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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/977

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/977 della Commissione del 7 giugno 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1844 per quanto riguarda modifiche amministrative relative all’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi «BPF_Iodine_VET» (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0977

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in via amministrativa l’autorizzazione dell’Unione già rilasciata alla famiglia di biocidi "BPF_Iodine_VET". La Commissione recepisce il parere dell’ECHA, che qualifica le modifiche come modifiche amministrative ai sensi del regolamento biocidi e conferma il permanere delle condizioni di autorizzazione. L’atto sostituisce integralmente l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1844 con un nuovo sommario delle caratteristiche della famiglia di biocidi, comprensivo di otto meta SPC e di numerosi prodotti commerciali. L’uso autorizzato resta concentrato sull’igiene veterinaria, con prescrizioni dettagliate su impiego, diluizione, DPI, primo soccorso, smaltimento e conservazione.

Modifica amministrativa dell’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi "BPF_Iodine_VET", con aggiornamento del relativo sommario delle caratteristiche.

Ambito di applicazione

Si applica alla famiglia di biocidi "BPF_Iodine_VET" autorizzata a livello unionale con numero EU-0020540-0000, commercializzata e utilizzata nel settore dell’igiene veterinaria (tipo di prodotto 03), in particolare per la disinfezione di tettarelle e di superfici dure nelle stalle. La modifica riguarda aggiornamenti amministrativi dell’autorizzazione esistente, inclusi i nomi dei fabbricanti, alcune denominazioni commerciali dei prodotti, e le informazioni di composizione e uso contenute nei meta SPC. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica amministrativa dell’autorizzazione UE per la famiglia di biocidi "BPF_Iodine_VET"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/977 della Commissione interviene sull’autorizzazione dell’Unione già rilasciata alla famiglia di biocidi "BPF_Iodine_VET". L’atto nasce da una notifica di modifiche amministrative presentata dal titolare dell’autorizzazione e dal successivo parere favorevole dell’ECHA, che ha confermato la natura amministrativa delle variazioni e il permanere delle condizioni di autorizzazione previste dal regolamento (UE) n. 528/2012.

Base giuridica e contesto procedurale

La Commissione fonda il regolamento sul regolamento (UE) n. 528/2012, in particolare sull’articolo 44, paragrafo 5, primo comma, e sull’articolo 50, paragrafo 2. Nei considerando si precisa che l’autorizzazione dell’Unione era stata rilasciata il 22 ottobre 2019 con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1844 alla società Applied Biocide GmbH, con numero EU-0020540-0000.

Il 10 aprile 2020 il titolare ha notificato all’Agenzia europea per le sostanze chimiche una serie di modifiche amministrative ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013. L’ECHA ha reso il proprio parere il 9 giugno 2020, qualificando le modifiche come modifiche di cui all’articolo 50, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012 e confermando che, una volta attuate, restano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 19 di tale regolamento. La Commissione ha condiviso tale valutazione.

Oggetto della modifica

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1844 con l’allegato del nuovo regolamento. In pratica, il provvedimento aggiorna il sommario delle caratteristiche della famiglia di biocidi, senza rimettere in discussione l’autorizzazione di fondo.

Le modifiche amministrative riguardano in particolare:

  • i nomi dei fabbricanti dei biocidi nelle informazioni di primo livello;
  • il nome di un prodotto nelle informazioni di terzo livello del meta SPC 2;
  • il nome di un prodotto nel meta SPC 6;
  • l’aggiunta di denominazioni commerciali per singoli prodotti nei meta SPC 2 e 5.

La notifica di modifica è stata registrata nel registro per i biocidi con il numero BC-VD058524-35.

Ambito sostanziale dell’autorizzazione aggiornata

L’allegato riporta il sommario delle caratteristiche della famiglia di biocidi "BPF_Iodine_VET", classificata nel tipo di prodotto 03 - igiene veterinaria (disinfettanti). Il titolare dell’autorizzazione è Applied Biocide GmbH, con sede in Germania, e l’autorizzazione ha numero EU-0020540-0000, con data di rilascio 25 novembre 2019 e scadenza 31 ottobre 2029.

Sono inoltre indicati i fabbricanti del biocida e i fabbricanti del principio attivo iodio, con siti produttivi in Germania, Italia, Spagna e Cile. La famiglia comprende prodotti liquidi e concentrati solubili, con composizioni variabili in termini di iodio e coformulanti.

Composizione e formulazioni

La famiglia comprende come principio attivo lo iodio, affiancato da sostanze non attive quali acido fosforico, poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched e isotridecanol, ethoxylated 90 %.

Le formulazioni sono di due tipi:

  • AL, cioè qualsiasi altro liquido, per i meta SPC 1-5;
  • SL, cioè concentrato solubile, per i meta SPC 6-8.

Usi autorizzati: disinfezione delle tettarelle

I meta SPC 1-5 riguardano l’igiene veterinaria in allevamento di animali, con uso autorizzato come disinfettante per tettarelle post-mungitura, destinato a utilizzatori professionali in ambiente chiuso. L’uso è autorizzato sia con applicazione a spruzzo sia, per alcuni meta SPC, con immersione.

Le prescrizioni operative includono:

  • applicazione immediatamente dopo la mungitura;
  • permanenza del prodotto fino alla mungitura successiva;
  • non pulire le tettarelle subito dopo la disinfezione;
  • tenere le mucche in piedi finché il prodotto non sia asciutto, per almeno 5 minuti;
  • limite massimo di applicazioni giornaliere: due manuali per mucca al giorno o tre con spruzzatore automatico, a seconda del meta SPC.

Per i prodotti a immersione, la tazza deve essere riempita con 2/3 di prodotto e ciascuna tettarella deve essere immersa manualmente subito dopo la mungitura.

Usi autorizzati: disinfezione di superfici dure nelle stalle

I meta SPC 6-8 autorizzano l’uso del prodotto come disinfettante per superfici dure nelle stalle, esclusi i vivai. L’applicazione avviene mediante spruzzo del concentrato diluito con irroratrice a zaino manuale a 4-7 bar, con dosaggio di 100 mL/m2 e concentrazione di iodio nella soluzione applicata pari a 750 ppm (0,075 % p/p).

Sono previste frequenze annue massime differenziate per specie e categoria animale, tra cui mucche da latte, bovini da carne, vitelli, scrofe, maiali da ingrasso, galline ovaiole, polli da carne, tacchini, anatre e oche. Prima dell’applicazione è richiesta la pulizia preliminare accurata delle superfici e l’uso del prodotto solo in alloggi vuoti; durante il trattamento devono essere chiuse le aperture e spenta la ventilazione per tutta la durata del contatto, pari ad almeno 30 minuti.

Misure di sicurezza e protezione dell’utilizzatore

Le indicazioni di pericolo variano tra i meta SPC, ma ricorrono in particolare la corrosività per i metalli, il rischio di gravi ustioni cutanee e lesioni oculari, la nocività per ingestione e la pericolosità per l’ambiente acquatico. Nei meta SPC più concentrati si evidenzia anche il rischio di danni alla ghiandola tiroidea in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

Le misure di mitigazione del rischio prevedono, tra l’altro:

  • tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini;
  • non respirare polveri, nebbie o aerosol;
  • indossare guanti, indumenti protettivi e schermo facciale nelle fasi di miscelazione e carico;
  • usare guanti nuovi per ogni turno di lavoro nelle applicazioni a spruzzo;
  • conservare il prodotto nell’imballaggio originale, in contenitori resistenti alla corrosione e, per alcuni meta SPC, sotto chiave;
  • evitare l’uso simultaneo o combinato con altri disinfettanti iodati, in particolare per la disinfezione pre-mungitura.

Primo soccorso, emergenze ambientali e smaltimento

Il regolamento contiene istruzioni standard di primo soccorso in caso di inalazione, contatto con la pelle, contatto con gli occhi o ingestione. In particolare, è previsto il lavaggio abbondante della pelle, il risciacquo prolungato degli occhi, la somministrazione di aria fresca in caso di inalazione e l’assistenza medica immediata in caso di ingestione, senza indurre il vomito.

In caso di inquinamento ambientale occorre avvisare le autorità competenti. I residui contenenti il prodotto devono, ove consentito, essere indirizzati al letame da conservare o alle fognature comunali, evitando il rilascio in un impianto singolo di trattamento delle acque reflue.

Per lo smaltimento è richiamato il codice europeo 20 01 30. Il prodotto non utilizzato e l’imballaggio devono essere smaltiti secondo i requisiti locali o nazionali.

Conservazione e durata

Le condizioni di conservazione prevedono, a seconda del meta SPC, temperatura ambiente, protezione dal gelo, assenza di luce solare diretta, contenitori opachi e chiusura ermetica. La durata di conservazione indicata è di 12 mesi per alcuni meta SPC e di 24 mesi per altri, tutti in imballaggi HDPE.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto della modifica

L’articolo 1 sostituisce l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1844 con l’allegato del presente regolamento, aggiornando il sommario delle caratteristiche della famiglia di biocidi "BPF_Iodine_VET".

Base giuridica e qualificazione della modifica

Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (UE) n. 528/2012, in particolare dell’articolo 44, paragrafo 5, primo comma, e dell’articolo 50, paragrafo 2. La modifica è trattata come modifica amministrativa dell’autorizzazione dell’Unione, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013, articolo 11.

Parere dell’ECHA e conferma dei requisiti di autorizzazione

L’ECHA ha trasmesso il 9 giugno 2020 un parere sulle modifiche proposte, concludendo che esse rientrano nella categoria di cui all’articolo 50, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012 e che, dopo l’attuazione, le condizioni di cui all’articolo 19 restano soddisfatte. La Commissione concorda con tale valutazione.

Ambito delle modifiche amministrative

Le modifiche riguardano: i nomi dei fabbricanti dei biocidi nelle informazioni di primo livello; il nome di un prodotto nelle informazioni di terzo livello del meta SPC 2; il nome di un prodotto nel meta SPC 6; e l’aggiunta di denominazioni commerciali per singoli prodotti nei meta SPC 2 e 5. La notifica è stata registrata nel registro per i biocidi con il numero BC-VD058524-35.

Struttura dell’autorizzazione aggiornata

L’allegato contiene il sommario delle caratteristiche della famiglia di biocidi con otto meta SPC (1-8), tutti relativi al tipo di prodotto 03 - igiene veterinaria. Sono indicati titolare dell’autorizzazione, fabbricanti del biocida e del principio attivo, composizione, formulazioni, indicazioni di pericolo, usi autorizzati, istruzioni d’uso, misure di mitigazione del rischio, primo soccorso, smaltimento e stoccaggio.

Usi autorizzati principali

Gli usi autorizzati sono essenzialmente due: disinfezione post-mungitura delle tettarelle mediante spruzzo o immersione, e disinfezione di superfici dure nelle stalle mediante spruzzo. Gli usi sono riservati a utilizzatori professionali e si svolgono in ambiente chiuso.

Prescrizioni operative per la disinfezione delle tettarelle

Per gli usi in meta SPC 1-5 è prevista la disinfezione non medicale delle tettarelle su mucche post-mungitura, con applicazione manuale o automatizzata a spruzzo, oppure per immersione. Sono fissati volumi per mucca, frequenze giornaliere o annue e regole di temperatura del prodotto, asciugatura, pulizia prima della mungitura successiva e limiti massimi di applicazione.

Prescrizioni operative per la disinfezione di superfici dure

Per i meta SPC 6-8 il prodotto è autorizzato come disinfettante per superfici dure nelle stalle, esclusi i vivai. Deve essere diluito in acqua e applicato con irroratrice a zaino manuale a 4-7 bar, alla dose di 100 mL/m2 e con concentrazione di iodio nella soluzione applicata pari a 750 ppm (0,075 % p/p). Sono stabilite frequenze massime annuali per diverse specie e categorie animali.

Misure di sicurezza, DPI e mitigazione del rischio

Le istruzioni prevedono tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini, evitare la dispersione nell’ambiente, usare guanti, tuta protettiva e schermo facciale nelle fasi di miscelazione e applicazione a spruzzo, e impiegare contenitori resistenti alla corrosione e imballaggi originali. Per alcune applicazioni si raccomanda di non combinare disinfezioni prima e dopo la mungitura con prodotti contenenti iodio.

Primo soccorso ed emergenze ambientali

Sono indicate procedure standard in caso di inalazione, contatto cutaneo, contatto oculare e ingestione, con obbligo di consultare un medico e di tenere disponibile confezione o etichetta. In caso di inquinamento ambientale occorre avvisare le autorità competenti; i residui possono essere indirizzati al letame da conservare o alle fognature comunali solo se legalmente consentito.

Smaltimento e conservazione

Il prodotto non utilizzato e l’imballaggio devono essere smaltiti secondo i requisiti locali. È richiamato il codice europeo di smaltimento 20 01 30 (detergenti diversi da quelli indicati in 20 01 29). Per la conservazione sono previste condizioni di temperatura ambiente, protezione dal gelo, contenitori opachi e chiusura ermetica; la durata di conservazione varia in genere tra 12 e 24 mesi a seconda del meta SPC.

Entrata in vigore

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiebiocidiigiene veterinariaautorizzazioni amministrativesicurezza chimicaprotezione dell’ambiente

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