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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-717/17

Ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 6 novembre 2018. — Nicolae Chioreanu contro Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca. — Ricorso di annullamento – ERCEA – Programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte 2020” – Decisione di rigetto della domanda di riesame di una valutazione della proposta di ricerca – Ricorso amministrativo dinanzi alla Commissione – Rigetto del ricorso amministrativo – Erronea designazione della parte convenuta – Domanda di ingiunzione – Irricevibilità manifesta. — Causa T-717/17

Giurisprudenza europea62017TO0717

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di Nicolae Chioreanu come manifestamente irricevibile. Ha rilevato che la decisione dell’ERCEA del 23 marzo 2017 non poteva più essere contestata autonomamente dopo l’attivazione e la definizione del ricorso amministrativo ex articolo 22 del regolamento n. 58/2003, mentre la decisione della Commissione del 27 luglio 2017 era stata impugnata erroneamente contro l’ERCEA invece che contro la Commissione. È stata inoltre dichiarata irricevibile la domanda di ingiunzione, poiché il Tribunale non può impartire ordini all’amministrazione nel contesto di un ricorso di annullamento.

Ricorso di annullamento contro la decisione ERCEA e la successiva decisione della Commissione su un riesame della valutazione di una proposta di ricerca: irricevibilità per erronea individuazione del convenuto e improponibilità dell’ingiunzione.

La questione giuridica

Se un ricorso ex articolo 263 TFUE possa essere ricevibile quando mira all’annullamento sia della decisione dell’ERCEA che ha respinto una domanda di riesame della valutazione di una proposta di ricerca, sia della successiva decisione della Commissione che ha rigettato il ricorso amministrativo ex articolo 22 del regolamento n. 58/2003, nonostante il ricorrente abbia mantenuto come convenuta l’ERCEA; e se il Tribunale possa inoltre ingiungere all’ERCEA di riesaminare la valutazione della proposta.

Principio di diritto

Quando il ricorrente sceglie di contestare una decisione di un’agenzia esecutiva mediante il ricorso amministrativo previsto dall’articolo 22 del regolamento n. 58/2003 e la Commissione adotta la decisione conclusiva sul ricorso, il successivo ricorso giurisdizionale ex articolo 263 TFUE deve essere diretto contro l’autore dell’atto impugnato, cioè la Commissione, e non contro l’agenzia; se il ricorrente persiste nell’indicare come convenuta l’agenzia non autrice della decisione contestata, il ricorso è irricevibile. Inoltre, il Tribunale non può, nell’ambito del sindacato di legittimità, ingiungere a un’istituzione o a un organismo dell’Unione di adottare un nuovo esame o sostituirsi ad essi.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 22 del regolamento (CE) n. 58/2003
  • Articolo 4 del regolamento (CE) n. 58/2003
  • Regolamento (UE) n. 1290/2013
  • Articolo 16 del regolamento (UE) n. 1290/2013
  • Articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 53 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 76, lettere d) ed e), del regolamento di procedura del Tribunale

Ricorso di annullamento contro ERCEA e Commissione nel quadro di Orizzonte 2020

L’ordinanza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto dinanzi al Tribunale in materia di valutazione di una proposta di ricerca presentata nell’ambito del programma quadro Orizzonte 2020. Il giudizio trae origine dal rigetto di una domanda di riesame della valutazione da parte dell’ERCEA e dal successivo rigetto, da parte della Commissione, del ricorso amministrativo previsto dall’articolo 22 del regolamento n. 58/2003.

Contesto normativo

Il Tribunale richiama innanzitutto il regolamento (CE) n. 58/2003, che consente alla Commissione di istituire agenzie esecutive e di delegare loro compiti di esecuzione sotto la propria responsabilità. L’articolo 22 del medesimo regolamento prevede che gli atti delle agenzie esecutive pregiudizievoli per terzi possano essere sottoposti alla Commissione mediante ricorso amministrativo, la quale esercita un controllo di legittimità; la sua decisione di rigetto può poi essere oggetto di ricorso di annullamento. Viene inoltre richiamato il regolamento (UE) n. 1290/2013, e in particolare il suo articolo 16, che disciplina la domanda di riesame della valutazione delle proposte di ricerca e ne limita l’oggetto agli aspetti procedurali.

Fatti e svolgimento della procedura

L’ERCEA aveva pubblicato un invito a presentare proposte per sovvenzioni del CER. Nicolae Chioreanu, per l’Università di Oradea, aveva presentato la proposta n. 741797-NIP. La proposta non aveva superato la valutazione di eccellenza e il 30 gennaio 2017 l’ERCEA aveva comunicato l’esito negativo, indicando i possibili rimedi: domanda di riesame, ricorso amministrativo alla Commissione e ricorso di annullamento. Dopo la domanda di riesame, l’ERCEA l’aveva respinta con decisione del 23 marzo 2017. Il ricorrente aveva poi presentato ricorso amministrativo ai sensi dell’articolo 22 del regolamento n. 58/2003, rigettato dalla Commissione con decisione del 27 luglio 2017.

Oggetto del ricorso dinanzi al Tribunale

Nel ricorso introduttivo il ricorrente chiedeva l’annullamento delle decisioni di rigetto della domanda di riesame e un’ingiunzione all’ERCEA affinché riesaminasse la proposta. Sebbene il testo del ricorso fosse in parte impreciso circa l’indicazione degli atti impugnati, il Tribunale ha ritenuto che, considerando gli allegati e le difese della convenuta, fosse possibile identificare con sufficiente certezza i due atti contestati: la decisione dell’ERCEA del 23 marzo 2017 e la decisione della Commissione del 27 luglio 2017.

Ragionamento del Tribunale sulla domanda contro la decisione dell’ERCEA

Per quanto riguarda la decisione dell’ERCEA del 23 marzo 2017, il Tribunale ha dichiarato il ricorso manifestamente irricevibile per una ragione diversa dalla tardività invocata dalla convenuta. Poiché il ricorrente aveva scelto di attivare il ricorso amministrativo dinanzi alla Commissione, culminato nella decisione del 27 luglio 2017, non poteva più impugnare autonomamente davanti al giudice dell’Unione la decisione originaria dell’ERCEA. In altri termini, l’impugnazione giurisdizionale doveva concentrarsi sulla decisione conclusiva della Commissione, quale autorità di controllo della legittimità degli atti dell’agenzia.

Ragionamento del Tribunale sulla domanda contro la decisione della Commissione

La seconda censura era diretta, in sostanza, contro la decisione della Commissione del 27 luglio 2017, ma il ricorso era stato proposto formalmente contro l’ERCEA. Il Tribunale ha ribadito il principio secondo cui il ricorso deve essere diretto contro l’autore dell’atto impugnato. Poiché la decisione del 27 luglio 2017 proveniva esclusivamente dalla Commissione e non poteva essere imputata all’ERCEA, la domanda era irricevibile. Il fatto che il ricorrente avesse mantenuto l’ERCEA quale convenuta, nonostante fosse stato avvertito dell’errore, ha confermato l’irricevibilità.

Domanda di ingiunzione

Il Tribunale ha altresì dichiarato manifestamente irricevibile la richiesta di ingiunzione con cui il ricorrente domandava di ordinare all’ERCEA di riesaminare la proposta. In sede di ricorso di annullamento il giudice dell’Unione non può rivolgere ordini all’istituzione o all’organismo interessato né sostituirsi ad essi nell’esercizio delle loro competenze.

Dispositivo e spese

Poiché tutte le domande erano irricevibili, il Tribunale ha respinto il ricorso nella sua interezza. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il ricorrente, rimasto soccombente, è stato condannato alle spese.

Principi affermati

La pronuncia conferma due regole pratiche di grande rilievo: primo, quando si utilizza il ricorso amministrativo previsto dal regolamento n. 58/2003, l’eventuale ricorso giurisdizionale va indirizzato contro la Commissione se essa ha adottato la decisione finale; secondo, nel ricorso di annullamento non è ammissibile chiedere al Tribunale di ingiungere all’amministrazione di riesaminare la pratica o di adottare un determinato comportamento.

Come è indicizzato

Materiericorsi di annullamentoprogrammi di ricerca e innovazioneagenzie esecutive dell’unione europearicevibilità del ricorsoprocedura amministrativa di riesame

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