Cassazione Civile, Ordinanza n. 23508/2023 del 02/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di scioglimento di comunione ereditaria tra fratelli, dopo la morte dei genitori. La sorella conveniva in giudizio il fratello chiedendo la divisione dell'asse paterno e sostenendo che alcuni beni immobili e somme di denaro dovessero essere ricompresi nella massa ereditaria, anche perché l'ascendente aveva compiuto in vita attribuzioni liberali in favore del figlio, tra cui una donazione indiretta di immobili formalmente intestati alla nuora ma, secondo l'attrice, acquistati con denaro del de cuius. Il convenuto contestava la ricostruzione della massa e chiedeva a sua volta di considerare beni relativi anche alla successione materna e la simulazione di talune cointestazioni bancarie. Il Tribunale accertava la donazione indiretta di immobili e la nullità per difetto di forma di altre donazioni, poi procedeva alla divisione. In appello il fratello contestava soprattutto: 1) l'utilizzabilità della scrittura manoscritta del de cuius rispetto agli atti notarili di acquisto; 2) la qualificazione giuridica come donazione indiretta dell'immobile anziché del denaro; 3) la mancata detrazione delle migliorie asseritamente apportate dal donatario; 4) il criterio di liquidazione delle spese di lite sul valore dell'intera massa e non della sola quota controversa. In cassazione deduceva violazione degli artt. 116 c.p.c., 2699 e 2700 c.c., 737 e 809 c.c., 737 e 748 c.c. e 91 c.p.c., oltre alle norme tariffarie richiamate, sostenendo che la Corte d'appello avesse attribuito valore decisivo a una prova atipica, ignorato la fede privilegiata degli atti pubblici, erroneamente individuato l'oggetto della liberalità e omesso la detrazione delle migliorie e il corretto valore della causa ai fini delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti e quattro i motivi del ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la censura investiva in realtà la valutazione delle prove e non una vera violazione dell'art. 116 c.p.c.; ha affermato inoltre che l'atto pubblico fa piena prova solo dei fatti attestati dal pubblico ufficiale e non della veridicità intrinseca delle dichiarazioni delle parti. Ha respinto il secondo motivo confermando che, quando il denaro è dato con il preciso scopo di acquistare un bene poi intestato ad altro soggetto, la liberalità riguarda il bene immobile e non il denaro, con conseguente collazione dell'immobile e stima alla data di apertura della successione come piena proprietà. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi: mancava non solo la prova delle migliorie, ma anche la prova della loro entità, del costo e della persistenza al momento dell'apertura della successione, oltre alla tempestiva eccezione processuale. Ha infine respinto il quarto motivo ritenendo corretto, nel caso concreto, assumere come valore della causa l'intera massa ereditaria, poiché la controversia investiva non soltanto la quota, ma l'ampliamento della massa e la ricostruzione delle somme e dei beni da dividere. Sono state poste a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 116 c.p.c.
La censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando è soggetta a regola legale; non basta lamentare una diversa ponderazione delle prove.
art. 115 c.p.c.
La violazione si configura solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o utilizzate d'ufficio fuori dei casi consentiti; non quando valuta diversamente le prove ritualmente acquisite.
art. 2699 c.c.
Richiamato per contestare la fede probatoria dell'atto pubblico; la Corte precisa che tale fede riguarda i fatti attestati dal pubblico ufficiale, non la veridicità delle dichiarazioni delle parti.
art. 2700 c.c.
L'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico non si estende al contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese dalle parti, che possono essere contestate con prova contraria nei limiti di legge.
art. 737 c.c.
In materia di collazione, se la liberalità è stata realizzata mediante denaro destinato specificamente all'acquisto di un immobile, il conferimento ha ad oggetto l'immobile e non il denaro.
art. 748 c.c.
La richiesta di detrazione delle migliorie non può essere accolta senza specifica deduzione e prova della loro esecuzione, consistenza, costo e permanenza al momento rilevante.
art. 809 c.c.
Richiamato per inquadrare le liberalità indirette e la loro assoggettabilità alle regole in tema di collazione, nei limiti compatibili con la natura dell'atto.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza; nel caso concreto è stato corretto porle in relazione al valore dell'intera massa, perché la lite investiva l'intero compendio da dividere.
d.m. n. 55/2014, art. 5
Nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente nei giudizi di divisione si guarda alla quota, ma se la controversia interessa anche la massa da dividere si ha riguardo a quest'ultima.
d.m. n. 127/2004, art. 6
Citato a supporto del criterio, nei giudizi divisori, del valore della quota in contestazione, salvo che la controversia investa l'intera massa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Dalla rigetto del ricorso deriva l'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Introduce il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 relativo all'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se si allega l'uso di prove non ritualmente acquisite o l'attribuzione a una prova di un valore probatorio diverso da quello previsto dalla legge; non è sufficiente contestare la valutazione comparativa delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di merito.
- L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza dell'atto dal pubblico ufficiale e dei fatti da questi attestati come avvenuti in sua presenza, ma non della veridicità intrinseca delle dichiarazioni delle parti, che possono essere contestate con prova contraria.
- In tema di collazione, se il disponente fornisce denaro con il preciso e univoco fine dell'acquisto di un immobile intestato a un terzo, la liberalità ha ad oggetto l'immobile acquistato e non il denaro, con conseguente conferimento del bene nella massa ereditaria.
- Ai fini della collazione, la stima del bene donato va effettuata al momento dell'apertura della successione; se l'usufrutto del donante si estingue con la morte, il bene deve essere considerato in piena proprietà.
- La detrazione del valore delle migliorie apportate dal donatario richiede specifica allegazione e prova dell'esecuzione, del costo e della persistenza delle opere al momento rilevante, non essendo sufficiente un generico richiamo a lavori eseguiti in passato.
- Nel giudizio di divisione, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese può essere riferito all'intera massa da dividere quando la controversia non riguarda solo la quota, ma investe la ricostruzione e l'ampliamento dell'asse da dividere.
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