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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/950

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/950 della Commissione del 7 giugno 2021 relativo all’approvazione di una modifica dell’Unione al disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta [«Recaș» (DOP)]

Normativa europea32021R0950

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva una modifica dell’Unione al disciplinare della DOP "Recaș" nel settore vitivinicolo. La Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Romania, l’ha pubblicata senza ricevere opposizioni e ha quindi approvato la modifica conformemente alla procedura prevista dalla normativa dell’Unione. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

approvazione di una modifica dell’Unione al disciplinare della denominazione di origine protetta "Recaș" nel settore vitivinicolo

Ambito di applicazione

Si applica alla modifica del disciplinare di produzione relativa alla DOP "Recaș", nel settore vitivinicolo, nell’ambito della procedura dell’Unione per la protezione delle denominazioni di origine/indicazioni geografiche. Produce effetti negli Stati membri dell’UE ed è direttamente applicabile; riguarda in particolare la Romania, che ha trasmesso la domanda di modifica. Non disciplina in generale tutte le DOP/IGP, ma solo l’approvazione della specifica modifica già pubblicata e non oggetto di opposizioni.

Approvazione della modifica del disciplinare della DOP "Recaș"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/950 approva una modifica dell’Unione al disciplinare della denominazione di origine protetta "Recaș", nel settore vitivinicolo. L’atto si inserisce nella procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e dal regolamento delegato (UE) 2019/33 per le domande di protezione e per le modifiche dei disciplinari.

Contesto procedurale

La Commissione ha esaminato la domanda di approvazione della modifica trasmessa dalla Romania ai sensi dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013, in combinato disposto con l’articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2019/33. La domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea conformemente all’articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Assenza di opposizioni e approvazione

Nel termine previsto non è pervenuta alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Di conseguenza, la modifica dell’Unione al disciplinare è stata approvata conformemente all’articolo 99 del medesimo regolamento, in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/33.

Effetti giuridici

L’articolo 1 dispone l’approvazione della modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale relativa al nome "Recaș" (DOP). L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e conferma la sua diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica del disciplinare

L’articolo 1 approva la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome "Recaș" (DOP).

Presupposti procedurali dell’approvazione

La Commissione ha esaminato la domanda di modifica trasmessa dalla Romania ai sensi dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013, in combinato disposto con l’articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2019/33. La domanda è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e non sono state presentate dichiarazioni di opposizione ai sensi dell’articolo 98.

Base giuridica dell’atto

Il regolamento è adottato sulla base del regolamento delegato (UE) 2019/33, in particolare dell’articolo 15, paragrafo 2, e in coerenza con gli articoli 97, 98, 99 e 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturasettore vitivinicolodenominazioni di origine protetteindicazioni geograficheetichettatura e disciplinari di produzione

Testo integrale

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