Ordinanza n. 173/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento PG 164476 del 9 marzo 2026, con il quale è stata dichiarata l’inefficacia della SCIA ordinaria PG 945161/2025, concernente il cambio di destinazione d’uso, da B3 ad A di 14 unità immobiliari site in Bologna, alla via Stendhal n. 18, nonché di ogni atto connesso, presupposto e comunque consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale che ha dichiarato l'inefficacia della SCIA relativa al cambio di destinazione d'uso da B3 ad A di 14 unità immobiliari
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Bologna ha dichiarato l'inefficacia della SCIA presentata per il cambio di destinazione d'uso di 14 unità immobiliari, chiedendone incidentalmente la sospensione cautelare. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente esposti i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il giudice rileva tuttavia che la ricorrente era stata informata, già il 3 gennaio 2026, dell'avvio del procedimento volto alla dichiarazione di inefficacia della SCIA e che, per il medesimo intervento, aveva già presentato una CILA poi dichiarata inefficace per contrasto con l'azione 2.1d del PUG. Nonostante la pendenza del procedimento, la società aveva avviato le vendite e assunto impegni con potenziali acquirenti.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto insussistenti i presupposti per la sospensione, valorizzando anzitutto la natura meramente economica delle pretese sottese alla controversia. Ha inoltre considerato che la ricorrente, al momento dell'avvio delle vendite, era consapevole del procedimento di dichiarazione di inefficacia della SCIA e avrebbe dovuto attendere prudenzialmente l'esito formale prima di assumere impegni con i potenziali acquirenti. La precedente dichiarazione di inefficacia della CILA per contrasto con il PUG ha ulteriormente inciso sulla valutazione cautelare. Nel bilanciamento proprio della fase cautelare, è stato ritenuto prevalente l'interesse pubblico al mantenimento della situazione attuale inalterata. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti delle misure cautelari collegiali; il giudice ne ha escluso l'accoglimento in ragione della natura economica delle pretese, della consapevolezza della ricorrente circa il procedimento in corso e della prevalenza dell'interesse pubblico al mantenimento della situazione esistente.
Massime di principio
- In sede cautelare, la natura esclusivamente economica del pregiudizio allegato può concorrere a escludere la sospensione dell'atto impugnato, soprattutto quando il danno sia suscettibile di reintegrazione o compensazione patrimoniale.
- La parte che, essendo stata informata dell'avvio di un procedimento potenzialmente impeditivo dell'attività progettata, inizi comunque a vendere o ad assumere impegni con terzi prima della conclusione del procedimento, non può fondare con particolare forza la domanda cautelare sulle conseguenze economiche delle proprie scelte.
- La precedente dichiarazione di inefficacia di un titolo edilizio relativo al medesimo intervento costituisce elemento rilevante nella ponderazione cautelare degli interessi.
- Nel bilanciamento cautelare, l'interesse pubblico al mantenimento della situazione attuale può prevalere sull'interesse economico del privato quando l'attività privata sia stata intrapresa nella consapevolezza della pendenza del procedimento amministrativo.
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