Corte di giustizia, Sentenza C-484/17
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 novembre 2018. — K contro Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi). — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/86/CE – Diritto al ricongiungimento familiare – Articolo 15 – Rifiuto di rilascio di un permesso di soggiorno autonomo – Normativa nazionale che prevede l’obbligo di superare un esame di integrazione civica. — Causa C-484/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte esamina la compatibilità con la direttiva sul ricongiungimento familiare di un requisito nazionale di integrazione civica per ottenere un permesso di soggiorno autonomo dopo cinque anni di soggiorno. Pur riconoscendo che gli Stati membri possono fissare condizioni ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, la Corte conferma che tali condizioni devono restare proporzionate. La verifica concreta della proporzionalità è rimessa al giudice nazionale.
Permesso di soggiorno autonomo dopo ricongiungimento familiare e legittimità del requisito nazionale di integrazione civica.
La questione giuridica
Se l’articolo 15, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2003/86/CE osti a una normativa nazionale che consente di respingere la domanda di permesso di soggiorno autonomo presentata da un familiare di cittadino di paese terzo che soggiorna legalmente da più di cinque anni per ricongiungimento familiare, perché non ha superato un esame di integrazione civica relativo a lingua e società dello Stato membro.
Principio di diritto
L’articolo 15, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2003/86/CE non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale che subordina il rilascio di un permesso di soggiorno autonomo al superamento di un esame di integrazione civica; tuttavia tale requisito è legittimo solo se le sue modalità concrete non vanno oltre quanto necessario per perseguire l’obiettivo di facilitare l’integrazione dei cittadini di paesi terzi. Spetta al giudice nazionale verificare che il livello richiesto, le esenzioni, la considerazione delle circostanze individuali e l’eventuale costo dell’esame rispettino tale limite di proporzionalità.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2003/86/CE
- Articolo 15, paragrafi 1 e 4, direttiva 2003/86/CE
Permesso di soggiorno autonomo e requisito di integrazione civica
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Raad van State (Paesi Bassi) in materia di ricongiungimento familiare e rilascio di un permesso di soggiorno autonomo ai sensi dell’articolo 15 della direttiva 2003/86/CE. La questione nasce dal rifiuto di concedere a K, cittadina di un paese terzo, un titolo autonomo per mancato superamento di un esame di integrazione civica previsto dal diritto neerlandese.
Fatti e procedimento principale
K aveva soggiornato nei Paesi Bassi dal 1995 al 2015 con un permesso rilasciato per ricongiungimento con il coniuge. Dopo aver chiesto la trasformazione del titolo in un permesso di prosecuzione del soggiorno, la sua domanda è stata respinta perché non aveva superato l’esame di integrazione civica né ottenuto esonero o dispensa. Il segretario di Stato ha inoltre revocato con effetto retroattivo il precedente permesso, ritenendo venuta meno la convivenza con il coniuge.
Successivamente, in sede di appello, è emerso che K aveva tentato più volte di superare l’esame e aveva seguito corsi di integrazione per oltre 600 ore; ciò ha portato il segretario di Stato a rilasciarle un permesso autonomo dal 20 aprile 2017, pur mantenendo la revoca retroattiva del titolo precedente. Il giudice del rinvio ha quindi chiesto alla Corte se il requisito di integrazione civica sia compatibile con l’articolo 15 della direttiva.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 15, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2003/86/CE;
- l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale.
La normativa neerlandese prevedeva che, per ottenere un permesso di soggiorno a tempo determinato per motivi umanitari non temporanei, lo straniero dovesse aver soggiornato per cinque anni in qualità di familiare di un titolare di diritto di soggiorno permanente e, inoltre, aver superato l’esame di integrazione civica o aver conseguito un titolo equipollente, salvo esonero o disapplicazione per manifesta ingiustizia.
Questione pregiudiziale
Il Raad van State ha domandato se l’articolo 15, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2003/86/CE osti a una disposizione nazionale che consente di respingere una domanda di permesso di soggiorno autonomo, presentata da uno straniero che ha soggiornato legalmente da oltre cinque anni per ricongiungimento familiare, per il solo fatto che non ha soddisfatto i requisiti di integrazione imposti dal diritto nazionale.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE, dopo un massimo di cinque anni di soggiorno il coniuge, il partner non coniugato o il figlio divenuto maggiorenne hanno diritto, su domanda, a un permesso di soggiorno autonomo. L’articolo 15, paragrafo 4, precisa però che i requisiti per il rilascio e la durata di tale permesso sono stabiliti dalla legislazione nazionale.
Da ciò la Corte ricava che gli Stati membri possono subordinare il rilascio del permesso autonomo a determinate condizioni, purché tali condizioni rispettino i limiti imposti dal diritto dell’Unione. In particolare, viene confermato che non è escluso che un esame di integrazione civica, vertente sulla lingua e sulla società dello Stato membro, possa costituire una condizione legittima.
Tuttavia, la Corte sottolinea che il requisito non può andare oltre quanto necessario per perseguire l’obiettivo di facilitare l’integrazione dei cittadini di paesi terzi. Per questo il giudice nazionale deve verificare, alla luce della giurisprudenza precedente richiamata, che:
- le conoscenze richieste siano di livello elementare;
- il sistema non impedisca il rilascio del permesso a chi abbia dimostrato volontà e sforzi seri per superare l’esame;
- siano considerate le circostanze individuali particolari;
- i costi dell’esame non siano eccessivi.
La Corte richiama altresì che elementi come età, livello di istruzione, situazione finanziaria e condizioni di salute devono poter giustificare un’esenzione o un adattamento del requisito, quando rendano irragionevole pretendere il superamento dell’esame.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che l’articolo 15, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2003/86/CE non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale che consente di respingere la domanda di permesso di soggiorno autonomo per mancato superamento di un esame di integrazione civica. La compatibilità è però subordinata alla condizione che le modalità concrete dell’obbligo non superino quanto necessario per l’obiettivo di integrazione, verifica rimessa al giudice del rinvio.
Principio affermato
Il rilascio del permesso di soggiorno autonomo dopo cinque anni di soggiorno per ricongiungimento familiare può essere subordinato a un esame di integrazione civica, ma solo entro limiti di proporzionalità rigorosi e con adeguate esenzioni e valutazioni individuali.
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