Regolamento (UE) 2021/917
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/917 della Commissione del 7 giugno 2021 che approva le sostanze attive a basso rischio virus del mosaico del pepino, ceppo UE, isolato blando Abp1 e virus del mosaico del pepino, ceppo CH2, isolato blando Abp2, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva due sostanze attive virali impiegate in prodotti fitosanitari, qualificandole come sostanze attive a basso rischio ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. L’approvazione è subordinata a condizioni specifiche, in particolare limiti di purezza legati alla presenza di nicotina e cautele nella fabbricazione e nell’impiego. L’atto aggiorna inoltre l’elenco delle sostanze attive approvate contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Le nuove approvazioni decorrono dal 28 giugno 2021 e scadono il 28 giugno 2036.
Approvazione, come sostanze attive a basso rischio, dei ceppi blandi del virus del mosaico del pepino Abp1 e Abp2 e aggiornamento dell’elenco UE delle sostanze attive approvate in materia di prodotti fitosanitari.
Ambito di applicazione
Si applica all’approvazione a livello dell’Unione delle sostanze attive "virus del mosaico del pepino, ceppo UE, isolato blando Abp1" e "virus del mosaico del pepino, ceppo CH2, isolato blando Abp2", ai fini dell’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Riguarda gli operatori del settore fitosanitario, i fabbricanti e gli Stati membri nelle procedure di autorizzazione e di valutazione dei prodotti contenenti tali sostanze; si applica negli Stati membri dell’UE ed è direttamente applicabile. Restano ferme le condizioni specifiche di approvazione e le cautele per operatori e lavoratori indicate negli allegati; il regolamento modifica inoltre l’elenco delle sostanze attive approvate del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Approvazione delle sostanze attive a basso rischio Abp1 e Abp2
Il regolamento approva, nell’ambito del sistema UE dei prodotti fitosanitari, due sostanze attive costituite da ceppi blandi del virus del mosaico del pepino: il ceppo UE isolato blando Abp1 e il ceppo CH2 isolato blando Abp2. L’atto si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009 e recepisce l’esito favorevole della procedura di valutazione scientifica e di revisione tra pari svolta dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e dallo Stato membro relatore.
La Commissione afferma che, per gli impieghi rappresentativi esaminati, i criteri di approvazione dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 risultano soddisfatti e che le due sostanze possono essere qualificate come sostanze attive a basso rischio ai sensi dell’articolo 22. Il regolamento evidenzia inoltre che i ceppi presentano un rischio basso per esseri umani, animali e ambiente, anche in considerazione della specificità dell’infezione per alcune piante della famiglia delle Solanaceae e dell’assenza di segnalazioni in altri organismi.
Procedura di valutazione e base normativa
La domanda di approvazione è stata presentata il 27 novembre 2017 da Abiopep Plant Health S.L. alla Spagna ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il 15 febbraio 2018 la Spagna, quale Stato membro relatore, ha comunicato l’ammissibilità della domanda ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3. Successivamente, il 22 luglio 2019 lo Stato membro relatore ha trasmesso alla Commissione e all’EFSA un progetto di rapporto di valutazione sulla probabilità che le sostanze soddisfacessero i criteri di approvazione.
L’EFSA ha operato ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, e il 22 ottobre 2019 ha trasmesso le proprie conclusioni a richiedente, Stati membri e Commissione. Il 25 gennaio 2021 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi una relazione di esame e un progetto di regolamento, concedendo al richiedente la possibilità di formulare osservazioni.
Condizioni specifiche di approvazione
L’approvazione è subordinata alle condizioni tecniche riportate negli allegati. Per entrambe le sostanze la denominazione IUPAC è indicata come non pertinente. Vengono fissati limiti massimi di impurezza per la nicotina nella materia tecnica e nel prodotto antiparassitario microbico:
- per Abp1: massimo 0,005 mg/l in Abp1 TK e 3,87 x 10-5 mg/kg nel microbial pest control product;
- per Abp2: massimo 0,007 mg/l in Abp2 TK e 3,87 x 10-5 mg/kg nel microbial pest control product.
È specificato che la presenza di nicotina deriva dal metodo di produzione, poiché il microrganismo è prodotto in piante di pomodoro. La data di approvazione indicata negli allegati è il 28 giugno 2021, mentre la scadenza dell’approvazione è fissata al 28 giugno 2036.
Precauzioni per Stati membri, operatori e lavoratori
Nel valutare i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze approvate, gli Stati membri devono applicare i principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, tenendo conto delle conclusioni della relazione di esame, in particolare delle appendici I e II.
Il regolamento richiede una particolare attenzione a due profili:
- il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e il controllo di qualità del produttore durante la fabbricazione, al fine di rispettare i limiti di contaminazione microbiologica indicati nel documento di lavoro SANCO/12116/2012;
- la protezione di operatori e lavoratori, considerando che i microrganismi sono potenziali sensibilizzanti e richiedendo adeguati dispositivi di protezione individuale.
Le condizioni d’impiego devono includere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.
Modifica dell’elenco delle sostanze attive approvate
L’articolo 2 modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che contiene l’elenco delle sostanze attive approvate. L’allegato II del regolamento inserisce in particolare le nuove voci 29 e 30 nella parte D dell’allegato, corrispondenti rispettivamente ad Abp1 e Abp2, con le condizioni di approvazione e le specifiche tecniche riportate nell’allegato I.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente previsto che esso sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Approvazione delle sostanze attive
L’articolo 1 approva il virus del mosaico del pepino, ceppo UE, isolato blando Abp1, e il virus del mosaico del pepino, ceppo CH2, isolato blando Abp2, alle condizioni stabilite nell’allegato I. La Commissione fonda l’approvazione sull’esito positivo della valutazione ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e le qualifica come sostanze attive a basso rischio ai sensi dell’articolo 22 del medesimo regolamento.
Condizioni specifiche di approvazione e limiti di purezza
Per entrambe le sostanze è indicato che la denominazione IUPAC non è pertinente. Sono fissati limiti per l’impurezza nicotina: per Abp1 non oltre 0,005 mg/l nella materia tecnica e 3,87 x 10-5 mg/kg nel prodotto antiparassitario microbico; per Abp2 non oltre 0,007 mg/l nella materia tecnica e 3,87 x 10-5 mg/kg nel prodotto antiparassitario microbico. È precisato che la presenza di nicotina nelle piante di pomodoro e il fatto che l’agente sia prodotto in tali piante rendono tale presenza una conseguenza del metodo di produzione.
Precauzioni per la valutazione e l’impiego
Nell’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tener conto della relazione di esame e prestare particolare attenzione al mantenimento rigoroso delle condizioni ambientali e al controllo di qualità durante la fabbricazione, per rispettare i limiti di contaminazione microbiologica richiamati nel documento di lavoro SANCO/12116/2012. Devono inoltre essere protetti operatori e lavoratori, considerando i microrganismi come potenziali sensibilizzanti e prevedendo adeguati dispositivi di protezione individuale; le condizioni d’impiego devono comprendere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L’articolo 2 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 conformemente all’allegato II del regolamento, inserendo le nuove voci 29 e 30 nell’allegato, parte D, con le medesime condizioni di approvazione e specifiche tecniche indicate nell’allegato I.
Decorrenza e durata dell’approvazione
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In allegato, la data di approvazione per entrambe le sostanze è fissata al 28 giugno 2021 e la scadenza dell’approvazione al 28 giugno 2036.
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