Sentenza n. 4605/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva respinto l'impugnazione del diniego di iscrizione nella white list e dei conseguenti provvedimenti di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'autotrasporto, cancellazione dall'Albo degli Autotrasportatori ed eliminazione dal Registro Elettronico Nazionale
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa autotrasporto)
Prevale il privato
La controversia
La società aveva impugnato il diniego prefettizio di iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché, con motivi aggiunti, i provvedimenti consequenziali adottati dalla Regione Campania e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in ragione della perdita del requisito morale. Il TAR aveva ritenuto legittima la prognosi prefettizia, fondata sulla struttura proprietaria della società, sui rapporti con la società controllante già destinataria di interdittive antimafia e sui legami familiari con soggetti condannati per reati connessi al traffico illecito di rifiuti. In appello la società ha dedotto: violazione e falsa applicazione del codice antimafia e omessa considerazione dell'annullamento di precedenti interdittive e delle valutazioni del giudice penale sulla risalenza e sulla non gravità mafiosa dei fatti; illegittimità dell'informativa a cascata, derivata da un'interdittiva emessa nei confronti della capogruppo e successivamente annullata; nullità della sentenza per motivazione apparente e difetto di istruttoria, per mancato confronto con i provvedimenti del Tribunale di Napoli - Sezione misure di prevenzione; erroneo rigetto della richiesta di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis del d.lgs. n. 159 del 2011; illegittimità derivata dei provvedimenti consequenziali di revoca e cancellazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto congiuntamente i primi quattro motivi di appello, ritenendo viziati per difetto di istruttoria e motivazione il diniego prefettizio e la valutazione del rischio infiltrativo. La Prefettura aveva richiamato essenzialmente le ragioni poste a fondamento delle interdittive adottate nei confronti della società capogruppo, senza considerare adeguatamente le successive vicende giudiziarie e gli elementi favorevoli emersi nel controllo giudiziario di altre società del gruppo. In particolare, il Prefetto avrebbe dovuto confrontarsi con la revoca del controllo giudiziario della capogruppo, fondata su relazioni positive dell'amministratore giudiziario e sull'assenza di irregolarità o sospetti nella gestione, con la precedente qualificazione della contiguità come sfumata, remota e circoscritta, nonché con il rigetto di una successiva istanza di controllo giudiziario per carenza del pericolo di condizionamento mafioso. Le decisioni del giudice della prevenzione non hanno efficacia vincolante automatica, ma impongono al Prefetto una valutazione specifica, aggiornata e criticamente motivata della loro incidenza, spiegando perché il rischio infiltrativo sarebbe ancora attuale oppure indicando elementi nuovi e contrari. Il medesimo obbligo riguarda le relazioni dell'amministratore giudiziario e la possibilità di ricorrere a misure meno afflittive, quali la prevenzione collaborativa. Poiché i provvedimenti di revoca e cancellazione erano vincolati all'efficacia del diniego di iscrizione nella white list, è stato accolto anche il quinto motivo per illegittimità derivata. L'appello è stato quindi accolto, la sentenza del TAR è stata riformata e tutti i provvedimenti impugnati in primo grado sono stati annullati, ferme le successive determinazioni dell'Amministrazione in sede di riedizione del potere. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011
comunicazione di avvio del procedimento
La disposizione è richiamata in relazione all'annullamento di una precedente interdittiva della società capogruppo per difetto della comunicazione di avvio del procedimento.
art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011
Le valutazioni del giudice della prevenzione e gli esiti del controllo giudiziario, pur non essendo automaticamente vincolanti per il Prefetto, devono essere considerati nell'istruttoria e nella motivazione dell'interdittiva, con specifica spiegazione dell'eventuale permanenza del rischio infiltrativo.
art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011
misure di prevenzione collaborativa
L'Amministrazione deve valutare anche la possibilità di applicare misure meno afflittive quando gli elementi emersi nel percorso di controllo giudiziario attenuino il rischio di infiltrazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
oscuramento delle generalità
La norma è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati
La disposizione è richiamata, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, per disporre l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando il rischio di infiltrazione mafiosa è desunto principalmente dai rapporti societari con un'impresa già destinataria di interdittive, il Prefetto deve considerare anche le successive vicende giudiziarie riguardanti la società collegata e le altre società del gruppo, senza potersi limitare a richiamare gli elementi storici posti a fondamento delle precedenti interdittive.
- Le pronunce del giudice della prevenzione e gli esiti del controllo giudiziario, pur non avendo efficacia vincolante automatica né di giudicato nel procedimento interdittivo, costituiscono elementi istruttori qualificati che il Prefetto non può ignorare; qualora intenda confermare il rischio infiltrativo deve spiegare specificamente perché esso sia ancora attuale oppure quali nuovi elementi lo dimostrino.
- Le conclusioni positive dell'amministratore giudiziario e la chiusura del controllo giudiziario devono essere sottoposte a una valutazione critica e aggiornata, anche mediante l'acquisizione e l'esame delle relazioni periodiche, al fine di verificare se i fattori di condizionamento siano stati superati o persistano.
- L'istruttoria prefettizia deve ponderare l'incidenza del percorso di controllo giudiziario anche sulla possibilità di applicare misure meno afflittive, come la prevenzione collaborativa, quando il rischio infiltrativo risulti attenuato.
- Il Prefetto può discostarsi dalle valutazioni favorevoli espresse dal giudice della prevenzione, ma deve raccordare gli eventuali elementi contrari con la storia complessiva dell'impresa, con il percorso compiuto durante il controllo giudiziario e con una motivazione non autoreferenziale, completa e logicamente verificabile.
- Quando i provvedimenti di revoca o cancellazione da autorizzazioni e albi sono adottati esclusivamente quale conseguenza della perdita del requisito derivante da un'interdittiva antimafia, l'annullamento dell'interdittiva presupposta comporta l'illegittimità derivata dei provvedimenti consequenziali.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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