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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/947

Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0947

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce il principale strumento finanziario dell’UE per l’azione esterna nel quadro del QFP 2021-2027, accorpando e sostituendo diversi strumenti precedenti. Definisce obiettivi, priorità geografiche e tematiche, regole di programmazione e attuazione, nonché un articolato sistema di garanzie e di finanziamento misto attraverso l’EFSD+. Il testo insiste su diritti umani, democrazia, sviluppo sostenibile, migrazione, clima, pace e resilienza, prevedendo anche forti meccanismi di sorveglianza, rendicontazione e tutela degli interessi finanziari dell’Unione.

Istituzione dello strumento "Europa globale" per il finanziamento dell’azione esterna dell’UE nel periodo 2021-2027, comprensivo di programmi geografici, tematici, azioni di risposta rapida, EFSD+ e garanzia per le azioni esterne.

Ambito di applicazione

Si applica alla programmazione e all’esecuzione dei finanziamenti dell’Unione destinati all’azione esterna nel periodo 1 gennaio 2021-31 dicembre 2027, con efficacia dal 1 gennaio 2021. Riguarda paesi terzi e territori partner nelle aree del vicinato, Africa subsahariana, Asia e Pacifico, Americhe e Caraibi, nonché, per alcuni programmi tematici e azioni di risposta rapida, tutti i paesi terzi e i paesi e territori d’oltremare; sono esclusi, per i programmi geografici generali, i paesi candidati e candidati potenziali ai sensi dell’IPA III e i paesi e territori d’oltremare, salvo specifiche previsioni. Include anche l’EFSD+ e la garanzia per le azioni esterne, con regole particolari per contributi di Stati membri, SEE e altri donatori, e con disposizioni specifiche per il vicinato, la cooperazione transfrontaliera e i paesi del partenariato ACP/UE. Non finanzia talune attività umanitarie rientranti nel regolamento (CE) n. 1257/96, né acquisto di armi o munizioni o operazioni con implicazioni militari o di difesa, salvo la specifica eccezione dell’articolo 9 sulle capacità degli operatori del settore militare in circostanze eccezionali.

Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale

Il regolamento istituisce il principale quadro finanziario dell’Unione per l’azione esterna nel QFP 2021-2027, unificando in un unico strumento diverse linee e meccanismi preesistenti. La scelta risponde all’esigenza di rafforzare coerenza, sinergie, flessibilità e capacità di risposta dell’UE in materia di sviluppo, vicinato, diritti umani, pace, migrazione, clima e partenariato internazionale.

Finalità e logica complessiva

L’impianto del regolamento è ispirato agli articoli 8, 21, 208 e 212 TFUE e ai valori dell’Unione. Gli obiettivi generali sono tre: promuovere nel mondo i valori, i principi e gli interessi fondamentali dell’Unione; sostenere multilateralismo, Agenda 2030 e accordo di Parigi; rafforzare partenariati con i paesi terzi, in particolare con i paesi del vicinato, tramite stabilizzazione, buona governance e resilienza.

Il testo insiste sul carattere integrato dell’azione esterna: lo strumento deve contribuire alla riduzione e all’eliminazione della povertà, alla democrazia, allo Stato di diritto, ai diritti umani, alla pace, alla prevenzione dei conflitti, alla sostenibilità ambientale e climatica, nonché alla gestione ordinata della migrazione e degli sfollamenti forzati. Almeno il 93 % della spesa deve soddisfare i criteri APS dell’OCSE.

Ambito materiale e architettura operativa

L’articolo 4 struttura lo strumento in tre blocchi:

  • programmi geografici, per vicinato, Africa subsahariana, Asia e Pacifico, Americhe e Caraibi;
  • programmi tematici, per diritti umani e democrazia, organizzazioni della società civile, pace/stabilità/prevenzione dei conflitti e sfide mondiali;
  • azioni di risposta rapida, per crisi, urgenze, post-crisi e priorità di politica estera.

I programmi geografici sono l’asse principale dell’attuazione, mentre quelli tematici hanno funzione complementare e possono operare anche in assenza o sospensione di un programma geografico, o quando non vi sia accordo con il paese partner. Le azioni rapide sono concepite per poter proseguire, se del caso, nell’ambito di programmi ordinari.

Dotazione finanziaria e priorità di bilancio

L’articolo 6 assegna allo strumento 79,462 miliardi di euro a prezzi correnti per il periodo 2021-2027. La somma si ripartisce in:

  • 60,388 miliardi per i programmi geografici;
  • 6,358 miliardi per i programmi tematici;
  • 3,182 miliardi per le azioni di risposta rapida;
  • 9,534 miliardi per la riserva per sfide e priorità emergenti.

Nell’ambito geografico, il vicinato riceve almeno 19,323 miliardi, l’Africa subsahariana almeno 29,181 miliardi, l’Asia e il Pacifico 8,489 miliardi, le Americhe e i Caraibi 3,395 miliardi. La riserva per sfide emergenti è mobilitabile secondo le procedure previste e ha una funzione di flessibilità per crisi, nuove priorità e imprevisti.

Programmazione, documenti e governance istituzionale

La programmazione è pluriennale e si basa su documenti indicativi adottati dalla Commissione con atti di esecuzione. Gli atti e i programmi devono definire obiettivi specifici, risultati attesi, indicatori e assegnazioni indicative. La programmazione congiunta con gli Stati membri è fortemente incoraggiata e, quando approvata, può sostituire i documenti dell’UE.

Il quadro strategico generale comprende accordi internazionali e relazioni giuridicamente vincolanti con i paesi partner, oltre a conclusioni del Consiglio, dichiarazioni di vertice, risoluzioni del Parlamento e comunicazioni della Commissione e dell’Alto rappresentante. Il regolamento prevede anche atti delegati per aggiornare gli allegati strategici e gli indicatori.

Diritti umani, democrazia, genere e società civile

Il regolamento attribuisce centralità assoluta ai diritti umani e alla democrazia. L’azione dell’Unione deve seguire un approccio basato sui diritti, includere tutti i diritti umani, tutelare i gruppi più poveri, emarginati e vulnerabili, promuovere la parità di genere, l’emancipazione di donne e ragazze, i diritti dei minori e dei giovani, e sostenere gli attori della società civile.

I programmi tematici “Diritti umani e democrazia” e “Organizzazioni della società civile” possono operare indipendentemente dal consenso dei governi terzi, proprio per la natura sensibile di tali interventi. Il testo prevede sostegno specifico ai difensori dei diritti umani, alle missioni di osservazione elettorale, alle organizzazioni femminili e ai meccanismi di reclamo e ricorso.

Migrazione, sfollamenti forzati e mobilità

La migrazione è trattata in modo trasversale, come tema di cooperazione, sviluppo e politica esterna. Il regolamento mira a un approccio coordinato, olistico e strutturato, centrato sulla cooperazione con i paesi di origine e di transito, sul contrasto alla migrazione irregolare, sulla lotta alla tratta e al traffico di esseri umani, sul rafforzamento delle frontiere, sui rimpatri e reinserimenti dignitosi e sulle vie legali di migrazione.

L’articolazione finanziaria prevede un importo indicativo del 10 % della dotazione complessiva destinato alle azioni connesse alla migrazione e agli sfollamenti forzati. Le azioni devono rispettare il diritto internazionale dei diritti umani e quello dei rifugiati, e la Commissione deve utilizzare un sistema di tracciabilità delle spese dedicato.

Clima, ambiente, biodiversità ed energia

Il regolamento integra in modo sistematico gli obiettivi climatici e ambientali: almeno il 30 % della dotazione complessiva deve contribuire agli obiettivi climatici e sono previsti obiettivi per biodiversità e lotta alla desertificazione. Sono escluse le azioni che promuovano combustibili fossili o causino impatti ambientali/climatici significativi, salvo necessità strettamente giustificate e con misure di mitigazione.

Le priorità includono adattamento e mitigazione climatica, energia sostenibile, efficienza energetica, transizione verde e blu, economia circolare, gestione sostenibile delle risorse naturali, protezione degli oceani, riduzione del rischio di catastrofi e sicurezza alimentare. Le catene di approvvigionamento devono rispettare la dovuta diligenza e la responsabilità sociale d’impresa.

Pace, sicurezza, minacce globali e capacità militari

Una parte rilevante dello strumento è dedicata alla pace, stabilità e prevenzione dei conflitti, comprese le azioni di risposta rapida. L’UE può sostenere mediazione, dialogo, riconciliazione, sminamento, disarmo, lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e alla criminalità informatica, sicurezza marittima e gestioni di crisi, oltre a interventi per rafforzare la resilienza degli Stati e delle comunità.

In via eccezionale, l’articolo 9 consente anche lo sviluppo di capacità di operatori del settore militare per finalità di sviluppo e sicurezza per lo sviluppo, ma solo se gli obiettivi non sono perseguibili con operatori civili e in presenza di condizioni rigorose. Sono comunque escluse spese militari ricorrenti, acquisto di armi e munizioni e formazione specificamente diretta al combattimento.

EFSD+, garanzia per le azioni esterne e finanza mista

L’EFSD+ è il perno finanziario innovativo del regolamento. Offre sovvenzioni, assistenza tecnica, strumenti finanziari, garanzie di bilancio e operazioni di finanziamento misto per sostenere investimenti nei paesi partner, migliorare l’accesso ai finanziamenti e massimizzare l’addizionalità e l’impatto sullo sviluppo.

La garanzia per le azioni esterne copre le operazioni EFSD+, l’assistenza macrofinanziaria e alcuni prestiti ai paesi terzi. Il massimale è pari a 53,449 miliardi di euro, con un importo massimo di 10 miliardi di euro del bilancio UE destinabile ad alimentarla. Il tasso di copertura varia dal 9 % al 50 %, con una copertura del 9 % per l’AMF e per le garanzie sui rischi sovrani associati ai prestiti. È previsto anche un ruolo privilegiato della BEI, cui possono essere affidate finestre dedicate, fra cui una finestra esclusiva per operazioni con controparti sovrane e sub-sovrane non commerciali.

Controllo, trasparenza e tutela degli interessi finanziari dell’UE

Il regolamento prevede un sistema dettagliato di sorveglianza, indicatori e relazioni. La Commissione deve trasmettere una relazione annuale entro il 30 novembre a partire dal 2022, oltre a una valutazione intermedia entro il 31 dicembre 2024 e a una valutazione finale successiva. Le relazioni devono coprire non solo i risultati dello strumento, ma anche l’effetto leva, l’addizionalità, le sinergie tra strumenti, il rispetto dei principi di efficacia dello sviluppo e l’uso delle risorse per clima e biodiversità.

Sono previsti obblighi di visibilità dei finanziamenti, meccanismi di reclamo per i terzi, audit, controlli antifrode e collaborazione obbligatoria con Commissione, OLAF, Corte dei conti ed EPPO. Il testo richiama anche il rispetto delle norme UE su appalti, protezione dei dati, aiuti di Stato e condizionalità per la protezione del bilancio.

Abrogazioni e continuità normativa

Il regolamento sostituisce e abroga una serie di strumenti precedenti, tra cui il regolamento (UE) 2017/1601, il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 e la decisione n. 466/2014/UE, con norme transitorie per garantire continuità di finanziamento e gestione delle garanzie esistenti. Si applica dal 1 gennaio 2021 e entra in vigore alla pubblicazione in GUUE.

Disposizioni principali

Istituzione dello strumento e periodo di applicazione

L’articolo 1 istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, comprendente l’EFSD+ e la garanzia per le azioni esterne, per il periodo del QFP 2021-2027. Il regolamento fissa obiettivi, bilancio, forme di finanziamento e regole di erogazione.

Obiettivi generali e specifici

L’articolo 3 individua tre obiettivi generali: promuovere i valori, i principi e gli interessi dell’Unione nel mondo; contribuire a multilateralismo, Agenda 2030 e accordo di Parigi; rafforzare partenariati con i paesi terzi. Gli obiettivi specifici coprono vicinato, Africa subsahariana, Asia-Pacifico, Americhe e Caraibi, diritti umani e democrazia, società civile, pace e stabilità, sfide globali e risposta rapida alle crisi, alle minacce ibride e alle esigenze di politica estera. Almeno il 93 % della spesa deve soddisfare i criteri APS OCSE.

Struttura: programmi geografici, tematici e risposta rapida

L’articolo 4 organizza i finanziamenti in programmi geografici, programmi tematici e azioni di risposta rapida. I programmi geografici coprono vicinato, Africa subsahariana, Asia e Pacifico, Americhe e Caraibi; i programmi tematici riguardano diritti umani e democrazia, organizzazioni della società civile, pace/stabilità/prevenzione conflitti e sfide mondiali; le azioni di risposta rapida intervengono in urgenza, crisi e post-crisi. Le azioni sono svolte principalmente tramite programmi geografici, con ruolo complementare di quelli tematici e delle azioni rapide.

Dotazione finanziaria complessiva e ripartizione

L’articolo 6 assegna allo strumento 79 462 000 000 EUR a prezzi correnti per il periodo 1 gennaio 2021-31 dicembre 2027. La dotazione comprende 60 388 000 000 EUR per i programmi geografici, 6 358 000 000 EUR per i programmi tematici, 3 182 000 000 EUR per le azioni di risposta rapida e una riserva per sfide e priorità emergenti pari a 9 534 000 000 EUR. È previsto inoltre un massimale di 270 000 000 EUR per le azioni di cui all’articolo 9, modificabile con atto delegato.

Programmazione, documenti e adozione degli atti

Gli articoli 12-16 disciplinano la programmazione pluriennale e l’adozione dei programmi indicativi da parte della Commissione mediante atti di esecuzione. I programmi geografici e tematici devono indicare settori prioritari, obiettivi, risultati attesi, indicatori e assegnazioni finanziarie indicative; la programmazione congiunta con gli Stati membri è favorita e, se approvata, può sostituire i documenti dell’UE. Sono previsti riesami periodici, aggiornamenti per urgenze e un atto delegato entro il 31 dicembre 2021 per completare il quadro strategico per sottoregioni e priorità.

Vicinato europeo e cooperazione transfrontaliera

Gli articoli 18-22 contengono disposizioni speciali per il vicinato. Sono definiti obiettivi quali stabilizzazione, buon governo, diritti umani, integrazione progressiva nel mercato interno e partenariati per migrazione e mobilità. L’area del vicinato può beneficiare di assegnazioni differenziate in base a bisogni, progressi riformatori e capacità di assorbimento; il 10 % della dotazione per il vicinato è indicativamente destinato a incentivi per le riforme. È prevista la cooperazione transfrontaliera con cofinanziamento fino al 90 % e prefinanziamento potenzialmente fino all’80 % degli impegni annuali.

Piani d’azione, misure speciali e assistenza straordinaria

Gli articoli 23-25 consentono alla Commissione di adottare piani d’azione annuali o pluriennali, misure individuali, misure speciali e misure di assistenza straordinaria. Sono previste soglie sotto le quali non serve procedura di comitato: fino a 5 000 000 EUR per misure individuali, 10 000 000 EUR per misure speciali/di sostegno e piani per risposta rapida, 20 000 000 EUR per assistenza straordinaria. Le misure urgenti possono essere adottate con procedura d’urgenza; sono richieste analisi ambientali e valutazioni ex ante su diritti umani e altri impatti rilevanti.

Forme di finanziamento e ammissibilità

Gli articoli 26-29 elencano le modalità di esecuzione e gli strumenti finanziari: sovvenzioni, appalti, sostegno di bilancio, fondi fiduciari, strumenti finanziari, garanzie di bilancio, finanziamento misto, alleggerimento del debito, assistenza finanziaria ed esperti esterni. Sono previste regole di ammissibilità ampie per soggetti e paesi, con apertura rafforzata per programmi su diritti umani, democrazia e pace; sono ammesse deroghe per urgenza o indisponibilità di servizi. Sono escluse azioni che violino i diritti umani o siano incompatibili con gli NDC dell’accordo di Parigi, promuovano combustibili fossili o comportino impatti ambientali/climatici negativi significativi, salvo necessità strettamente giustificata.

EFSD+ e garanzia per le azioni esterne

Gli articoli 31-40 disciplinano il cuore finanziario innovativo del regolamento. L’EFSD+ sostiene investimenti e accesso ai finanziamenti tramite sovvenzioni, assistenza tecnica, strumenti finanziari, garanzie e finanziamento misto; la garanzia per le azioni esterne copre operazioni EFSD+, assistenza macrofinanziaria e taluni prestiti ai paesi terzi. Il massimale della garanzia è fissato a 53 449 000 000 EUR, con tasso di copertura dal 9 % al 50 %; un importo massimo di 10 000 000 000 EUR del bilancio UE può alimentare la garanzia. Sono previsti comitato strategico, comitati operativi regionali, criteri di ammissibilità rigorosi, finestre d’investimento e una finestra esclusiva per la BEI con importo indicativo minimo di 11 000 000 000 EUR e copertura UE del 65 % per determinate operazioni.

Contributi di altri donatori e ruolo della BEI

L’articolo 37 consente contributi di Stati membri, paesi terzi e altre parti terze, anche in forma di garanzia entro il limite del 50 % dell’importo della garanzia UE. L’articolo 36 attribuisce alla BEI un ruolo privilegiato nell’attuazione di finestre d’investimento dedicate, incluse due finestre supplementari, per un importo indicativo complessivo di 26 725 000 000 EUR per le finestre dedicate alla BEI.

Sorveglianza, relazioni e valutazioni

Gli articoli 41 e 42 prevedono indicatori comuni, relazione annuale entro il 30 novembre a partire dal 2022, valutazione intermedia entro il 31 dicembre 2024 e valutazione finale nel riesame del periodo successivo. La Commissione deve riferire anche sul funzionamento dell’EFSD+ e della garanzia, sull’addizionalità, sull’effetto leva, sulla coerenza con i principi di efficacia dello sviluppo e sull’uso di fondi per clima, biodiversità e desertificazione. Sono previsti ulteriori atti delegati per aggiornare gli indicatori.

Disposizioni finanziarie di flessibilità

L’articolo 30 consente il riporto automatico degli stanziamenti non utilizzati fino al 31 dicembre dell’esercizio successivo, la ricostituzione degli stanziamenti disimpegnati e la ripartizione in frazioni annue per azioni pluriennali. Entrate e rimborsi generati da strumenti finanziari e garanzie di bilancio sono riassegnati alla linea di bilancio d’origine come entrate con destinazione specifica interne.

Abrogazioni, transizione ed entrata in vigore

L’articolo 50 abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 e il regolamento (UE) 2017/1601 dal 1 agosto 2021 e la decisione n. 466/2014/UE dal 1 gennaio 2022, con disposizioni transitorie per la continuità delle garanzie e per le spese di transizione. L’articolo 51 prevede l’entrata in vigore alla pubblicazione e l’applicazione retroattiva dal 1 gennaio 2021.

Come è indicizzato

Materiecooperazione allo sviluppopolitica estera e di sicurezza comunevicinato europeofinanza pubblica e fondi di garanziadiritti umanimigrazioneambiente e climacommercio internazionale

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