Regolamento (UE) 2021/965
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/965 della Commissione del 9 giugno 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/194 per quanto riguarda lo scambio dei registri tenuti dai soggetti passivi o dai loro intermediari e la designazione delle autorità competenti responsabili del coordinamento delle indagini amministrative
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la disciplina applicativa della cooperazione amministrativa IVA per i regimi speciali OSS/IOSS, con focus sul formato e sul canale di trasmissione dei registri tenuti dai contribuenti o dai loro intermediari. Introduce inoltre regole per le richieste di registri, per la notifica preventiva delle indagini amministrative e per la designazione dei punti di contatto nazionali. L’obiettivo è rendere più efficiente il controllo delle operazioni transfrontaliere, riducendo gli oneri amministrativi e assicurando uno scambio sicuro e standardizzato di dati.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/194 introducendo le modalità tecniche per lo scambio elettronico dei registri IVA, le comunicazioni sulle indagini amministrative e la designazione dei referenti nazionali nei regimi speciali IVA OSS/IOSS.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, alle autorità competenti designate per la cooperazione amministrativa IVA, ai soggetti passivi che si avvalgono dei regimi speciali previsti dal capo 6 del titolo XII della direttiva 2006/112/CE e, ove presenti, ai loro intermediari. Riguarda lo scambio di registri e informazioni tra Stato membro di consumo e Stato membro di identificazione, nonché la consultazione/avvio di indagini amministrative ai sensi degli articoli 47 decies e 47 undecies del regolamento (UE) n. 904/2010. È territorialmente limitato all’Unione e si applica dal 1o luglio 2021; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/194 in materia di scambio di registri e coordinamento delle indagini amministrative
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/965 interviene sulla disciplina applicativa dei regimi speciali IVA, già contenuta nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/194, per rafforzare gli strumenti di cooperazione amministrativa tra Stati membri. Il contesto è quello delle modifiche introdotte al capo 6 del titolo XII della direttiva 2006/112/CE dalle direttive (UE) 2017/2455 e (UE) 2019/1995, nonché delle corrispondenti modifiche al regolamento (UE) n. 904/2010.
L’obiettivo dichiarato è facilitare il controllo delle operazioni effettuate nell’ambito dei regimi speciali OSS/IOSS, standardizzando i flussi informativi, riducendo gli oneri amministrativi e assicurando l’uso di una rete sicura a livello unionale per tutti gli scambi di dati e registri.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento parte dal presupposto che i regimi speciali consentono al soggetto passivo di dichiarare e versare l’IVA nello Stato membro di identificazione, evitando registrazioni multiple negli Stati membri di consumo. Ne deriva l’esigenza che lo Stato membro di consumo possa verificare le operazioni dichiarate e richiedere i registri necessari ai fini del controllo fiscale.
I considerando evidenziano in particolare:
- la necessità di uno scambio elettronico sicuro tramite rete CCN/CSI;
- l’esigenza di un formulario tipo leggibile e standardizzato per la trasmissione dei registri;
- la necessità di una comunicazione preventiva agli altri Stati membri quando lo Stato membro di identificazione avvia indagini amministrative;
- l’opportunità di designare e condividere i referenti nazionali responsabili del coordinamento delle indagini.
Ambito soggettivo e oggettivo
Le nuove regole riguardano:
- gli Stati membri di consumo, che chiedono i registri e possono avviare/sollecitare controlli;
- gli Stati membri di identificazione, che ricevono le richieste, raccolgono e trasmettono i registri e coordinano le indagini amministrative;
- i soggetti passivi che si avvalgono dei regimi speciali per servizi a consumatori finali, vendite a distanza di beni e talune cessioni nazionali di beni;
- gli intermediari, ove presenti, che possono tenere o trasmettere i registri per conto del soggetto passivo.
La disciplina è limitata alle operazioni rientranti nei regimi speciali e alle relative attività di cooperazione amministrativa in materia IVA.
Scambio dei registri e formulario tipo
Il nuovo articolo 6 bis stabilisce che la richiesta dei registri avvenga tramite il formulario tipo previsto dalla decisione di esecuzione C(2019) 2866 e che la trasmissione sia effettuata per via elettronica attraverso la rete CCN/CSI.
La richiesta dello Stato membro di consumo deve contenere almeno:
- una dichiarazione che la richiesta è formulata ai sensi dell’articolo 47 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 904/2010;
- il nome del soggetto passivo e, se del caso, dell’intermediario;
- il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di identificazione;
- i periodi d’imposta oggetto della richiesta;
- il tipo di registri richiesti.
Lo Stato membro di identificazione trasmette a sua volta i registri con il medesimo formulario e sempre via CCN/CSI.
Indagini amministrative e comunicazione agli altri Stati membri
Il regolamento disciplina anche la gestione delle indagini amministrative sui soggetti passivi dei regimi speciali. Quando lo Stato membro di identificazione intende avviare un’indagine ai sensi dell’articolo 47 undecies, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 904/2010, deve inviare un messaggio elettronico agli altri Stati membri contenente:
- la base giuridica della comunicazione;
- il nome del soggetto passivo e dell’intermediario, se presente;
- il numero di identificazione IVA;
- i periodi d’imposta oggetto dell’indagine;
- la portata dell’indagine prevista;
- il termine entro il quale gli altri Stati membri devono rispondere.
È prevista anche una consultazione da parte dello Stato membro di consumo, che avviene tramite formulario tipo e canale elettronico. Se lo Stato membro di identificazione accetta di avviare l’indagine, ne informa gli altri Stati membri mediante il messaggio elettronico standardizzato.
Allegato IV: struttura XML del formulario SAF-OSS
L’articolo 1 aggiunge un nuovo allegato IV che definisce la struttura XML del formulario tipo utilizzabile dal contribuente o dal suo intermediario per trasmettere i registri richiesti. L’allegato è molto dettagliato e organizza i dati in tabelle principali:
- Header: dati generali del file e del soggetto;
- MasterFiles / Customer: anagrafica dei clienti, indirizzi di fatturazione e di consegna, contatti;
- SourceDocuments / Transactions: fatture e operazioni di vendita;
- SourceDocuments / MovementOfGoods: documenti e operazioni di trasporto delle merci.
Tra i contenuti più rilevanti figurano:
- numero di registrazione IVA OSS dello Stato membro di identificazione;
- periodo di riferimento del file XML;
- elenco dei clienti con identificativi, indirizzi e contatti;
- elenco delle operazioni con numero univoco, stato, periodo, data, tipologia, dati del cliente, regime OSS applicabile, prova del luogo di consumo, indirizzi di spedizione/consegna, riferimenti documentali, descrizione, quantità, unità di misura, prezzo unitario, imposte, pagamenti e totali;
- analoghi dati per le movimentazioni di beni, comprese le operazioni annullate e le quantità totali.
L’allegato contiene inoltre codifiche tecniche puntuali per:
- il regime OSS applicabile;
- il tipo di operazione o documento;
- la categoria del prodotto/servizio;
- i codici delle prove per determinare il luogo di consumo;
- i codici fiscali, tariffari e di valuta;
- i formati data e data/ora.
Designazione dei referenti nazionali
Il nuovo articolo 6 quater richiede che ciascuno Stato membro renda disponibili agli altri Stati membri e alla Commissione i dati dell’autorità competente responsabile del coordinamento delle indagini amministrative sui soggetti passivi dei regimi speciali. I dati da comunicare sono:
- nome;
- servizio;
- indirizzo;
- numero di telefono;
- indirizzo di posta elettronica.
La finalità è garantire una comunicazione più efficiente tra amministrazioni nell’ambito del controllo IVA transfrontaliero.
Decorrenza, efficacia e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica dal 1o luglio 2021, in coerenza con la data di applicazione delle modifiche sostanziali ai regimi speciali e alle corrispondenti norme di cooperazione amministrativa.
In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Scambio dei registri tenuti dai soggetti passivi o dai loro intermediari
Il nuovo articolo 6 bis disciplina come lo Stato membro di consumo richiede allo Stato membro di identificazione i registri relativi ai soggetti passivi che usano i regimi speciali. La richiesta e la trasmissione avvengono mediante il formulario tipo di cui alla decisione di esecuzione C(2019) 2866, attraverso la rete CCN/CSI. Il formulario deve contenere, tra l’altro, dichiarazione di base giuridica della richiesta, nome del soggetto passivo e dell’eventuale intermediario, numero di identificazione IVA, periodi d’imposta e tipo di registri richiesti. Lo Stato membro di identificazione trasmette i registri con lo stesso canale elettronico.
Comunicazione sulle indagini amministrative
Sempre l’articolo 6 bis prevede che lo Stato membro di identificazione invii agli altri Stati membri un messaggio elettronico quando intende svolgere un’indagine amministrativa ai sensi dell’articolo 47 undecies, paragrafo 1 o 2, del regolamento (UE) n. 904/2010. Il messaggio deve indicare la base giuridica, il nominativo del soggetto passivo e dell’intermediario, il numero IVA, i periodi oggetto di indagine, la portata dell’indagine e il termine entro cui gli altri Stati membri devono rispondere. È inoltre prevista una consultazione dello Stato membro di identificazione da parte dello Stato membro di consumo, sempre tramite formulario tipo e CCN/CSI; se l’indagine viene avviata, gli altri Stati membri ne sono informati tramite il messaggio elettronico.
Struttura del formulario tipo per la trasmissione dei registri
Il nuovo articolo 6 ter rinvia all’allegato IV, che definisce la struttura XML del formulario tipo utilizzabile per trasmettere i registri richiesti ai sensi dell’articolo 47 decies del regolamento (UE) n. 904/2010. L’allegato specifica campi obbligatori e facoltativi, regole di compilazione, codifiche, formati data/ora, importi monetari, codici paese e codici di classificazione per dati relativi a clienti, operazioni di vendita e movimentazioni di beni.
Designazione delle autorità competenti responsabili del coordinamento
Il nuovo articolo 6 quater impone agli Stati membri di mettere a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione, tramite rete CCN/CSI, i dati dell’autorità competente responsabile del coordinamento delle indagini amministrative sui soggetti passivi dei regimi speciali. Le informazioni comprendono nome, servizio, indirizzo, numero di telefono e indirizzo e-mail del referente competente.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/194 e allegato IV
L’articolo 1 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/194 inserendo gli articoli 6 bis, 6 ter e 6 quater e aggiungendo un nuovo allegato IV con la struttura XML dettagliata del formulario SAF-OSS. L’allegato disciplina due macrosezioni, 'Transactions' e 'MovementOfGoods', con dati su intestazione, clienti, documenti/operazioni di vendita, trasporto delle merci, imposte, pagamenti, riferimenti documentali e codifiche dei regimi OSS/IOSS.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o luglio 2021. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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