le domande sono state accolte in primo e secondo grado, ma i soccombenti hanno proposto ricorso per Revision dinanzi al Bundesarbeitsgericht, che ha adito la Corte.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, che garantisce almeno quattro settimane di ferie annuali retribuite e prevede la sostituzione con indennità finanziaria solo in caso di fine del rapporto di lavoro;
- l'articolo 17 della direttiva 2003/88/CE, che non consente deroghe all'articolo 7;
- l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta, che sancisce il diritto di ogni lavoratore a ferie annuali retribuite;
- l'articolo 267 TFUE, base del rinvio pregiudiziale;
- i riferimenti al diritto nazionale tedesco, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, BUrlG e l'articolo 1922, paragrafo 1, BGB.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiede se:
- il diritto dell'Unione imponga di riconoscere agli eredi il credito all'indennità finanziaria per ferie non godute dal lavoratore deceduto, nonostante il diritto tedesco lo escluda;
- in caso di risposta affermativa, tale diritto possa essere fatto valere anche in una controversia tra privati.
Ragionamento della Corte: conferma dell'orientamento Bollacke
La Corte richiama anzitutto la sentenza Bollacke, nella quale aveva già affermato che l'articolo 7 della direttiva 2003/88 osta a norme nazionali che fanno estinguere il diritto alle ferie annuali retribuite senza indennità quando il rapporto termina per decesso del lavoratore. Ribadisce che il diritto alle ferie annuali retribuite è un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione, non interpretabile restrittivamente, e che esso comprende due componenti inscindibili: il diritto al riposo e il diritto alla retribuzione. Quando il rapporto cessa, il lavoratore non può più fruire materialmente delle ferie e l'articolo 7, paragrafo 2, gli riconosce un'indennità finanziaria per evitare che il diritto resti privo di contenuto. La Corte sottolinea che il motivo della cessazione del rapporto non incide sul diritto all'indennità. Il decesso non può produrre retroattivamente la perdita del diritto già maturato, anche perché la sua componente patrimoniale entra nel patrimonio del lavoratore e si trasmette agli eredi.
Ruolo dell'articolo 31, paragrafo 2, della Carta
La Corte precisa che il diritto alle ferie annuali retribuite è anche espressamente garantito dall'articolo 31, paragrafo 2, della Carta, applicabile alle situazioni disciplinate dal diritto dell'Unione, come quelle oggetto della controversia. La disposizione della Carta è ritenuta sufficientemente chiara, precisa e incondizionata da attribuire ai lavoratori un diritto invocabile in quanto tale. Essa impedisce che il decesso del lavoratore privi retroattivamente lui e i suoi successori del beneficio economico delle ferie maturate e non godute.
Interpretazione conforme e disapplicazione della norma nazionale
La Corte ricorda il principio di interpretazione conforme, ma osserva che esso incontra il limite dell'interpretazione contra legem. Poiché il giudice del rinvio ha escluso la possibilità di una lettura conforme del diritto tedesco, occorre stabilire se il giudice nazionale debba disapplicare la norma incompatibile. La risposta è positiva: se l'interpretazione conforme è impossibile, il giudice nazionale deve garantire la piena efficacia dell'articolo 7 della direttiva 2003/88 e dell'articolo 31, paragrafo 2, della Carta, disapplicando la normativa interna ostativa.
Effetto nei rapporti tra privati
Quanto alla causa C‑570/16, la Corte distingue tra:
- controversia con un datore di lavoro pubblico: l'indennità è invocabile sulla base dell'articolo 7 della direttiva 2003/88 e dell'articolo 31, paragrafo 2, della Carta;
- controversia con un datore di lavoro privato: la direttiva, di per sé, non può imporre obblighi a un privato. Tuttavia, la Corte afferma che l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta è sufficiente, in quanto diritto fondamentale e principio essenziale del diritto sociale dell'Unione, a fondare un diritto invocabile anche in una controversia tra privati. Ne consegue che il giudice nazionale deve disapplicare la norma interna incompatibile anche nel contenzioso tra privati.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che:
- l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta ostano a una normativa nazionale che estingue, per effetto del decesso del lavoratore, il diritto alle ferie annuali retribuite maturate e non godute senza consentire la trasmissione agli eredi dell'indennità finanziaria sostitutiva;
- se l'interpretazione conforme è impossibile, il giudice nazionale deve disapplicare la normativa interna;
- tale obbligo vale nei confronti di un datore di lavoro pubblico in forza della direttiva e della Carta, e nei confronti di un datore di lavoro privato in forza dell'articolo 31, paragrafo 2, della Carta.
Principio affermato
La pronuncia consolida il principio secondo cui le ferie annuali retribuite non hanno solo una dimensione di riposo, ma anche una dimensione patrimoniale trasmissibile agli eredi quando il lavoratore muore prima di averle godute. La tutela è garantita sia dalla direttiva 2003/88 sia dalla Carta, e può essere fatta valere anche contro un datore di lavoro privato.
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