Corte di giustizia, Sentenza C-684/16
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 novembre 2018. — Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV contro Tetsuji Shimizu. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Organizzazione dell’orario di lavoro – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 7 – Diritto alle ferie annuali retribuite – Normativa nazionale che prevede la perdita delle ferie annuali retribuite non godute e dell’indennità finanziaria per tali ferie se il lavoratore non ha formulato una richiesta di ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 7 – Obbligo d’interpretazione conforme del diritto nazionale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 31, paragrafo 2 – Invocabilità nell’ambito di una controversia tra privati. — Causa C-684/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato incompatibile con il diritto dell’Unione una regola nazionale che fa scadere automaticamente le ferie annuali retribuite non godute se il lavoratore non le ha richieste, senza verificare se il datore di lavoro abbia effettivamente creato le condizioni per la loro fruizione. Ha precisato che il datore di lavoro deve agire con diligenza, informando e invitando il lavoratore a prendere le ferie, mentre la semplice inerzia di quest’ultimo non basta, da sola, a far perdere il diritto. In una controversia tra privati, l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta consente al giudice nazionale di disapplicare la normativa interna contrastante e di riconoscere l’indennità per ferie non godute alla cessazione del rapporto.
Ferie annuali retribuite: una normativa nazionale non può far perdere automaticamente il diritto per mancata richiesta del lavoratore, se il datore di lavoro non ha previamente messo il lavoratore in condizione di esercitarlo; nelle controversie tra privati può operare direttamente l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta.
La questione giuridica
Se l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta ostino a una norma nazionale che prevede la perdita delle ferie annuali retribuite non godute e della relativa indennità alla fine del periodo di riferimento quando il lavoratore non abbia presentato domanda di ferie, senza imporre al datore di lavoro di fissare unilateralmente le ferie o, quantomeno, di garantire concretamente che il lavoratore sia in condizione di fruirne; e, in caso di controversia tra privati, se tali disposizioni possano essere invocate per disapplicare la normativa nazionale.
Principio di diritto
L’articolo 7 della direttiva 2003/88 e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta ostano a una normativa nazionale che faccia decadere automaticamente le ferie annuali retribuite maturate e la corrispondente indennità di fine rapporto per il solo fatto che il lavoratore non abbia chiesto di fruirne, se il datore di lavoro non dimostra di averlo previamente e concretamente posto in condizione di esercitare il diritto, anche mediante adeguata informazione. Se invece il datore di lavoro prova che il lavoratore, consapevolmente e liberamente, ha rinunciato alle ferie dopo essere stato messo in condizione di goderne, la perdita del diritto e dell’indennità è compatibile con il diritto UE. Nelle controversie tra privati, la direttiva non può essere invocata direttamente contro un altro privato, ma l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, in quanto diritto fondamentale incondizionato e sufficiente, impone al giudice nazionale di disapplicare la normativa interna incompatibile e di assicurare il pagamento dell’indennità dovuta.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2003/88/CE
- Articolo 7 della direttiva 2003/88/CE
- Articolo 17 della direttiva 2003/88/CE
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 31, paragrafo 2, della Carta
- Articolo 52, paragrafo 1, della Carta
- Articolo 6, paragrafo 1, TUE
- Articolo 288, terzo comma, TFUE
- Articolo 151 TFUE
Ferie annuali retribuite e decadenza automatica per mancata richiesta
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesarbeitsgericht in materia di ferie annuali retribuite e di indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro. La Corte è stata chiamata a verificare la compatibilità con l’articolo 7 della direttiva 2003/88 e con l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta di una disciplina nazionale che faceva perdere automaticamente le ferie non godute se il lavoratore non ne aveva chiesto la fruizione nel periodo di riferimento.
Fatti e procedimento principale
Il sig. Tetsuji Shimizu, ex dipendente della Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV, chiedeva il pagamento di un’indennità per 51 giorni di ferie annuali retribuite non godute relativi agli anni 2012 e 2013. Il datore di lavoro lo aveva invitato a prendere le ferie prima della cessazione del rapporto, ma il lavoratore non aveva fruito integralmente delle giornate maturate. I giudici di merito avevano accolto la domanda del lavoratore, mentre il datore di lavoro aveva proposto ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto l’articolo 7 della direttiva 2003/88, che garantisce a ogni lavoratore almeno quattro settimane di ferie annuali retribuite e consente la sostituzione con indennità finanziaria solo in caso di fine del rapporto di lavoro. Viene inoltre richiamato l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, che riconosce il diritto di ogni lavoratore a ferie annuali retribuite, nonché l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta sul regime delle limitazioni ai diritti fondamentali.
Sul piano nazionale, la questione nasceva dall’articolo 7 del Bundesurlaubsgesetz, interpretato nel senso che le ferie vanno fruite nell’anno di riferimento e si estinguono se il lavoratore non le richiede, salvo limitate eccezioni.
Questioni pregiudiziali
Il giudice tedesco chiedeva, in sostanza:
- se la direttiva 2003/88 e la Carta ostino a una normativa che subordina il mantenimento del diritto alle ferie alla previa richiesta del lavoratore, senza obbligare il datore di lavoro a fissare unilateralmente le ferie;
- se, in caso di risposta affermativa, lo stesso principio valga anche nei rapporti tra privati.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
La Corte ricorda che il diritto alle ferie annuali retribuite è un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione, espressamente sancito dalla Carta. Tale diritto mira a consentire al lavoratore il riposo e il recupero della salute, e non può essere interpretato in modo restrittivo.
La Corte afferma che gli Stati membri possono certamente disciplinare le modalità di esercizio del diritto alle ferie, anche prevedendo la perdita del diritto allo scadere del periodo di riferimento o di riporto, ma solo se il lavoratore ha effettivamente avuto la possibilità di esercitarlo. Ne consegue che non è compatibile con l’articolo 7 una perdita automatica fondata esclusivamente sul mancato inoltro di una domanda di ferie.
Il datore di lavoro non è tenuto a imporre al lavoratore la fruizione delle ferie, ma deve assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare il diritto. In particolare, deve invitarlo, se necessario formalmente, a fruire delle ferie e informarlo in modo accurato e tempestivo che, in difetto, esse andranno perse. L’onere della prova incombe sul datore di lavoro.
Se il datore di lavoro non dimostra di aver adottato tutta la diligenza necessaria, la perdita automatica delle ferie e della relativa indennità viola l’articolo 7, paragrafi 1 e 2. Se invece prova che il lavoratore ha deliberatamente rinunciato alle ferie pur essendo stato messo in condizione di prenderle, la perdita del diritto è ammissibile.
Ragionamento sulla Carta e sui rapporti tra privati
La Corte afferma che l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta è applicabile alla controversia, poiché la normativa nazionale costituiva attuazione della direttiva 2003/88. Tale disposizione, in quanto espressione di un principio essenziale del diritto sociale dell’Unione, ha carattere imperativo e incondizionato e può essere invocata in giudizio anche in una controversia tra un lavoratore e un datore di lavoro privato.
Di conseguenza, se la normativa nazionale non può essere interpretata in modo conforme al diritto dell’Unione, il giudice nazionale deve disapplicarla e assicurare la tutela del diritto fondamentale alle ferie annuali retribuite e dell’indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto.
La Corte distingue così tra la direttiva, che non può di per sé creare obblighi a carico di un privato in un litigio orizzontale, e la Carta, la cui disposizione dell’articolo 31, paragrafo 2, può invece fondare direttamente la tutela del lavoratore anche contro un datore di lavoro privato.
Dispositivo
La Corte risponde che:
- l’articolo 7 della direttiva 2003/88 e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta ostano a una normativa nazionale che comporti la perdita automatica delle ferie annuali retribuite e dell’indennità sostitutiva per il solo fatto che il lavoratore non abbia presentato richiesta, senza verifica preventiva che sia stato messo in condizione di fruirne;
- se l’interpretazione conforme è impossibile, il giudice nazionale deve disapplicare la normativa interna anche in una controversia tra privati, quando il datore di lavoro non dimostri di aver adempiuto al proprio obbligo di diligenza.
Principi pratici per l’operatore
Per i professionisti, la sentenza segnala che il datore di lavoro non può limitarsi a rimanere passivo in attesa di una richiesta del dipendente: deve documentare inviti, informazioni e condizioni concrete di fruizione delle ferie. In mancanza, alla cessazione del rapporto il lavoratore conserva il diritto all’indennità per ferie non godute, anche se non ha presentato domanda formale nel periodo di riferimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 6 nov 2018Tribunale, Ordinanza T-717/17
- Sentenza · 6 nov 2018Corte di giustizia, Sentenza C-569/16
- Sentenza · 6 nov 2018Corte di giustizia, Sentenza C-619/16
- Sentenza · 6 nov 2018Corte di giustizia, Sentenza C-622/16
- Sentenza · 7 nov 2018Corte di giustizia, Sentenza C-544/17
- Sentenza · 7 nov 2018Corte di giustizia, Sentenza C-484/17
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →