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CCNL

CCNL Cooperative Sociali (Confsal - Unci)

CCNLT149

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Validità

Dal 1 dic 2025 al 30 nov 2028

Parti stipulanti

SindacatiFESICA
Datori di lavoroUNCI - Unione Nazionale Cooperative ItalianeAiFOS - Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul LavoroASSOESERCENTI - Associazione Nazionale delle Piccole e Medie ImpreseCONFIMPRESEITALIAITALPMI - Federazione delle Piccole e Medie ImpreseUCI - Unione Coltivatori ItalianiVALITALIA PMI

Sfera di applicazione

Dipendenti delle cooperative sociali e dei loro consorzi, comprese le imprese sociali operanti nel settore socio-sanitario, assistenziale, educativo e dell'inserimento lavorativo, secondo la Legge n. 381/1991 e il D.Lgs. n. 112/2017. Il contratto si applica anche ai soci lavoratori, fermo restando il rapporto associativo e le prerogative statutarie delle cooperative.

Inquadramento generale

Il CCNL disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti delle cooperative sociali e dei loro consorzi, incluse le imprese sociali che svolgono attività nei comparti:

  • socio-sanitario;
  • socio-assistenziale;
  • educativo e istruzione 0-6 anni;
  • inserimento lavorativo e reinserimento sociale di persone svantaggiate;
  • attività produttive, artigianali, industriali, agricole, commerciali e di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo.

Rientrano nell'ambito applicativo anche i soci lavoratori, con rinvio alle regole statutarie per gli aspetti mutualistici.

Validità contrattuale:

  • decorrenza: 01/12/2025
  • scadenza: 30/11/2028

Il contratto prevede disdetta con preavviso di 6 mesi e procedura di rinnovo avviata 3 mesi prima della scadenza.


Parti firmatarie

Organizzazioni datoriali

  • UNCI
  • AiFOS
  • ASSOESERCENTI
  • CONFIMPRESEITALIA
  • ITALPMI
  • UCI
  • VALITALIA PMI

Organizzazione sindacale

  • FESICA

Trattamento economico

Minimi mensili, scatti ed elementi aggiuntivi

La sintesi economica di riferimento riporta i minimi conglobati mensili in vigore dal 01/11/2025, con i relativi scatti biennali, indennità di funzione quadri ed E.D.R. collegati a bilateralità e sanità integrativa.

LivelloMinimo mensile (€)Scatto biennale (€)Indennità funzione quadri (€)E.D.R. bilateralità (€)E.D.R. sanità (€)
F22.271,6846,48232,4130,0040,00
F12.037,5939,51154,9530,0040,00
E21.907,9531,5077,4730,0040,00
E11.839,1526,86-30,0040,00
D31.839,1526,86-30,0040,00
D21.727,8323,24-30,0040,00
D11.637,5720,66-30,0040,00
C31.637,5720,66-30,0040,00
C21.591,0619,63-30,0040,00
C11.545,2118,59-30,0040,00
B11.436,7916,27-30,0040,00
A21.372,5313,43-30,0040,00
A11.359,8511,62-30,0040,00

Note:

  • gli importi dei minimi indicano la retribuzione nazionale conglobata mensile;
  • l'indennità di funzione quadri spetta ai lavoratori cui viene formalmente attribuita la qualifica di quadro;
  • l'E.D.R. bilateralità di € 30,00 è dovuto per 13 mensilità se l'impresa non aderisce o non versa regolarmente alla bilateralità; incide su tutti gli istituti, compreso il TFR, e non è riproporzionabile in part-time;
  • l'E.D.R. sanità di € 40,00 è dovuto per tutte le mensilità previste dal CCNL se l'impresa non versa regolarmente al fondo di assistenza sanitaria integrativa; incide su tutti gli istituti, compreso il TFR, e non è riproporzionabile in part-time.

Mensilità

  • 14 mensilità
  • La 14° mensilità deve essere erogata solo se non è stata sostituita dal premio di risultato.

Divisori convenzionali

IstitutoValore
Divisore orario ordinario173
Divisore orario personale discontinuo195
Divisore giornaliero26

Scatti di anzianità

Sono previsti 5 scatti biennali.

LivelloScatto biennale (€)
A111,62
A213,43
B116,27
C118,59
C219,63
C320,66
D120,66
D223,24
D326,86
E126,86
E231,50
F139,51
F246,48

Premio di risultato

L'impresa, d'intesa con RSA/RST delle OO.SS. firmatarie, può avviare contrattazione di secondo livello per definire un premio di risultato collegato a:

  • produttività;
  • redditività;
  • qualità;
  • efficienza;
  • innovazione.

Il premio:

  • deve essere misurabile con confronto almeno semestrale;
  • è normalmente corrisposto nell'anno successivo a quello di riferimento;
  • può prevedere anticipazioni soggette a conguaglio;
  • sostituisce la 14° mensilità solo se formalmente sottoscritto.

Salario di ingresso - Contratto PAL di nuovo ingresso

Il contratto PAL di nuovo ingresso è a tempo indeterminato, anche part-time, e può essere applicato ai livelli da A a D1 per lavoratori con esperienza professionale inferiore a 4 anni nelle mansioni di assunzione.

La retribuzione è determinata con riduzioni temporanee rispetto al livello pieno:

PeriodoRiduzione
1° semestre10%
2° semestre7,5%
3° semestre5%
4° semestre2,5%

Il valore della riduzione deve essere destinato alle attività formative professionalizzanti.

Elemento provvisorio educatori

Per:

  • educatori dei servizi educativi per l'infanzia;
  • educatori professionali socio-pedagogici in possesso di qualifica,

inquadrati al profilo D1, è previsto un elemento temporaneo aggiuntivo della retribuzione:

DecorrenzaImporto mensile
dal 01/01/2025€ 41,00
dal 01/09/2025ulteriore € 41,00

Dal 01/01/2026 tali educatori transitano al livello D2 senza conservazione dell'elemento temporaneo. La voce deve comparire in busta paga come "ETDR Educatore".

Indennità ulteriori

Personale non soggetto a limitazione di orario

Ai lavoratori non soggetti a limitazione di orario spetta, salvo diverso accordo di secondo livello o individuale, una indennità speciale di almeno il 20% della paga base nazionale per tutte le mensilità previste dal CCNL. L'indennità rileva ai fini del TFR.

Indennità di incarico

  • importo minimo: € 80,00 lordi mensili;
  • durata massima: 12 mensilità;
  • per il ruolo di Responsabile Tecnico/Preposto: € 100,00 lordi mensili per 12 mensilità.

L'indennità di incarico è utile ai fini del TFR.

Reperibilità con permanenza in struttura

Per servizi residenziali continuativi con permanenza in struttura:

  • indennità fissa mensile lorda: € 77,47.

Se la reperibilità si trasforma in servizio effettivo, le ore sono retribuite come straordinario.

Pronta disponibilità / reperibilità

  • durata minima: 4 ore
  • durata massima: 12 ore
  • indennità oraria: € 1,55

In caso di chiamata, l'attività prestata è considerata lavoro straordinario.

Indennità di cassa

Spetta al personale addetto con continuità ad operazioni di cassa ed è pari al:

  • 5% della paga base nazionale conglobata.

Trasferta

Al lavoratore in trasferta spettano rimborso di viaggio, vitto e alloggio; se utilizza il proprio mezzo, è dovuta indennità chilometrica secondo tariffe ACI.

Diaria:

IpotesiImporto
Trasferta per l'intero orario giornaliero€ 15,00
Trasferta su più giornate lavorative€ 30,00 al giorno
Trasferta superiore a 1 mesediaria ridotta del 10%

Per gli autisti merci in servizio extraurbano, in sostituzione della diaria ordinaria, è prevista indennità forfettaria:

Ore di assenza% quota giornaliera della normale retribuzione
da 9 a 11 ore49%
da 12 a 16 ore81%
da 17 a 24 ore120%

Orario di lavoro

Orario ordinario

  • 38 ore settimanali

Per il lavoro discontinuo o di semplice attesa/custodia:

  • orario normale fino a 45 ore settimanali;
  • le ore eccedenti l'orario pattuito sono straordinario con maggiorazione del 25%;
  • divisore orario specifico: 195.

Flessibilità e banca ore

Le parti istituiscono la Banca Ore.

Il lavoratore può optare, in sede di secondo livello o individuale, per l'accantonamento fino al 100% delle ore di straordinario in alternativa al pagamento.

Regole principali:

  • recupero con preavviso scritto di almeno 5 giorni;
  • utilizzo entro 18 mesi dall'inizio dell'accumulo;
  • monetizzazione del residuo non fruito alla cessazione o allo scadere dei 18 mesi.

Lavoro notturno, festivo, domenicale e straordinario

  • lavoro notturno: dalle 22:00 alle 06:00
  • lavoro festivo: nei giorni festivi
  • lavoro domenicale: maggiorazione specifica
TipologiaMaggiorazione
Lavoro notturno35%
Lavoro festivo35%
Lavoro domenicale15%
Straordinario diurno dalla 41° alla 48° ora settimanale20%
Straordinario diurno oltre la 48° ora25%
Straordinario notturno e festivo50%
Straordinario di domenica con riposo compensativo25%

Ferie, permessi e festività

Ferie

Il lavoratore ha diritto a:

  • 4 settimane annue di ferie

La settimana di ferie è pari a 5 o 6 giorni lavorativi a seconda della distribuzione dell'orario.

Permessi ed ex festività

IstitutoMonte ore annuo
Festività soppresse32 ore
ROL28 ore

Festività

Sono considerati festivi i giorni di legge, tutte le domeniche o i giorni di riposo compensativo e il Santo Patrono.

Per il 4 novembre si applica il trattamento previsto per le festività coincidenti con la domenica.


Assenze e congedi

Congedo matrimoniale / unione civile

  • 15 giorni continuativi retribuiti
  • spetta anche ai lavoratori a termine, nei limiti della durata del rapporto.

Permessi retribuiti per lutto o grave infermità

Spettano 3 giorni per evento in caso di decesso o documentata grave infermità di:

  • coniuge o unito civile;
  • parenti entro il secondo grado;
  • convivente risultante da certificazione anagrafica;
  • suocero/a.

Assistenza a disabili, cure invalidi, donne vittime di violenza

Si applica la normativa legale di riferimento:

  • Legge 104/1992 e D.Lgs. 151/2001;
  • D.Lgs. 119/2011;
  • D.Lgs. 80/2015, art. 24.

Per le lavoratrici inserite in percorsi di protezione per violenza di genere, il CCNL richiama il diritto ad astensione dal lavoro per un periodo massimo di 3 mesi.

Maternità e paternità

IstitutoDurata
Astensione obbligatoria madre5 mesi
Congedo obbligatorio padre10 giorni
Congedo obbligatorio padre in caso di parto plurimo20 giorni

Il datore integra il trattamento economico di maternità, anticipata e obbligatoria, fino al 100%.

Congedo parentale

Per ciascun figlio, nei primi 12 anni di vita:

  • madre: fino a 6 mesi;
  • padre: fino a 6 mesi, elevabili a 7 mesi se utilizza almeno 3 mesi;
  • genitore solo: fino a 10 mesi.

Limite complessivo:

  • 10 mesi, elevabili a 11 mesi se il padre utilizza almeno 3 mesi.

Malattia e infortunio

Malattia

Conservazione del posto

AnzianitàPeriodo di comporto
fino a 5 anni270 giorni di calendario
oltre 5 anni365 giorni di calendario

In caso di più assenze, il computo si effettua su 24 mesi.

Per patologie di particolare gravità (oncologiche, sclerosi multipla, cirrosi epatica certificate), la conservazione del posto può estendersi a:

  • 720 giorni su un arco temporale di 48 mesi.

Per i contratti a tempo determinato, la conservazione del posto è limitata a:

  • 3 mesi, e comunque non oltre la scadenza del contratto.

Trattamento economico

EventoTrattamento
Malattia fino a 8 giorni100% della retribuzione dal 4° giorno; per il primo evento dell'anno anche 100% dei primi 3 giorni
Malattia oltre 8 giorni100% della retribuzione dal 1° al 180° giorno

Infortunio sul lavoro

Trattamento economico integrativo

PeriodoIntegrazione complessiva
Giorno dell'infortuniointera quota giornaliera
dal 2° al 4° giorno60%
dal 5° al 20° giorno90%
dal 21° al 180° giorno100%

Periodo di prova

Livello / posizioneGiorni
A130
A230
B130
C130
C245
C360
D160
D260
D360
E160
E2180
F1180
F2180

Apprendistato professionalizzante

Durata

Livello di destinazioneDurata complessiva
2°-3°36 mesi
3° (manicure/pedicure estetico)18 mesi
2°60 mesi
2° (titolo post obbligo o qualifica)54 mesi
  • durata minima: 6 mesi;
  • la durata massima di 60 mesi (o 54 mesi) è prevista per le sole grandi imprese;
  • nelle piccole e medie imprese la durata massima è di 36 mesi.

Trattamento economico dell'apprendista

DurataLivelloPercentuali retributive
36 mesi2°-3°70% - 78% - 85%
18 mesi3°70% - 80% - 100%
60 mesi2°70% - 78% - 85% - 90% - 95% - 100%
54 mesi2°70% - 78% - 85% - 90% - 100%

Limiti numerici

  • numero apprendisti non superiore al 100% dei lavoratori qualificati e specializzati in forza;
  • se l'azienda non ha lavoratori qualificati/specializzati o ne ha meno di 3, può assumere fino a 3 apprendisti.

Contratti a termine e somministrazione

Tempo determinato

  • durata massima complessiva tra stesso datore e stesso lavoratore: 24 mesi;
  • possibile ulteriore rapporto in deroga assistita fino a 12 mesi;
  • limite quantitativo ordinario: 30% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio;
  • numero minimo sempre attivabile: 3 contratti a termine per impresa.

Successione di contratti

Durata contratto precedenteIntervallo minimo
fino a 6 mesi7 giorni
oltre 6 mesi10 giorni

L'intervallo è azzerato nei contratti per ragioni sostitutive.

Somministrazione

TipologiaLimite
Somministrazione a tempo indeterminato10% dei lavoratori a tempo indeterminato
Somministrazione a tempo determinato15% dei lavoratori a tempo indeterminato
Limite complessivo somministrati presso unità produttiva20%
Limite cumulativo termine + somministrazione a termine30% di lavoratori a tempo indeterminato e apprendisti

Minimi consentiti per somministrazione a termine:

  • 2 lavoratori nelle unità fino a 15 dipendenti;
  • 4 lavoratori nelle unità da 16 a 30 dipendenti;
  • complessivamente fino a 6 tra contratti a termine e somministrazione nelle unità fino a 15 dipendenti.

Sono escluse dai limiti alcune ipotesi, tra cui avvio nuove attività e sostituzione di assenti con diritto alla conservazione del posto.


Preavviso

I giorni di preavviso sono di calendario.

Categoria / posizioneFino a 3 anniOltre 3 anni
A1, A21530
B11530
C11530
C23045
C34560
D1, D2, D34560
E14560
E2, F1, F290120

Per il lavoratore dimissionario, il preavviso è aumentato di 30 giorni se il datore ha effettuato formazione certificata e/o attestata.


TFR

Si applica la disciplina della Legge n. 297/1982.

La base di calcolo del TFR comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale, con esclusione di rimborsi spese, indennità di trasferta e viaggio ed E.D.R., salvo quanto specificamente previsto dal CCNL.

Incidono sul TFR anche:

  • E.D.R. per omesso versamento alla bilateralità;
  • E.D.R. per omesso versamento alla sanità integrativa;
  • indennità di funzione quadri;
  • indennità personale non soggetto a limitazione d'orario;
  • indennità di incarico.

Classificazione del personale

Il sistema classificatorio si articola nelle aree/livelli:

  • A: lavoro generico e servizi ausiliari;
  • B: lavoro qualificato e servizi generici alla persona;
  • C: lavoro specializzato e servizi qualificati alla persona;
  • D: professioni socio-educative, sanitarie, formative e di inserimento lavorativo;
  • E: prestazioni specialistiche e coordinamento;
  • F: direzione.

Posizioni economiche

  • A: A1, A2
  • B: B1
  • C: C1, C2, C3
  • D: D1, D2, D3
  • E: E1, E2
  • F: F1, F2

Il testo contrattuale precisa che:

  • C3 e D1 hanno uguale parametro e retribuzione;
  • D3 ed E1 hanno uguale parametro e retribuzione.

Quadri

La qualifica di quadro può essere attribuita nell'ambito delle posizioni:

  • E2
  • F1
  • F2

con indennità minima mensile:

PosizioneIndennità di funzione quadro
E2€ 77,47
F1€ 154,94
F2€ 232,41

Le indennità spettano per tutte le mensilità previste dal CCNL e sono utili ai fini del TFR.

Accordi e rinnovi

Testo consolidato del CCNL 25/11/2025

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