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Sentenza

Sentenza n. 340/2026 - Brescia, Sezione 1

per l'annullamento a) della comunicazione Agea 4.10.2022, prot. n. AGEA.AGA.2022.35270, avente ad oggetto: “Regime delle quote latte – esecuzione sentenza/e dell'Autorità Giudiziaria. Ricalcolo del prelievo supplementare imputato”, con i relativi allegati, riferita al periodo 2002/2003, inviata alla ricorrente a mezzo PEC in data 6.10.2022; b) di tutti gli altri atti antecedenti, presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quelli impugnati, anche se allo stato non conosciuti, ivi compresi gli atti amministrativi assunti dall'Agea per il conteggio dei quantitativi di latte assoggettati a prelievo, per la compensazione e la ridistribuzione del prelievo in eccesso e in ogni caso per l'accertamento dell'illegittimità dell'imputazione del prelievo supplementare da parte dell'Agea per il periodo a partire dal 1995/96 fino al 2008/09, con il conseguente obbligo dell'Agea di provvedere alla rideterminazione del prelievo supplementare relativo al predetto arco temporale;

Giustizia amministrativa202201126

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione Agea di ricalcolo del prelievo supplementare relativo al periodo 2002/2003, adottata in esecuzione di sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (agenzia amministrativa)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la comunicazione Agea del 4 ottobre 2022, con la quale era stato ricalcolato il prelievo supplementare imputato per il periodo 2002/2003, nonché gli atti presupposti e connessi relativi al conteggio dei quantitativi di latte, alla compensazione e alla ridistribuzione del prelievo. Ha inoltre chiesto l’accertamento dell’illegittimità dell’imputazione del prelievo supplementare per il periodo dal 1995/1996 al 2008/2009 e la conseguente rideterminazione da parte di Agea. Il provvedimento era stato adottato in esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea nelle cause C-348/18, C-46/18 e C-377/19. Nel corso del giudizio, il legislatore ha introdotto l’art. 10-bis del d.l. n. 69/2023, convertito dalla l. n. 103/2023, disciplinando una nuova rideterminazione del prelievo supplementare e stabilendo che le comunicazioni di ricalcolo già notificate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione fossero prive di effetto e sostituite da quelle emesse secondo i nuovi criteri.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. L’art. 10-bis del d.l. n. 69/2023, convertito dalla l. n. 103/2023, ha imposto ad Agea una nuova rideterminazione del prelievo supplementare secondo parametri, criteri e modalità legislativamente stabiliti e ha previsto che le comunicazioni di ricalcolo già notificate prima dell’11 agosto 2023 fossero prive di effetto e sostituite da nuovi atti. Poiché la comunicazione impugnata era stata adottata prima di tale data, essa è stata annullata e, comunque, resa legislativamente priva di effetto. È quindi venuto meno l’interesse attuale alla decisione di annullamento. Nulla sulle spese, poiché Agea non si è costituita in giudizio.

Norme richiamate

  • art. 10-bis d.l. n. 69/2023, convertito dalla l. n. 103/2023

    La norma [...] ha previsto infine che tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall’Agea prima della data di entrata in vigore della legge di conversione sono prive di effetto e sostituite da quelle emesse ai sensi dei commi 2 e 3.

    La disposizione impone una nuova rideterminazione del prelievo supplementare secondo i parametri legislativi e priva di effetto le comunicazioni di ricalcolo già notificate prima dell’11 agosto 2023, determinando il venir meno dell’interesse alla loro impugnazione.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale relativa alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato; il testo non ne sviluppa ulteriormente l’interpretazione.

Massime di principio

  • Quando una sopravvenuta disposizione legislativa priva espressamente di effetto l’atto amministrativo impugnato e ne prevede la sostituzione con un nuovo atto, viene meno l’interesse attuale alla decisione di annullamento e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta inefficacia legislativa dell’atto impugnato non comporta automaticamente una decisione di merito sulla sua originaria legittimità: se l’interesse alla pronuncia viene meno, il giudizio si definisce con una declaratoria di improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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