Cassazione Civile, Ordinanza n. 01127/2025 del 16/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla revoca di un finanziamento agevolato concesso a una società ai sensi della legge n. 488/1992. La società ha contestato gli atti amministrativi di revoca sostenendo di aver rispettato i termini e le modalità di realizzazione delle opere finanziate, di non essere inadempiente e di aver diritto a conservare le agevolazioni, chiedendo anche il risarcimento dei danni. Il giudice di merito ha invece ritenuto legittima la revoca perché il legale rappresentante della società era stato coinvolto in condotte illecite relative al trasporto, raccolta, smaltimento e miscelazione di rifiuti speciali, incompatibili con le autorizzazioni e con il requisito del pieno rispetto delle norme edilizie, urbanistiche e ambientali richiesto dal decreto di concessione. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell’art. 3 del d.m. richiamato, sostenendo che la sentenza penale avrebbe comunque escluso la prova della non colpevolezza solo per prescrizione e che le condotte contestate riguardavano un sito diverso da quello finanziato; 2) omesso esame di fatti decisivi, in particolare della portata della sentenza penale e della riferibilità delle condotte a un diverso sito; 3) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e vizio motivazionale, sostenendo che la revoca fosse stata fondata anche su pagamenti tardivi e sull’assenza di un computer, circostanze che la società riteneva insussistenti o irrilevanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché costruito su una lettura delle risultanze processuali e di fatti non trascritti nel ricorso, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., e perché non colpiva la reale ratio decidendi, fondata sulla permanenza di una condotta illecita del legale rappresentante, corroborata dalle intercettazioni. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché la doglianza sul vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. era in realtà una diversa valutazione del materiale probatorio, oltre a difettare di decisività e a soffrire della mancata trascrizione degli atti richiamati; inoltre, la censura sulla clausola del decreto di concessione era non scrutinabile per difetto di autosufficienza, e quella sull’ambito territoriale della clausola pretendeva un riesame dell’interpretazione dell’atto di concessione, non consentito se non per violazione delle regole ermeneutiche. Anche il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi: la Corte d’appello aveva confermato la revoca per la gravità delle condotte illecite sui rifiuti, reputando superfluo esaminare le ulteriori circostanze addotte sul ritardo nei pagamenti e sul computer mancante. La società è stata condannata alle spese e alla statuizione sul raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, lett. c), d.m. n. 74168/1999
pieno rispetto delle vigenti norme edilizie, urbanistiche e di salvaguardia dell'ambiente
La Corte di merito ha ritenuto che la clausola imponesse all’impresa beneficiaria il rispetto complessivo delle norme edilizie, urbanistiche e ambientali, senza limitazioni al solo sito specificamente finanziato; la Cassazione ha però dichiarato inammissibile la censura che mirava a contestarne l’interpretazione.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile se non riporta o illustra specificamente il contenuto degli atti e documenti su cui si fonda, impedendo il controllo di legittimità.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è configurabile solo rispetto a un fatto storico decisivo e non può tradursi in una diversa lettura delle risultanze probatorie o in censure sulla valutazione delle deduzioni difensive.
art. 360, comma 3, c.p.c.
Quando la sentenza d’appello conferma la decisione di primo grado sulla base degli stessi fatti e delle stesse ragioni, non è ammissibile il ricorso per omesso esame di fatti decisivi secondo il n. 5.
art. 1362 c.c. e seguenti
L’interpretazione di atti negoziali o assimilabili è censurabile in cassazione solo per violazione delle regole legali di ermeneutica, non perché il giudice abbia scelto una delle possibili letture del testo.
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È dovuto, ove ricorrano i presupposti, il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente in cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che richieda una nuova valutazione dei fatti, delle prove o della portata sostanziale di documenti non integralmente riportati nel ricorso.
- Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza impone la specifica indicazione e trascrizione degli atti e documenti decisivi su cui la censura si fonda.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e non consente di sollecitare una diversa lettura del materiale istruttorio o delle deduzioni difensive.
- Se la decisione di merito è sorretta da una ratio decidendi principale, le censure che investono circostanze marginali o superflue sono inammissibili perché non colpiscono la base effettiva del decisum.
- L’interpretazione di un atto di concessione o di un regolamento di benefici pubblici può essere sindacata in cassazione solo per violazione delle regole legali di interpretazione, non per la mera preferenza di una lettura alternativa.
- La revoca di un beneficio pubblico può ritenersi legittima quando l’amministrazione e il giudice di merito accertino una condotta incompatibile con i presupposti sostanziali richiesti per la concessione, purché la relativa motivazione sia effettivamente posta a base della decisione.
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