Regolamento (UE) 2021/949
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/949 della Commissione del 7 giugno 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Balatoni hal» (IGP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2021/949 dispone la registrazione del nome "Balatoni hal" nel registro delle DOP e IGP, qualificandolo come indicazione geografica protetta. La Commissione motiva la registrazione richiamando la pubblicazione della domanda presentata dall’Ungheria e l’assenza di opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Il regolamento contiene essenzialmente una disposizione dispositiva di iscrizione e una clausola standard su entrata in vigore e applicabilità diretta.
Iscrizione nel registro UE della denominazione geografica protetta "Balatoni hal" come IGP per prodotti ittici freschi e derivati.
Ambito di applicazione
Si applica alla registrazione, a livello dell’Unione europea, del nome "Balatoni hal" quale indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. Riguarda il prodotto della classe 1.7 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, ossia pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati. Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; non disciplina, nel testo fornito, profili di produzione o commercializzazione ulteriori rispetto alla registrazione del nome.
Registrazione della IGP "Balatoni hal"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/949 della Commissione dà attuazione alla procedura di registrazione di una nuova indicazione geografica protetta nell’ambito del sistema di qualità dell’Unione per i prodotti agricoli e alimentari. L’atto registra il nome "Balatoni hal" e lo inserisce nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
Contesto procedurale
La Commissione richiama, nei considerando, la disciplina del regolamento (UE) n. 1151/2012. In particolare, si evidenzia che la domanda di registrazione presentata dall’Ungheria è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 dello stesso regolamento, la Commissione conclude che il nome deve essere registrato.
Oggetto della registrazione e classificazione del prodotto
L’articolo 1 dispone la registrazione di "Balatoni hal" come IGP. La denominazione riguarda un prodotto incluso nella classe 1.7 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, cioè pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati. Il regolamento non contiene ulteriori prescrizioni sostanziali su disciplinari, zona geografica o requisiti produttivi, limitandosi all’effetto di iscrizione.
Entrata in vigore ed effetti giuridici
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato il suo effetto tipico: il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Registrazione della IGP "Balatoni hal"
L’articolo 1 iscrive il nome "Balatoni hal" come IGP nel registro UE. La denominazione identifica un prodotto della classe 1.7 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014: pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati.
Presupposti della registrazione
Nei considerando si dà atto che la domanda presentata dall’Ungheria è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre stabilito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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