Corte di giustizia, Sentenza C-544/17
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 novembre 2018. — BPC Lux 2 Sàrl e a. contro Commissione europea. — Impugnazione – Aiuti di Stato – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Aiuto delle autorità portoghesi alla risoluzione dell’istituto finanziario Banco Espírito Santo SA – Creazione e capitalizzazione di una banca-ponte – Decisione della Commissione europea che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno – Interesse ad agire – Ricorso dinanzi ai giudici nazionali diretto a ottenere l’annullamento della decisione di risoluzione del Banco Espírito Santo. — Causa C-544/17 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte annulla l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile il ricorso di BPC Lux 2 e altri creditori subordinati del BES contro la decisione della Commissione sull’aiuto di Stato alla banca-ponte. Secondo la Corte, il Tribunale ha erroneamente escluso l’interesse ad agire valorizzando la diversità dell’oggetto tra giudizio UE e giudizio nazionale, senza considerare adeguatamente il nesso stretto tra decisione di aiuto e decisione di risoluzione. La causa è rinviata al Tribunale per esaminare l’eccezione di irricevibilità fondata sul difetto di legittimazione ad agire e, se del caso, il merito.
Ricevibilità del ricorso di annullamento contro una decisione della Commissione sugli aiuti di Stato: interesse ad agire dei creditori subordinati del Banco Espírito Santo alla luce di un parallelo ricorso nazionale contro la decisione di risoluzione.
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nel ritenere insussistente l’interesse ad agire dei ricorrenti contro la decisione della Commissione che autorizzava l’aiuto di Stato connesso alla risoluzione del BES, nonostante l’esistenza di un ricorso pendente dinanzi ai giudici portoghesi contro la decisione di risoluzione e la possibile incidenza dell’annullamento della decisione UE su tale procedimento nazionale.
Principio di diritto
Ai fini della ricevibilità di un ricorso di annullamento, l’interesse ad agire sussiste quando l’annullamento dell’atto impugnato può procurare al ricorrente un beneficio concreto, anche se tale beneficio si ricollega a un procedimento nazionale avente un oggetto diverso; il giudice dell’Unione non può sostituirsi al giudice nazionale nel valutare la probabilità di successo del ricorso interno. Pertanto, il Tribunale ha errato nel negare l’interesse ad agire ai creditori subordinati del BES, poiché la decisione della Commissione sull’aiuto di Stato e la decisione di risoluzione erano inscindibilmente collegate e l’eventuale annullamento della prima poteva avvantaggiare i ricorrenti nel contenzioso nazionale.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 263, quarto comma, TFUE
- Articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE
- Articolo 108, paragrafo 3, TFUE
Interesse ad agire nel contenzioso sugli aiuti di Stato connessi alla risoluzione bancaria
La pronuncia concerne un’impugnazione proposta avverso l’ordinanza con cui il Tribunale aveva dichiarato irricevibile il ricorso di annullamento contro la decisione della Commissione che aveva qualificato come compatibile con il mercato interno un aiuto di Stato portoghese destinato alla creazione e capitalizzazione di una banca-ponte nell’ambito della risoluzione del Banco Espírito Santo (BES). I ricorrenti erano creditori subordinati del BES e sostenevano che l’annullamento della decisione della Commissione avrebbe potuto rafforzare il loro ricorso nazionale contro la decisione di risoluzione.
Fatti e contesto della decisione controversa
Nel 2014 il BES versava in una grave crisi finanziaria, legata anche alla situazione del gruppo Espírito Santo International SA. Le autorità portoghesi decisero quindi di sottoporre il BES a procedura di risoluzione con creazione di una banca-ponte, cui trasferire le attività commerciali sane, lasciando al BES le attività e passività residue, quale bad bank. Il 3 agosto 2014 la Commissione adottò la decisione C(2014) 5682 final, ritenendo compatibile con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, l’aiuto di Stato di EUR 4.899 milioni conferito tramite il Fondo di risoluzione portoghese per la capitalizzazione della banca-ponte, sulla base degli impegni assunti dalle autorità portoghesi.
Procedimento dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata
Le ricorrenti proposero dinanzi al Tribunale un ricorso diretto all’annullamento della decisione della Commissione. Il Tribunale, d’ufficio, chiese chiarimenti sull’interesse ad agire e poi respinse il ricorso come irricevibile, ritenendo che l’annullamento della decisione UE non potesse incidere sul ricorso già pendente dinanzi ai giudici portoghesi contro la decisione di risoluzione del BES. Il Tribunale non ritenne necessario pronunciarsi sull’eccezione della Commissione relativa anche al difetto di legittimazione ad agire ex articolo 263, quarto comma, TFUE.
Argomenti delle parti in impugnazione
Le ricorrenti sostenevano che l’annullamento della decisione della Commissione avrebbe aumentato significativamente le possibilità di successo del ricorso nazionale e, di riflesso, avrebbe potuto condurre all’annullamento della risoluzione o a un diritto al risarcimento. Invocavano la giurisprudenza Mory, secondo cui è sufficiente che l’annullamento dell’atto UE produca un vantaggio in un procedimento nazionale. La Commissione replicava che il Tribunale aveva correttamente valutato la diversità dell’oggetto dei due contenziosi e che i ricorrenti non avevano dimostrato un nesso sufficientemente concreto tra il ricorso UE e un eventuale ricorso risarcitorio nazionale.
Normativa rilevante e quadro giurisprudenziale
La Corte richiama, in particolare, gli articoli 107, paragrafo 3, lettera b), e 108, paragrafo 3, TFUE, nonché l’articolo 263, quarto comma, TFUE sulla ricevibilità dei ricorsi di annullamento, oltre agli articoli 56 e 61 dello Statuto della Corte. Sul piano giurisprudenziale, la Corte richiama le sentenze Andechser Molkerei Scheitz, Commissione/Koninklijke FrieslandCampina, Cañas e soprattutto Mory e a./Commissione, per ribadire che l’interesse ad agire deve essere attuale, concreto e idoneo a procurare un beneficio al ricorrente.
Ragionamento della Corte sull’interesse ad agire
La Corte afferma anzitutto che la questione se l’annullamento dell’atto UE possa procurare un beneficio nel contesto di un giudizio nazionale è una questione di diritto, sindacabile in impugnazione. Ricorda poi che l’interesse ad agire può derivare anche da un’azione pendente dinanzi a un giudice nazionale, purché l’annullamento dell’atto impugnato possa apportare un vantaggio concreto al ricorrente. Nel caso concreto, la Corte osserva che i ricorrenti avevano già proposto un ricorso nazionale contro la decisione di risoluzione del BES e che tale ricorso era, in sé, idoneo a procurare loro un beneficio.
La Corte considera decisivo il nesso inscindibile tra la decisione della Commissione e la decisione di risoluzione: la banca-ponte è stata creata nel quadro della procedura di risoluzione, la Commissione ha valutato la compatibilità dell’aiuto di Stato proprio tenendo conto degli impegni relativi alla banca-ponte e alla bad bank, e tra tali impegni figurava anche il divieto di trasferire alla banca-ponte le partecipazioni degli azionisti e dei creditori subordinati. Ne consegue che il Tribunale non poteva limitarsi a rilevare la diversità dell’oggetto dei due giudizi per escludere che l’annullamento della decisione UE potesse incidere sul contenzioso nazionale, perché in tal modo avrebbe di fatto valutato la probabilità di successo del ricorso interno, sostituendosi ai giudici portoghesi.
Esito dell’impugnazione e rinvio
La Corte conclude che il Tribunale è incorso in errore di diritto nel negare l’interesse ad agire e, di conseguenza, nell’adottare la declaratoria di irricevibilità. L’ordinanza impugnata è pertanto annullata. Tuttavia, la Corte rinvia la causa al Tribunale, poiché non dispone degli elementi necessari per statuire definitivamente sull’eccezione di irricevibilità fondata sul difetto di legittimazione ad agire e, in ogni caso, il merito non era stato esaminato dal Tribunale né discusso compiutamente dinanzi alla Corte.
Principio affermato
La sentenza chiarisce che, nel valutare l’interesse ad agire avverso una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato, il giudice dell’Unione deve limitarsi a verificare se l’annullamento dell’atto possa procurare un vantaggio concreto al ricorrente, anche nell’ambito di un procedimento nazionale connesso; non può invece apprezzare la fondatezza del ricorso interno né escludere l’interesse ad agire solo perché il contenzioso nazionale ha oggetto diverso da quello del ricorso UE.
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